CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO SC SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11733/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Comune di Roma - Largo Delle Sette Chiese 23 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione 106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Amelia - Piazza Matteotti 3 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso comune.amelia@postacert.umbria.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110292875451000 RETTA ASILO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010121365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120137548551000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120177450508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130201228866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235219154000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130283873421000 REF. SCOLASTICA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130314166046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199312039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170045466229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170080223157000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170190649034000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180060557377000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190042525468000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190148112719000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190199495926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233688786000 REGISTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 QUOTE SCOL.
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 IMU
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081971239000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081971239000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081971239000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10106/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 097 80 2024
00006613000, notificata in data 11.05.2024 per un importo complessivo di € 12.194,18, e l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9081971239000, notificata il 15.05.2024 per un importo di € 8.149,44.
Gli atti impugnati si fondano su 17 cartelle di pagamento, emesse tra il 2011 e il 2019, relative a tributi e oneri di varia natura (IRPEF, tassa automobilistica, TARI, IMU, imposta di registro, rette per asilo nido e refezione scolastica) per periodi d'imposta compresi tra il 2005 e il 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente deduce, in via principale, la nullità e/o l'inesistenza giuridica della notificazione delle 17 cartelle di pagamento presupposte, vizio che inficerebbe irrimediabilmente gli atti consequenziali opposti. In via subordinata, eccepisce l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, sia "ante ruolo" che "post ruolo", sostenendo l'applicabilità dei termini di prescrizione brevi (triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per gli altri tributi), in conformità con il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016). La ricorrente lamenta, inoltre, il difetto di motivazione degli atti, la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e l'illegittima applicazione di sanzioni e interessi.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio gli enti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle cartelle aventi ad oggetto rette scolastiche, di competenza del Giudice Ordinario. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, producendo documentazione volta a comprovare la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali (eseguite ai sensi degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c.) e la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali plurime intimazioni di pagamento. Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso stante la definitività delle cartelle non tempestivamente impugnate e, in subordine, per la sua infondatezza nel merito.
Roma Capitale ha parimenti eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle nn. 097 2011 0292875451000 e 097 2013 0283873421000, in quanto relative a corrispettivi per servizi pubblici a domanda individuale (rette asilo nido e refezione scolastica) e non a crediti di natura tributaria. Ha inoltre sostenuto la piena legittimità del proprio operato, avendo notificato gli atti prodromici e provveduto tempestivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti.
La Regione Lazio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi afferenti alla notifica delle cartelle, attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Ha altresì affermato la tempestività delle iscrizioni a ruolo relative alle tasse automobilistiche, avvenute nel pieno rispetto del termine triennale di decadenza, producendo un avviso di accertamento prodromico per l'annualità 2007.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione. Ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per la definitività delle cartelle non opposte nei termini e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine ordinario decennale.
In corso di causa, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, allegando un certificato storico di residenza dal quale emergono plurimi cambi di indirizzo nel periodo temporale interessato dalle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Roma Capitale e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alle cartelle di pagamento n. 097 2011 0292875451000
(relativa a rette per asilo nido per l'anno 2005) e n. 097 2013 0283873421000 (relativa a contributi per refezione scolastica per l'anno 2006).
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Secondo il consolidato e univoco orientamento della Corte di Cassazione, le somme richieste dagli enti locali a titolo di corrispettivo per la fruizione di servizi pubblici a domanda individuale, quali la refezione scolastica e le rette per gli asili nido, non hanno natura tributaria. Esse costituiscono, invece, entrate patrimoniali di diritto pubblico, la cui fonte risiede in un rapporto di natura sinallagmatica, assimilabile a quello contrattuale, tra l'ente erogatore del servizio e l'utente. Ne consegue che le controversie relative alla debenza di tali somme sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92.
Gli enti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n.
546/92, sostenendo che, essendo le cartelle di pagamento e le successive intimazioni atti autonomamente impugnabili, una volta notificati e non opposti nei termini, essi divengono definitivi. Di conseguenza, l'atto successivo (nella specie, il preavviso di fermo) potrebbe essere impugnato solo per "vizi propri" e non per vizi afferenti agli atti presupposti.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta alla luce di un recente e dirimente principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.
La difesa della ricorrente si fonda sull'ultimo periodo del citato comma 3, il quale stabilisce che "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". Su tale base, la ricorrente ha inteso far valere in questa sede i vizi di notifica delle cartelle di pagamento originarie e la conseguente prescrizione dei crediti. Tale impostazione, tuttavia, non tiene conto della natura e della funzione degli atti intermedi notificati dall'Agente della Riscossione, in particolare delle plurime intimazioni di pagamento che hanno preceduto l'odierno preavviso di fermo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione."
La Suprema Corte ha chiarito che l'intimazione di pagamento è un atto tipico, la cui impugnazione è un onere per il contribuente, non una mera facoltà. La mancata opposizione a un'intimazione di pagamento ritualmente notificata determina la "cristallizzazione" del credito in essa riportato, sanando eventuali vizi degli atti presupposti (incluse le cartelle di pagamento) e precludendo la possibilità di eccepire in un momento successivo l'estinzione del credito per prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione stessa. L'eccezione di prescrizione, infatti, "va fatta valere impugnando quest'ultima [l'intimazione di pagamento], restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento" (o, come nel caso di specie, del preavviso di fermo).
