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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 13/2023
TRA
nata a [...], Ucraina, il 06.01.1953, rapp.to Parte_1
e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Nicola
Di Guida, presso cui elettivamente domicilia in Aversa alla Via Guido
Rossa n. 85
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Gianluca Tellone, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla Via De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale per titolari carta di soggiorno
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 02.01.2023, la ricorrente, cittadina ucraina, residente stabilmente in Italia, adiva questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di
1 cui all'art. 6, comma 3, l. n. 335/1995, negato dall con provvedimento CP_1
dell'11.05.2020.
Si costituiva in giudizio l richiamando i presupposti ai quali la legge CP_1 subordina la spettanza dell'assegno sociale in favore dei cittadini extra- comunitari e rimarcando la legittimità del diniego opposto al riconoscimento dell'assegno sociale in favore della ricorrente. Deduceva, in particolare, la mancata produzione da parte della ricorrente della copia del passaporto, dal quale evincere la presenza stabile in Italia negli ultimi dieci anni antecedenti alla data della domanda, ovvero l'attestazione della polizia frontaliera relativa alle date dei transiti, idonea a provare la circostanza che l'istante non si sia assentata per più di 300 giorni. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'udienza del 20.02.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
********
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 3 co. 6 della legge n. 335/1995 ha previsto: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
2 conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Pertanto, l'assegno sociale costituisce una prestazione di natura assistenziale non reversibile che, in attuazione del disposto di cui all'art. 38
Cost., viene erogata – a partire dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale - ai cittadini italiani (o agli stranieri, in presenza di ulteriori requisiti), residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, salvo quelli indicati dalla disposizione.
A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato, rispettivamente, a 65 anni e 3 mesi e a 65 anni e 7 mesi. In applicazione dell'art. 24, ottavo comma, d.l. n. 201/2011, con decorrenza dal gennaio 2018, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale si è ulteriormente innalzata a 66 anni e 7 mesi. Con successivo decreto del
Ministero dell'Economia dello 05.12.2017, con decorrenza dal gennaio
3 2019, il requisito anagrafico per ottenere l'assegno sociale è stato innalzato di ulteriori 5 mesi, raggiungendo i 67 anni di età.
Inoltre, l'art. 20 co. 10 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 ha disposto che
“A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. La disposizione è stata dichiarata legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50/2019.
Va chiarito che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 16989 del 25/06/2019, Rv. 654380 - 01), “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio
2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt.
16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”.
La Suprema Corte ha evidenziato che, come ritenuto anche dalla Consulta
(cfr., ex multis, sentenza n. 50/2019), occorre tener conto della ratio dell'assegno sociale, quale prestazione “che si rivolge a chi abbia compiuto
65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)”, aggiungendo che “il
4 requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano ( in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno”.
Nel caso in esame, il ricorso va rigettato, non sussistendo la prova del requisito costituito dall'aver soggiornato legalmente ed in via continuativa sul territorio nazionale per almeno 10 anni, il cui onere incombe su parte ricorrente.
Ed invero, applicando i criteri ermeneutici suindicati, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente risulta mancante la prova del soggiorno stabile e continuativo nel territorio italiano. Il passaporto versato in atti, a seguito dell'eccezione sollevata dall'Ente, è stato rilasciato in data successiva rispetto all'anno di proposizione della domanda e, quindi, non consente alla giudicante di effettuare alcuna verifica retroattiva circa la permanenza stabile nel territorio italiano e, sempre ai fini probatori, alcun valore può attribuirsi al certificato di residenza storico depositato dalla parte atteso che esso non implica un controllo da parte dello Stato circa la permanenza effettiva presso l'indirizzo di residenza sino a quando non vi sia, da parte dell'istante stesso, un cambio di residenza.
