Articolo 259 bis del Codice ambientale
Articolo 259Articolo 259 ter
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9 agosto 2025
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8 ottobre 2025
Art. 259-bis. (Aggravante dell'attivita' di impresa) 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147)) .
Entrata in vigore il 8 ottobre 2025
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