Alla luce del principio sopra richiamato, la questione dirimente non è più la verifica della ritualità della notifica delle originarie cartelle di pagamento, bensì l'accertamento dell'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento intermedie.
Dagli atti di causa e, in particolare, dalle produzioni documentali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, sono state notificate alla ricorrente numerose intimazioni di pagamento, tutte recanti i medesimi crediti oggi contestati. Tali notifiche, come comprovato dalle relate prodotte, sono state effettuate in date successive al 12/06/2013, ovvero dopo il trasferimento di residenza della contribuente in Indirizzo_1 e devono, pertanto, ritenersi avvenute presso l'indirizzo corretto.
La ricorrente non ha mai impugnato alcuna di tali intimazioni di pagamento nei termini di legge. Tale omissione processuale assume un'efficacia sanante e preclude in questa sede l'esame dei vizi dedotti.
L'impugnazione odierna del preavviso di fermo, pertanto, non può essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione la legittimità di pretese ormai definitive a seguito della mancata opposizione a plurimi atti intermedi, tipici e autonomamente impugnabili. Il ricorso, per la parte relativa ai crediti di natura tributaria, deve essere dichiarato inammissibile.
Le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente, relative al difetto di motivazione e all'illegittima applicazione di sanzioni e interessi, risultano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tali vizi, infatti, afferiscono al merito della pretesa e avrebbero dovuto essere dedotti in sede di impugnazione dei primi atti con cui la pretesa stessa è stata portata a conoscenza della contribuente (le cartelle o, al più tardi, le successive intimazioni di pagamento). La definitività raggiunta da tali atti preclude oggi ogni riesame nel merito.
L'esito del giudizio vede la ricorrente soccombente sulla quasi totalità delle domande proposte. Il ricorso viene infatti dichiarato inammissibile per tutte le pretese di natura tributaria, che costituiscono il nucleo centrale della controversia, mentre viene accolta la sola eccezione pregiudiziale di giurisdizione su due cartelle di importo minore. Pertanto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vengono compensate tra le altre parti in ragione della difesa meramente assertiva.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione alle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento n 09720110292875451000e n 09720130283873421000. dichiara inammissibile il ricorso in relazione a tutte le altre pretese creditoria di natura tributaria.
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ag. entrate riscossione che si liquidano in euro 1736,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dell'avv.
Difensore_2. compensa le spes tra le altre parti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO SC SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11733/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Comune di Roma - Largo Delle Sette Chiese 23 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione 106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Amelia - Piazza Matteotti 3 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso comune.amelia@postacert.umbria.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110292875451000 RETTA ASILO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010121365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120137548551000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120177450508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130201228866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235219154000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130283873421000 REF. SCOLASTICA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130314166046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199312039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170045466229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170080223157000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170190649034000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180060557377000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190042525468000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190148112719000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190199495926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233688786000 REGISTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 QUOTE SCOL.
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 IMU
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400006613000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081971239000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081971239000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081971239000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10106/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 097 80 2024
00006613000, notificata in data 11.05.2024 per un importo complessivo di € 12.194,18, e l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9081971239000, notificata il 15.05.2024 per un importo di € 8.149,44.
Gli atti impugnati si fondano su 17 cartelle di pagamento, emesse tra il 2011 e il 2019, relative a tributi e oneri di varia natura (IRPEF, tassa automobilistica, TARI, IMU, imposta di registro, rette per asilo nido e refezione scolastica) per periodi d'imposta compresi tra il 2005 e il 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente deduce, in via principale, la nullità e/o l'inesistenza giuridica della notificazione delle 17 cartelle di pagamento presupposte, vizio che inficerebbe irrimediabilmente gli atti consequenziali opposti. In via subordinata, eccepisce l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, sia "ante ruolo" che "post ruolo", sostenendo l'applicabilità dei termini di prescrizione brevi (triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per gli altri tributi), in conformità con il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016). La ricorrente lamenta, inoltre, il difetto di motivazione degli atti, la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e l'illegittima applicazione di sanzioni e interessi.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio gli enti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle cartelle aventi ad oggetto rette scolastiche, di competenza del Giudice Ordinario. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, producendo documentazione volta a comprovare la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali (eseguite ai sensi degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c.) e la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali plurime intimazioni di pagamento. Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso stante la definitività delle cartelle non tempestivamente impugnate e, in subordine, per la sua infondatezza nel merito.
Roma Capitale ha parimenti eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle nn. 097 2011 0292875451000 e 097 2013 0283873421000, in quanto relative a corrispettivi per servizi pubblici a domanda individuale (rette asilo nido e refezione scolastica) e non a crediti di natura tributaria. Ha inoltre sostenuto la piena legittimità del proprio operato, avendo notificato gli atti prodromici e provveduto tempestivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti.
