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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4013/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco RI Ferrara;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv Alessandro Ciotola;
APPELLATO
Nonché
, in persona del Controparte_2 suo Prefetto p.t;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' e della con riferimento alla Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 228 bis/22, resa dal G.d.P. di RN, Avv. Consuelo Ascolese, nella causa iscritta al N.R.G. 3911/2019, non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dal contribuente avente ad oggetto opposizione ex art. 615 alla intimazione di pagamento emessa da . Controparte_1
In primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2018 Parte_1
90061788 69/000 emessa dall' , e notificata in data Controparte_1
29.5.2019, limitatamente alla cartella di pagamento n. 100 2014 40005722140001 per un importo pari ad € 2.393,62 dovuto, a causa di una presunta violazione al codice della strada commessa dall'istante presuntivamente nell'anno 2012.
L'appellante a sostegno della domanda eccepiva: a) intervenuta prescrizione del debito;
b) vizio di motivazione in ordine alla notifica della cartella ed ai presunti vizi della stessa;
c) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Più in particolare, il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorsi cinque anni e ventidue giorni tra la notifica della cartella di pagamento avvenuta presuntivamente in data 7.4.2014 e la successiva notifica dell'intimazione avvenuta in data
29.5.2019.
Il sig. , inoltre, eccepiva l'erroneità della motivazione della sentenza del giudice di CP_3 primo grado nella parte in cui il primo Giudice si era soffermato a valutare la corretta notifica della sottesa cartella di pagamento, pur in assenza di specifiche contestazioni sul punto, nonché la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese giudiziali, oltre che per il mancato risarcimento da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 9.11.2022 si costituiva l Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'appellata avvenuta presso il suo domicilio Controparte_2 digitale “ e non invece presso la competente Avvocatura Email_1
Distrettuale dello Stato, in espressa violazione dell'art. 144 co. 1, c.p.c, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre alla condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa, in considerazione dell'eccepita inammissibilità dell'appello e della palese inconsistenza e contraddittorietà dei motivi di gravame.
Ebbene, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della poiché effettuata presso i suoi CP_2 uffici e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in violazione dell'art. 144 c.p.c.
La nullità della notificazione, anche se sussistente, è vizio che può essere fatto valere esclusivamente dalla parte nei cui confronti la notificazione è eseguita (artt. 157 e 160 c.p.c.). Nel caso di specie, la , unica destinataria del presunto vizio, Controparte_2 non si è costituita e non ha eccepito alcunchè; l , parte diversa, è Controparte_1 pertanto priva della legittimazione a dolersene.
Nel merito, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, si evidenzia la correttezza della pronuncia del giudice di prime cure, in quanto tra la data di notifica della cartella, perfezionatasi il 7.4.2014, e quella della successiva intimazione di pagamento n.
10020189006178869000, notificata in data 27.5.2019, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo quest'ultimo restato sospeso ex lege fino al 15.6.2014 in virtù di quanto previsto dall'art. 623 della L. 147/2013 (cd. Legge di Stabilità per il 2014), come successivamente modificato ed integrato dalla Legge n. 68/2014.
La L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, stabilisce che “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 20, e successive modificazioni, nonchè degli interessi di mora previsti dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, e successive modificazioni”.
Il successivo comma 623 prevede che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
Orbene, dal tenore delle disposizioni legislative richiamate si evince che la sospensione della prescrizione concerne tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, indipendentemente dalla richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Ove il legislatore avesse voluto sospendere la prescrizione solo in tale ultima ipotesi lo avrebbe espressamente previsto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020- ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020- n.1893).
Parimenti infondata è la seconda doglianza, inerente alla presunta erroneità della motivazione nella parte in cui il primo Giudice si sarebbe soffermato a valutare la corretta notifica della sottesa cartella di pagamento, pur in assenza di specifiche contestazioni sul punto, atteso che il contribuente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come emerge dalla documentazione versata in atti, eccepiva espressamente, quale ulteriore motivo di opposizione, la “mancata/inesistente e/o irrituale notifica della cartella esattoriale contenuta nella intimazione di pagamento impugnata “, ragione per cui il Giudice di Pace di
RN si è opportunamente soffermato a valutare la suddetta eccezione e giungendo alla conclusione che “Tale documentazione determina il rigetto anche degli altri motivi di opposizione dal momento che il Giudicante, nella procedura de qua, non ha alcun potere di intervenire in ordine ai presunti vizi che avrebbero dovuto formare oggetto di autonoma impugnazione nei termini indicati dalla legge”.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393;
Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno
(Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass.
Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In considerazione della complessità della materia trattata e della natura tecnica della decisione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) rigetta l'appello per le motivazioni indicate e per l'effetto conferma la sentenza del
Giudice di Pace;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
02.12.2025. Il Giudice
Dott.ssa RI Troisi