Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, e' sostituito dal seguente:
"I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".
Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, e' sostituito dal seguente:
"I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".