Art. 56. (Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza)
L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:
a) perda la cittadinanza italiana;
b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:
a) perda la cittadinanza italiana;
b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.