Decreto cautelare 4 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/04/2026, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06930/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché da -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmen Giacomodonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo I. C. -OMISSIS-, via -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del -OMISSIS-, dell’Istituto Comprensivo I. C. -OMISSIS-, via -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, riferito all'anno scolastico 2024/2025, attestante la non ammissione della minore -OMISSIS- -OMISSIS-, alla frequenza della classe successiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo I. C. -OMISSIS-, via -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. VA UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, la questione riguarda la mancata ammissione alla classe successiva della figliola dei ricorrenti, che ha frequentato nell’anno scolastico 2024/2025 la prima classe della scuola secondaria di primo grado.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione del D. Lgs 13/04/2017 n. 62, in particolare dell’art 6 e della circolare MIUR 10/10/2017 n. 1865.
Il secondo motivo attiene al contestato grave inadempimento dell’obbligo di informazione nell’ambito dei rapporti scuola-famiglia, in violazione del d.p.r. n. 122/2009.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che il giudizio di ammissione alla classe successiva sia rimesso alla valutazione discrezionale del competente consiglio di classe, che, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017, motiva in ordine alla “ parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ”.
Sulla base della documentazione prodotta dalla Scuola le carenze dell’alunna in molteplici materie (inglese, italiano, storia, scienze) sono state prontamente rilevate nel corso dell’intero anno scolastico, con la segnalazione anche delle numerose assenze che ponevano a rischio il raggiungimento degli obiettivi e la convocazione dei genitori che non si sono tuttavia presentati ai colloqui.
Inoltre, risulta agli atti che la Scuola abbia posto in essere, sin dal primo quadrimestre, azioni per consentire alla minore il recupero delle carenze rilevate, ma i risultati ottenuti non sono stati ritenuti dal consiglio di classe sufficienti per consentire all’alunna di affrontare con profitto le discipline dell’anno successivo.
Neppure possono essere favorevolmente considerati gli argomenti di cui all’ultima memoria della ricorrente, in cui in sostanza si deduce che dalla documentazione acquisita agli atti non sarebbe possibile ricostruire l’ iter logico-giuridico che ha condotto alla non ammissione dell’alunna alla classe successiva, risultando la motivazione del verbale di scrutinio finale del -OMISSIS- generica e non conforme ai requisiti di puntualità e personalizzazione imposti dal D. Lgs. 62/2017.
Secondo la ricorrente, il Consiglio di Classe si sarebbe limitato a rilevare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in alcune discipline, senza svolgere una valutazione individualizzata né esplicitare le ragioni della decisione, considerato che la mera insufficienza non comporta automaticamente la non ammissione.
La regola generale sarebbe infatti nel senso della ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di carenze, salvo motivata decisione contraria fondata su una valutazione prognostica delle possibilità di recupero.
Nel caso di specie, tale valutazione risulterebbe del tutto assente, così come sarebbe illogica la scelta di attivare percorsi di recupero senza poi consentire un’effettiva verifica del miglioramento dell’alunna, la quale, peraltro, avrebbe successivamente conseguito risultati scolastici più che positivi, smentendo l’asserita gravità delle lacune.
Sussisterebbe, inoltre, un grave inadempimento dell’Istituto in ordine all’obbligo di informazione nei confronti della famiglia, non risultando provata alcuna comunicazione tempestiva delle carenze né alcuna convocazione, in violazione del D.P.R. n. 122/2009 e dei principi di leale collaborazione scuola-famiglia.
Le conclusioni cui perviene la ricorrente, tuttavia, non possono essere condivise dal Collegio, risultando basate su una lettura parziale e non corretta del quadro normativo e fattuale di riferimento.
In primo luogo, non è ravvisabile alcuna carenza nell’ iter logico-giuridico seguito dal consiglio di classe, il cui giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di evidenti vizi di illogicità o travisamento dei fatti, che nel caso di specie non emergono.
La motivazione contenuta nel verbale di scrutinio, sebbene sintetica, deve essere letta unitamente all’intero percorso valutativo dell’alunna, risultante dagli atti e dai voti dalla stessa riportati, ed appare idonea a rappresentare le ragioni della non ammissione.
In sintesi, il numero significativo delle materie in cui l’alunna risultava insufficiente e le assenze riscontrate (circa il 20% del monte orario totale) rendono non manifestamente irragionevole il giudizio del consiglio di classe, basato come detto sulla sensibilità educativa e didattica che allo stesso pertiene e che non può essere oggetto di sostituzione nella presente sede giurisdizionale.
Quanto al richiamo al D. Lgs. 62/2017, è vero che la regola generale, nella scuola secondaria di primo grado, è nel senso della ammissione alla classe successiva, ma la normativa prevede anche che, in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il consiglio di classe possa deliberare la non ammissione, purché con adeguata motivazione, rimessa alla valutazione complessiva del caso concreto.
Nel caso di specie, come in parte accennato, la valutazione del consiglio di classe è basata su un quadro complessivo di insufficienze e criticità autoevidente e non su singoli episodi, ma in relazione all’intero andamento scolastico dell’alunna, rispetto al quale è stata ritenuta non sussistente una prognosi favorevole di recupero nell’anno successivo.
Seppure implicita, tale valutazione risulta pienamente comprensibile, per le pregnanti ragioni di cui si è già detto (mancato raggiungimento obiettivi “minimi” in numerose materie e assenze).
Parimenti infondata è la censura relativa ai percorsi di recupero, i quali, per loro natura, non garantiscono automaticamente il superamento delle carenze, né impongono un numero minimo predeterminato di verifiche, rientrando anch’essi nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa dell’istituzione scolastica.
Del resto, non risultano richieste di interrogazione o di ulteriori misure da parte dell’alunna o dei suoi genitori.
I risultati scolastici successivamente conseguiti dall’alunna, nel presente anno scolastico, non assumono rilievo ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, dovendo la valutazione essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento dello scrutinio finale, senza che possano rilevare elementi sopravvenuti.
Piuttosto, i buoni risultati successivi rappresentano anche, sotto altro punto di vista, una conferma della correttezza della scelta del consiglio di classe, che ha consentito alla ricorrente di proseguire il percorso scolastico su basi maggiormente solide. In ogni caso, dagli atti depositati dalla parte ricorrente non emergono nell’anno scolastico in corso valutazioni di eccellenza tale da far presumere la sussistenza di livelli di apprendimento già raggiunti precedentemente, senza considerare che il numero di assenze risulta molto contenuto rispetto all’anno scolastico per cui è causa.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’obbligo di informazione, la doglianza appare generica e non supportata da adeguati riscontri, a fronte della documentazione prodotta dall’Istituto attestante le attività di comunicazione e coinvolgimento della famiglia, che devono ritenersi conformi alla prassi scolastica ed alla normativa vigente.
In particolare, le valutazioni del primo quadrimestre già facevano presumere una situazione estremamente delicata, e non è stata smentita la sussistenza di comunicazioni scuola-famiglia a mezzo del registro elettronico.
In conclusione, le censure articolate risultano infondate, non emergendo vizi di legittimità idonei a inficiare la decisione assunta dal consiglio di classe.
Pertanto, tenuto conto del numero delle indubbie insufficienze riguardanti materie fondamentali, e l’interesse della stessa minore a ripetere l’anno per colmare le relative lacune, oltre che le conclamate assenze, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate considerando la natura della controversia e
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati nonché la scuola.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA OS VA, Presidente FF
VA UT, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA UT | IA OS VA |
IL SEGRETARIO