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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IT OB, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011113 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011113 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 905/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato relativo a Tari maturata nell'anno di imposta 2024 lamentando il difetto di motivazione circa le aliquote applicate, la erronea individuazione degli immobili tassati ed il mancato riconoscimento delle esenzioni relative alla produzione di rifiuti speciali, già riconosciuto da questa AG con sentenza n. 868/2015.
Il Comune di Cerignola non si costituiva e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (cfr., Cass. Civ., 12979/2019).
Incombe quindi all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n.
507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13768/2016; Cass. Civ. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,
17599 del 2009, 775 del 2011).
In applicazione di tali condivisibili affermazioni, allora, deve rilevarsi la mancata produzione della denuncia relativa alle diverse superfici destinate alla produzione di rifiuti solo speciali in relazione all'anno di imposta in esame o ad anni precedenti.
Ne consegue che l'esenzione invocata non può essere in questa sede riconosciuta.
Va solo aggiunto che nessuna incidenza può assumere il precedente di cui alla sentenza di questa AG n.
868/2015, avente ad oggetto il pagamento di Tarsu maturata tra gli anni 2008 e 2012.
Come ha infatti contribuito a chiarire la giurisprudenza, in materia di imposte periodiche, l'efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti può investire annualità diverse da quelle in esso contemplate solo a condizione che si verta su accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto caratterizzati da stabilità normativa e da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo.
L'effetto vincolante del giudicato esterno concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo.
In tema di TARI, la tipologia dei rifiuti specificamente prodotti dal contribuente costituisce elemento fattuale della vicenda impositiva per sua natura suscettibile di mutare negli anni e quindi privo di quel carattere stabile o tendenzialmente permanente che giustifica l'espansione nel tempo del giudicato tributario esterno, dovendo l'accertamento essere svolto con riguardo alla specifica annualità considerata.
L'esenzione dalla TARI per le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili richiede che il contribuente dimostri non solo la tipologia dei rifiuti prodotti ma anche l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, trattandosi di onere probatorio che deve essere assolto per ciascuna annualità.
La riduzione della superficie tassabile non deriva dalla generica destinazione dell'immobile ad attività industriale, ma dalla specifica indicazione e dimostrazione delle aree che, all'interno dello stabilimento, producono prevalentemente rifiuti speciali esenti da privativa comunale perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e assoggettati ad autosmaltimento (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 8607/2025).
Non avendo allora la ricorrente nella presente sede assolto tale onere dimostrativo, il ricorso non può che essere rigettato, senza che debba statuirsi sulle spese del giudizio come conseguenza della mancata costituzione del Comune di Cerignola.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IT OB, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011113 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011113 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 905/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato relativo a Tari maturata nell'anno di imposta 2024 lamentando il difetto di motivazione circa le aliquote applicate, la erronea individuazione degli immobili tassati ed il mancato riconoscimento delle esenzioni relative alla produzione di rifiuti speciali, già riconosciuto da questa AG con sentenza n. 868/2015.
Il Comune di Cerignola non si costituiva e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (cfr., Cass. Civ., 12979/2019).
Incombe quindi all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n.
507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13768/2016; Cass. Civ. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,
17599 del 2009, 775 del 2011).
In applicazione di tali condivisibili affermazioni, allora, deve rilevarsi la mancata produzione della denuncia relativa alle diverse superfici destinate alla produzione di rifiuti solo speciali in relazione all'anno di imposta in esame o ad anni precedenti.
Ne consegue che l'esenzione invocata non può essere in questa sede riconosciuta.
Va solo aggiunto che nessuna incidenza può assumere il precedente di cui alla sentenza di questa AG n.
868/2015, avente ad oggetto il pagamento di Tarsu maturata tra gli anni 2008 e 2012.
Come ha infatti contribuito a chiarire la giurisprudenza, in materia di imposte periodiche, l'efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti può investire annualità diverse da quelle in esso contemplate solo a condizione che si verta su accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto caratterizzati da stabilità normativa e da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo.
L'effetto vincolante del giudicato esterno concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo.
In tema di TARI, la tipologia dei rifiuti specificamente prodotti dal contribuente costituisce elemento fattuale della vicenda impositiva per sua natura suscettibile di mutare negli anni e quindi privo di quel carattere stabile o tendenzialmente permanente che giustifica l'espansione nel tempo del giudicato tributario esterno, dovendo l'accertamento essere svolto con riguardo alla specifica annualità considerata.
L'esenzione dalla TARI per le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili richiede che il contribuente dimostri non solo la tipologia dei rifiuti prodotti ma anche l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, trattandosi di onere probatorio che deve essere assolto per ciascuna annualità.
La riduzione della superficie tassabile non deriva dalla generica destinazione dell'immobile ad attività industriale, ma dalla specifica indicazione e dimostrazione delle aree che, all'interno dello stabilimento, producono prevalentemente rifiuti speciali esenti da privativa comunale perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e assoggettati ad autosmaltimento (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 8607/2025).
Non avendo allora la ricorrente nella presente sede assolto tale onere dimostrativo, il ricorso non può che essere rigettato, senza che debba statuirsi sulle spese del giudizio come conseguenza della mancata costituzione del Comune di Cerignola.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per spese