In particolare, la documentazione prodotta è inidonea a dimostrare quel radicamento territoriale, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, fondamentale per il riconoscimento della prestazione.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, considerata la novità e controvertibilità delle questioni sottese, in assenza di rituale dichiarazione e art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa
Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20/02/2025
La giudice del lavoro dr.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 13/2023
TRA
nata a [...], Ucraina, il 06.01.1953, rapp.to Parte_1
e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Nicola
Di Guida, presso cui elettivamente domicilia in Aversa alla Via Guido
Rossa n. 85
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Gianluca Tellone, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla Via De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale per titolari carta di soggiorno
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 02.01.2023, la ricorrente, cittadina ucraina, residente stabilmente in Italia, adiva questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di
1 cui all'art. 6, comma 3, l. n. 335/1995, negato dall con provvedimento CP_1
dell'11.05.2020.
Si costituiva in giudizio l richiamando i presupposti ai quali la legge CP_1 subordina la spettanza dell'assegno sociale in favore dei cittadini extra- comunitari e rimarcando la legittimità del diniego opposto al riconoscimento dell'assegno sociale in favore della ricorrente. Deduceva, in particolare, la mancata produzione da parte della ricorrente della copia del passaporto, dal quale evincere la presenza stabile in Italia negli ultimi dieci anni antecedenti alla data della domanda, ovvero l'attestazione della polizia frontaliera relativa alle date dei transiti, idonea a provare la circostanza che l'istante non si sia assentata per più di 300 giorni. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'udienza del 20.02.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
********
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 3 co. 6 della legge n. 335/1995 ha previsto: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
2 conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Pertanto, l'assegno sociale costituisce una prestazione di natura assistenziale non reversibile che, in attuazione del disposto di cui all'art. 38
Cost., viene erogata – a partire dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale - ai cittadini italiani (o agli stranieri, in presenza di ulteriori requisiti), residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, salvo quelli indicati dalla disposizione.
A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato, rispettivamente, a 65 anni e 3 mesi e a 65 anni e 7 mesi. In applicazione dell'art. 24, ottavo comma, d.l. n. 201/2011, con decorrenza dal gennaio 2018, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale si è ulteriormente innalzata a 66 anni e 7 mesi. Con successivo decreto del
Ministero dell'Economia dello 05.12.2017, con decorrenza dal gennaio
3 2019, il requisito anagrafico per ottenere l'assegno sociale è stato innalzato di ulteriori 5 mesi, raggiungendo i 67 anni di età.
Inoltre, l'art. 20 co. 10 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 ha disposto che
“A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. La disposizione è stata dichiarata legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50/2019.
Va chiarito che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 16989 del 25/06/2019, Rv. 654380 - 01), “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio
2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt.
16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”.
La Suprema Corte ha evidenziato che, come ritenuto anche dalla Consulta
(cfr., ex multis, sentenza n. 50/2019), occorre tener conto della ratio dell'assegno sociale, quale prestazione “che si rivolge a chi abbia compiuto
65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)”, aggiungendo che “il
4 requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano ( in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno”.
Nel caso in esame, il ricorso va rigettato, non sussistendo la prova del requisito costituito dall'aver soggiornato legalmente ed in via continuativa sul territorio nazionale per almeno 10 anni, il cui onere incombe su parte ricorrente.
Ed invero, applicando i criteri ermeneutici suindicati, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente risulta mancante la prova del soggiorno stabile e continuativo nel territorio italiano. Il passaporto versato in atti, a seguito dell'eccezione sollevata dall'Ente, è stato rilasciato in data successiva rispetto all'anno di proposizione della domanda e, quindi, non consente alla giudicante di effettuare alcuna verifica retroattiva circa la permanenza stabile nel territorio italiano e, sempre ai fini probatori, alcun valore può attribuirsi al certificato di residenza storico depositato dalla parte atteso che esso non implica un controllo da parte dello Stato circa la permanenza effettiva presso l'indirizzo di residenza sino a quando non vi sia, da parte dell'istante stesso, un cambio di residenza.
In particolare, la documentazione prodotta è inidonea a dimostrare quel radicamento territoriale, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, fondamentale per il riconoscimento della prestazione.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, considerata la novità e controvertibilità delle questioni sottese, in assenza di rituale dichiarazione e art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa
Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20/02/2025
La giudice del lavoro dr.ssa Valentina Ricchezza
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