TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/12/2025, n. 24037
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità dell’ordinanza/ingiunzione per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento finale ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, poiché la ricorrente non ha dimostrato che, se fosse stata informata, avrebbe potuto fornire elementi tali da orientare diversamente le scelte dell'amministrazione. La natura del provvedimento (ordinanza di demolizione) rende inoltre difficile la dimostrazione di un esito diverso.

  • Rigettato
    Erronea individuazione del manufatto come locale necessario di autorizzazione abilitativa – Trattasi di volume tecnico

    La ricorrente non ha provato che il locale sia un vano tecnico, non avendo dimostrato l'impossibilità di collocare gli impianti all'interno dell'edificio principale. Inoltre, le dimensioni del locale (circa 20 mq) e la presenza di scaffalature escludono la sua destinazione esclusiva a contenere impianti. Pertanto, non rientra nella nozione di vano tecnico.

  • Rigettato
    Errata rappresentazione dei luoghi e data di realizzazione del locale/volume tecnico oggetto dell’ordinanza

    Questo motivo è stato esaminato congiuntamente al secondo motivo e ritenuto infondato per le stesse ragioni, in quanto il locale non è stato qualificato come vano tecnico.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/12/2025, n. 24037
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24037
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo