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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 11230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11230 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RN ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2024 del TRIB. LIBERTÀ di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
sentiti il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare del ricorso;
l'avvocato Fabrizio D'AM che, nell'interesse della ricorrente, ha esposto i motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di YE TI - ha confermato l'ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (capo 1). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa: - ha premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, può ravvisarsi un sodalizio mafioso in presenza di elementi che vadano oltre la mera intenzione e dell'impiego del metodo mafioso e di una concreta capacità di una effettiva capacità di operare;
ed ha elencato gli elementi dai qui quali il Collegio del riesame ha tratto la sussistenza, in termini di gravi indizi, dell'esistenza dell'associazione in incolpazione (pur non essendo mai stati escussi gli imprenditori rispetto ai quali sussisterebbe l'assoggettamento omertoso e quantunque AT TI, che ricoprirebbe il ruolo di vertice del sodalizio, abbia riportato una condanna non definitiva per estorsione aggravata perché commessa con metodo mafioso); - ha dedotto che: gli elementi posti a fondamento della partecipazione di YE TI siano neutri e non considererebbero che i rapporti di parentela (nella specie ella è figlia di AT TI) non siano ex se indice di partecipazione (tanto che le sorelle non sono state attinte da misure cautelari), così come non sarebbe sufficiente neppure la mera contiguità compiacete;
la motivazione resa dal Tribunale non avrebbe a oggetto la stabile e organizzata compenetrazione della ricorrente nel sodalizio, ma si sostanzierebbe in una lettura parcellizzata dell'impugnazione cautelare;
alla TI non è stato ascritto alcun reato fine e che gli elementi in atti ne escluderebbero la caratura mafiosa, anche in relazione all'asserita veicolazione degli ordini del padre detenuto. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (che giustificherebbero l'applicazione della custodia in carcere alla ricorrente, madre di prole inferiore a sei anni), erroneamente ritenuta nonostante: YE TI sia incensurata, il fatto in incolpazione (ossia, il solo delitto associativo) giunga fino al 2019; le esigenze cautelari in discorso, come chiarito dalla giurisprudenza, non possano essere desunte solo dalla gravità del reato. Al riguardo, difetterebbe una congrua motivazione, dato che l'ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento agli elementi relativi ai gravi indizi del 2 delitto associativo senza argomentare compiutamente rispetto alle allegazioni difensive (disattese esprimendosi in termini di verosimiglianza). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché difetta della necessaria specificità ed è versato in fatto. 1. Con riguardo al primo motivo è dirimente osservare che il provvedimento impugnato: - ha indicato (nell'ottica gravemente indiziaria che qui rileva) gli elementi su cui ha fondato la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso di cui YE TI è stata ritenuta partecipe, in particolare dando conto pure dei dati di fatto dai quali ha ricavato la sussistenza dell'impiego del metodo mafioso (in particolare, richiamando, oltre all'effettivo impiego della violenza e gli attentati in danno di alcuni politici, la situazione di assoggettamento e omertà nel territorio di Aprilia: cfr. spec. p. 7 dell'ordinanza); - ha tratto il ruolo di partecipe della ricorrente non dal mero rapporto di parentela, bensì dal suo specifico agire, segnatamente dalla sua presenza alle riunioni con i sodali nel corso delle quali ella stessa si è espressa sull'attività della societas e su taluni dei suoi membri sulle iniziative da intraprendere nei confronti di chi avesse tenuto un comportamento contrario agli interessi di essa;
dal sistematico aggiornamento del padre, mentre era detenuto, delle vicende di interesse dell'organizzazione; dai rapporti da lei intrattenuti, sempre durante la carcerazione del padre, con esponenti di altre associazioni criminali;
in tal modo, attribuendole uno «stabile inserimento [...] nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, che espressamente ha inteso confermare quanto già affermato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Rispetto a tale iter - non inficiato, in ragione della valorizzazione degli elementi appena richiamati,, dal riferimento in termini di mera probabilità alla veicolazione all'esterno da parte di YE TI degli ordini impartiti da padre detenuto - il ricorso, per il tramite di enunciati assertivi, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti sulla scorta di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in presenza delle quali, a mente dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non opera il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre di prole di età non superiore a sei anni. Sotto tale profilo, il Collegio di merito ha fatto riferimento all'attività svolta dalla TI nell'ambito dell'organizzazione (alla luce del richiamato compendio indiziario) e, in particolare, al ruolo rivestito durante la detenzione del padre (che né è ritenuto il vertice) e della volontà, già da lei palesata, favorevole ad atti di violenza a tutela dell'organizzazione, da ciò traendo che ella, se 3 (d7 non sottoposta alla misura più gravosa, potrà fungere da collegamento tra lo stesso (che risulta irreperibile) e gli altri membri per la prosecuzione delle attività delittuose e incidere sul compendio probatorio (in particolare, coartando persone offese e testimoni), così dando conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare l'applicazione della custodia in carcere (cfr. Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828 - 02). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/12/2024.
