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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17099 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/02/2026 del GIP del Tribunale di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere IN EZ. Lette le conclusioni per l’udienza pubblica senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del Sostituto Procuratore gen. Ferdinando Lignola che ha chiesto il rigetto del ricorso e preso atto delle conclusioni scritte a firma del difensore del ricorrente Avv. Massimiliano Palena, che ha dichiarato di rinunciare formalmente al ricorso per cassazione proposto per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17099 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 29/04/2026 2 Motivi della decisione 1. LI ER, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90, in quanto indagato per la detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di triplice tipologia, ha proposto ricorso contro l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, che aveva rigettato l'istanza con cui l’indagato aveva chiesto di essere autorizzata ad effettuare in via permanente colloqui telefonici e visivi con i familiari (padre, madre, fratello e compagna, madre di una figlia). 2. Il ricorrente aveva dedotto con un primo motivo violazione degli artt. 18 e 28 della legge 354/1975 e 39 del d.P.R. 230/2000, oltre che degli artt. 29 e 13 Cost. e 8 CEDU, nonché motivazione apparente del provvedimento impugnato, sottolineando il valore fondamentale del diritto ai legami familiari ed il carattere eccezionale della sua deroga, anche in considerazione della funzione rieducativa della pena e del diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, tanto che la Corte costituzionale ha ritenuto che la compressione eccessiva delle relazioni affettive della persona si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità dell'uomo. Si richiamano altresì i principi dell'ordinamento penitenziario, valevoli anche nella fase cautelare. Con un secondo motivo, il ricorrente aveva poi lamentato motivazione apparente ed illogica, poiché a suo avviso fondata su argomenti astratti e congetturali (il rischio che l'indagato possa avvalersi dei suoi familiari per contattare i complici o comunque i suoi fornitori), del tutto sganciati dagli esiti delle indagini, poiché nessuno dei familiari è stato iscritto nel registro degli indagati e l'attività di perquisizione presso il domicilio comune e l'autovettura di proprietà della compagna ha avuto esito negativo;
la sostanza è stata sequestrata in un locale nella disponibilità esclusiva del detenuto. Non è stata poi presa in considerazione la possibilità, prevista dall'articolo 39, comma 7, del d.P.R. 230 del 2000, di disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate. 3. In data 11/04/2026 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. non partecipata, non avendo alcuna delle parti formulato sostanza di trattazione orale. In data 17/04/2026 sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensore ricorrente Avv. Massimiliano Palena che dichiara rinunciare formalmente al ricorso per cassazione proposto per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il difensore documenta che, dapprima, in data 16/03/2026, a seguito di nuova 3 istanza difensiva del 13/03/2026, con il parere favorevole del PM, l’autorizzazione ai colloqui con i familiari richiesta era stata concessa;
e poi con successivo provvedimento dell’11/04/2016 la misura cautelare inframuraria è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Tale ultimo provvedimento, sottolinea il difensore, modificando radicalmente lo status detentivo del ricorrente, ha reso definitivamente superata e priva di ogni attuale concretezza la questione sottesa al ricorso, che verteva specificamente sulle modalità di esecuzione della custodia in carcere. Il difensore chiede, pertanto, che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o alla Cassa delle Ammende 4. L’intervenuta autorizzazione ai colloqui prima e, ancor più, il venir meno dello status detentivo producono, come comunicato dal difensore, il venire meno in capo al ricorrente dell’interesse alla decisione. Lo stesso, infatti, ha già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte. Al di là di una dichiarazione di formale rinuncia al ricorso che avrebbe necessitato di apposita procura speciale che non viene allegata (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01; Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 – 01; Sez. 1, n. 29202 del 23/05/2013, Maida, Rv. 256792 - 01) il proposto ricorso va, in ogni caso, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Essendo la dichiarazione d’inammissibilità intervenuta per sopravvenuta carenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuvez, Rv. 272308 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Petti, Rv. 252910 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/1/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN EZ DR ON
la sostanza è stata sequestrata in un locale nella disponibilità esclusiva del detenuto. Non è stata poi presa in considerazione la possibilità, prevista dall'articolo 39, comma 7, del d.P.R. 230 del 2000, di disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate. 3. In data 11/04/2026 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. non partecipata, non avendo alcuna delle parti formulato sostanza di trattazione orale. In data 17/04/2026 sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensore ricorrente Avv. Massimiliano Palena che dichiara rinunciare formalmente al ricorso per cassazione proposto per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il difensore documenta che, dapprima, in data 16/03/2026, a seguito di nuova 3 istanza difensiva del 13/03/2026, con il parere favorevole del PM, l’autorizzazione ai colloqui con i familiari richiesta era stata concessa;
e poi con successivo provvedimento dell’11/04/2016 la misura cautelare inframuraria è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Tale ultimo provvedimento, sottolinea il difensore, modificando radicalmente lo status detentivo del ricorrente, ha reso definitivamente superata e priva di ogni attuale concretezza la questione sottesa al ricorso, che verteva specificamente sulle modalità di esecuzione della custodia in carcere. Il difensore chiede, pertanto, che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o alla Cassa delle Ammende 4. L’intervenuta autorizzazione ai colloqui prima e, ancor più, il venir meno dello status detentivo producono, come comunicato dal difensore, il venire meno in capo al ricorrente dell’interesse alla decisione. Lo stesso, infatti, ha già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte. Al di là di una dichiarazione di formale rinuncia al ricorso che avrebbe necessitato di apposita procura speciale che non viene allegata (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01; Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 – 01; Sez. 1, n. 29202 del 23/05/2013, Maida, Rv. 256792 - 01) il proposto ricorso va, in ogni caso, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Essendo la dichiarazione d’inammissibilità intervenuta per sopravvenuta carenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuvez, Rv. 272308 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Petti, Rv. 252910 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/1/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN EZ DR ON