La Regione Lazio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi afferenti alla notifica delle cartelle, attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Ha altresì affermato la tempestività delle iscrizioni a ruolo relative alle tasse automobilistiche, avvenute nel pieno rispetto del termine triennale di decadenza, producendo un avviso di accertamento prodromico per l'annualità 2007.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione. Ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per la definitività delle cartelle non opposte nei termini e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine ordinario decennale.
In corso di causa, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, allegando un certificato storico di residenza dal quale emergono plurimi cambi di indirizzo nel periodo temporale interessato dalle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Roma Capitale e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alle cartelle di pagamento n. 097 2011 0292875451000
(relativa a rette per asilo nido per l'anno 2005) e n. 097 2013 0283873421000 (relativa a contributi per refezione scolastica per l'anno 2006).
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Secondo il consolidato e univoco orientamento della Corte di Cassazione, le somme richieste dagli enti locali a titolo di corrispettivo per la fruizione di servizi pubblici a domanda individuale, quali la refezione scolastica e le rette per gli asili nido, non hanno natura tributaria. Esse costituiscono, invece, entrate patrimoniali di diritto pubblico, la cui fonte risiede in un rapporto di natura sinallagmatica, assimilabile a quello contrattuale, tra l'ente erogatore del servizio e l'utente. Ne consegue che le controversie relative alla debenza di tali somme sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92.
Gli enti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n.
546/92, sostenendo che, essendo le cartelle di pagamento e le successive intimazioni atti autonomamente impugnabili, una volta notificati e non opposti nei termini, essi divengono definitivi. Di conseguenza, l'atto successivo (nella specie, il preavviso di fermo) potrebbe essere impugnato solo per "vizi propri" e non per vizi afferenti agli atti presupposti.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta alla luce di un recente e dirimente principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.
La difesa della ricorrente si fonda sull'ultimo periodo del citato comma 3, il quale stabilisce che "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". Su tale base, la ricorrente ha inteso far valere in questa sede i vizi di notifica delle cartelle di pagamento originarie e la conseguente prescrizione dei crediti. Tale impostazione, tuttavia, non tiene conto della natura e della funzione degli atti intermedi notificati dall'Agente della Riscossione, in particolare delle plurime intimazioni di pagamento che hanno preceduto l'odierno preavviso di fermo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione."
La Suprema Corte ha chiarito che l'intimazione di pagamento è un atto tipico, la cui impugnazione è un onere per il contribuente, non una mera facoltà. La mancata opposizione a un'intimazione di pagamento ritualmente notificata determina la "cristallizzazione" del credito in essa riportato, sanando eventuali vizi degli atti presupposti (incluse le cartelle di pagamento) e precludendo la possibilità di eccepire in un momento successivo l'estinzione del credito per prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione stessa. L'eccezione di prescrizione, infatti, "va fatta valere impugnando quest'ultima [l'intimazione di pagamento], restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento" (o, come nel caso di specie, del preavviso di fermo).
Alla luce del principio sopra richiamato, la questione dirimente non è più la verifica della ritualità della notifica delle originarie cartelle di pagamento, bensì l'accertamento dell'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento intermedie.
Dagli atti di causa e, in particolare, dalle produzioni documentali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, sono state notificate alla ricorrente numerose intimazioni di pagamento, tutte recanti i medesimi crediti oggi contestati. Tali notifiche, come comprovato dalle relate prodotte, sono state effettuate in date successive al 12/06/2013, ovvero dopo il trasferimento di residenza della contribuente in Indirizzo_1 e devono, pertanto, ritenersi avvenute presso l'indirizzo corretto.
La ricorrente non ha mai impugnato alcuna di tali intimazioni di pagamento nei termini di legge. Tale omissione processuale assume un'efficacia sanante e preclude in questa sede l'esame dei vizi dedotti.
L'impugnazione odierna del preavviso di fermo, pertanto, non può essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione la legittimità di pretese ormai definitive a seguito della mancata opposizione a plurimi atti intermedi, tipici e autonomamente impugnabili. Il ricorso, per la parte relativa ai crediti di natura tributaria, deve essere dichiarato inammissibile.
Le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente, relative al difetto di motivazione e all'illegittima applicazione di sanzioni e interessi, risultano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tali vizi, infatti, afferiscono al merito della pretesa e avrebbero dovuto essere dedotti in sede di impugnazione dei primi atti con cui la pretesa stessa è stata portata a conoscenza della contribuente (le cartelle o, al più tardi, le successive intimazioni di pagamento). La definitività raggiunta da tali atti preclude oggi ogni riesame nel merito.
L'esito del giudizio vede la ricorrente soccombente sulla quasi totalità delle domande proposte. Il ricorso viene infatti dichiarato inammissibile per tutte le pretese di natura tributaria, che costituiscono il nucleo centrale della controversia, mentre viene accolta la sola eccezione pregiudiziale di giurisdizione su due cartelle di importo minore. Pertanto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vengono compensate tra le altre parti in ragione della difesa meramente assertiva.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione alle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento n 09720110292875451000e n 09720130283873421000. dichiara inammissibile il ricorso in relazione a tutte le altre pretese creditoria di natura tributaria.
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ag. entrate riscossione che si liquidano in euro 1736,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dell'avv.
Difensore_2. compensa le spes tra le altre parti.