sentiti il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare del ricorso;
l'avvocato Fabrizio D'AM che, nell'interesse della ricorrente, ha esposto i motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di YE TI - ha confermato l'ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (capo 1). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa: - ha premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, può ravvisarsi un sodalizio mafioso in presenza di elementi che vadano oltre la mera intenzione e dell'impiego del metodo mafioso e di una concreta capacità di una effettiva capacità di operare;
ed ha elencato gli elementi dai qui quali il Collegio del riesame ha tratto la sussistenza, in termini di gravi indizi, dell'esistenza dell'associazione in incolpazione (pur non essendo mai stati escussi gli imprenditori rispetto ai quali sussisterebbe l'assoggettamento omertoso e quantunque AT TI, che ricoprirebbe il ruolo di vertice del sodalizio, abbia riportato una condanna non definitiva per estorsione aggravata perché commessa con metodo mafioso); - ha dedotto che: gli elementi posti a fondamento della partecipazione di YE TI siano neutri e non considererebbero che i rapporti di parentela (nella specie ella è figlia di AT TI) non siano ex se indice di partecipazione (tanto che le sorelle non sono state attinte da misure cautelari), così come non sarebbe sufficiente neppure la mera contiguità compiacete;
la motivazione resa dal Tribunale non avrebbe a oggetto la stabile e organizzata compenetrazione della ricorrente nel sodalizio, ma si sostanzierebbe in una lettura parcellizzata dell'impugnazione cautelare;
alla TI non è stato ascritto alcun reato fine e che gli elementi in atti ne escluderebbero la caratura mafiosa, anche in relazione all'asserita veicolazione degli ordini del padre detenuto. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (che giustificherebbero l'applicazione della custodia in carcere alla ricorrente, madre di prole inferiore a sei anni), erroneamente ritenuta nonostante: YE TI sia incensurata, il fatto in incolpazione (ossia, il solo delitto associativo) giunga fino al 2019; le esigenze cautelari in discorso, come chiarito dalla giurisprudenza, non possano essere desunte solo dalla gravità del reato. Al riguardo, difetterebbe una congrua motivazione, dato che l'ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento agli elementi relativi ai gravi indizi del 2 delitto associativo senza argomentare compiutamente rispetto alle allegazioni difensive (disattese esprimendosi in termini di verosimiglianza). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché difetta della necessaria specificità ed è versato in fatto. 1. Con riguardo al primo motivo è dirimente osservare che il provvedimento impugnato: - ha indicato (nell'ottica gravemente indiziaria che qui rileva) gli elementi su cui ha fondato la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso di cui YE TI è stata ritenuta partecipe, in particolare dando conto pure dei dati di fatto dai quali ha ricavato la sussistenza dell'impiego del metodo mafioso (in particolare, richiamando, oltre all'effettivo impiego della violenza e gli attentati in danno di alcuni politici, la situazione di assoggettamento e omertà nel territorio di Aprilia: cfr. spec. p. 7 dell'ordinanza); - ha tratto il ruolo di partecipe della ricorrente non dal mero rapporto di parentela, bensì dal suo specifico agire, segnatamente dalla sua presenza alle riunioni con i sodali nel corso delle quali ella stessa si è espressa sull'attività della societas e su taluni dei suoi membri sulle iniziative da intraprendere nei confronti di chi avesse tenuto un comportamento contrario agli interessi di essa;
dal sistematico aggiornamento del padre, mentre era detenuto, delle vicende di interesse dell'organizzazione; dai rapporti da lei intrattenuti, sempre durante la carcerazione del padre, con esponenti di altre associazioni criminali;
in tal modo, attribuendole uno «stabile inserimento [...] nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, che espressamente ha inteso confermare quanto già affermato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Rispetto a tale iter - non inficiato, in ragione della valorizzazione degli elementi appena richiamati,, dal riferimento in termini di mera probabilità alla veicolazione all'esterno da parte di YE TI degli ordini impartiti da padre detenuto - il ricorso, per il tramite di enunciati assertivi, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti sulla scorta di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in presenza delle quali, a mente dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non opera il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre di prole di età non superiore a sei anni. Sotto tale profilo, il Collegio di merito ha fatto riferimento all'attività svolta dalla TI nell'ambito dell'organizzazione (alla luce del richiamato compendio indiziario) e, in particolare, al ruolo rivestito durante la detenzione del padre (che né è ritenuto il vertice) e della volontà, già da lei palesata, favorevole ad atti di violenza a tutela dell'organizzazione, da ciò traendo che ella, se 3 (d7 non sottoposta alla misura più gravosa, potrà fungere da collegamento tra lo stesso (che risulta irreperibile) e gli altri membri per la prosecuzione delle attività delittuose e incidere sul compendio probatorio (in particolare, coartando persone offese e testimoni), così dando conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare l'applicazione della custodia in carcere (cfr. Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828 - 02). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/12/2024.