Art. 10.
I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273 .
Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174 , e 27 marzo 1939, n. 565 , e la legge 20 marzo 1940, numero 227 .
I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273 .
Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174 , e 27 marzo 1939, n. 565 , e la legge 20 marzo 1940, numero 227 .