Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3003 del 2025, proposto da
- UE Di AU e BR IN, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Carmela Mirarchi ed UE Di AU e domiciliati ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 993/2025, emessa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Seconda in data 21 marzo 2025, in relazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dei difensori distrattari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 993/2025, emessa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Seconda in data 21 marzo 2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il consigliere IO De IT e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 1° agosto 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 993/2025, emessa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Seconda in data 21 marzo 2025, nella parte in cui ha previsto la liquidazione delle spese di giudizio in loro favore, quali difensori distrattari; difatti, attraverso la predetta pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato, tra l’altro, “ alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari ”. La predetta sentenza, in data 21 marzo 2025, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 9 luglio 2025 dall’U.R.P. del T.A.R. Lombardia, sede di Milano. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, nella parte in cui ha liquidato le spese di giudizio in favore dei ricorrenti difensori distrattari.
I predetti, stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, hanno quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della suddetta Amministrazione a erogare in proprio favore le spese di lite liquidate in sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori dei ricorrenti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 993/2025, emessa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Seconda in data 21 marzo 2025 – risulta essere passato in giudicato, come attestato in data 9 luglio 2025 dall’U.R.P. del T.A.R. Lombardia, sede di Milano (all. 6 al ricorso); peraltro, deve specificarsi che l’art. 112, comma 2, lett. b, cod. proc. amm. consente la proposizione dell’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione anche “ delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ”, ossia di quei provvedimenti giurisdizionali non passati in giudicato.
Inoltre deve aggiungersi che, trattandosi di domanda proposta dai difensori distrattari, “ il giudizio di ottemperanza [è stato ritenuto] ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. ex multis, TAR Napoli, Sez. III, 28 giugno 2021, n. 4442, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343); questo tipo di pronuncia per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389) ” (T.A.R. Veneto, I, 5 febbraio 2026, n. 318; anche, T.A.R. Campania, Napoli, III, 22 agosto 2025, n. 5956; III, 4 marzo 2025, n. 1759).
L’ottemperanda sentenza n. 993/2025, in copia conforme, è stata poi notificata all’Amministrazione resistente in data 21 marzo 2025 (all. 2-5 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
2.1. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla parte di sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alle parti ricorrenti l’importo liquidato in loro favore attraverso la sentenza di questa Sezione n. 993/2025, pubblicata il 21 marzo 2025; l’importo così determinato, avente natura di debito di valuta, deve essere maggiorato degli interessi legali a far data dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione resistente (in linea con quanto stabilito nel punto 8 della sentenza n. 993/2025) e fino all’effettivo soddisfo.
2.2. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dai creditori con specifica istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini in precedenza specificati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito; le predette somme devono essere corrisposte direttamente ai difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BR AT, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IO De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De IT | BR AT |
IL SEGRETARIO