Articolo 56 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 55Articolo 57
Versione
29 marzo 1961
Art. 56. (Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza)

L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:
a) perda la cittadinanza italiana;
b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961