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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5401/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 25, presso lo studio dell'Avv.
IA PP, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
19/01/1989, elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio n.
25, presso lo studio dell'Avv. IA PP, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12 novembre 2025
(matrimonio celebrato in Palermo, l'08/07/2016 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A. rimanere obbligati al mutuo rispetto pur vivendo separati;
B. l'affidamento dei figli e , entrambi minorenni, sarà Per_1 Per_2 condiviso ma con domicilio prevalente presso la madre sig.ra ; CP_1
C. per un breve periodo, essendo il sig. in procinto di stipulare un Pt_1 atto di acquisto di un immobile a Carini in cui andrà a vivere la sig.ra con i figli, la sig.ra vivrà insieme ai figli presso la cassa CP_1 CP_1 della madre sita in Via Sferracavallo n. 150;
D. il sig. essendo già in trattativa, si impegna ad acquistare un Pt_1 immobile a Carini, che sarà cointestato con la sig.ra che vi andrà CP_1 ad abitare insieme ai figli;
E. il sig. s'impegna a pagare per intero la rata mensile del mutuo Pt_1
(circa € 650,00), che sarà anche cointestato con la fino a quando la CP_1 sig. non avrà un lavoro a tempo indeterminato e una retribuzione CP_1 che le consentirà di pagare la metà della rata del mutuo;
F. Nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal sig. in favore Pt_1 della sig.ra né viceversa in quanto ciascuno dei coniugi, essendo CP_1 economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento, senza nulla chiedere all'altro;
G. il sig. provvederà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per Pt_1 il solo mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € Per_1 Per_2
400,00 (€ 200,00 per figlio);
H. il sig. si impegna fin d'ora ad aumentare ad € 500,00 (€ 250,00 Pt_1 per figlio) l'assegno di mantenimento in favore dei figli nel Per_1 Per_2 momento in cui la sig.ra inizierà a pagare il 50 % della rata del CP_1 mutuo per l'acquisto della casa;
I. il sig. fin da ora esprime il proprio consenso affinché la sig.ra Pt_1 richieda il 50 % dell'assegno unico in favore dei figli;
CP_1
J. i sig.ri e si impegnerà reciprocamente a corrispondere Pt_1 CP_1
2 il 50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché il 50% delle spese scolastiche.
K. il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli , Pt_1 Per_1 Per_2 compatibilmente con le sue esigenze e con i turni di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- nei due giorni in cui è libero prenderà entrambi i figli dopo l'uscita dalla scuola, rimarranno con il padre che si occuperà di loro, pernotteranno per due notti con il padre, li accompagnerà a scuola e, dopo aver trascorso due notti e tre giorni con il padre, la madre li riprenderà da scuola e li porterà presso la propria abitazione;
- sempre considerando i turni di lavoro, il sig. nel fine settimana Pt_1 in cui è libero, prenderà i figli il sabato prima del pranzo e rimarranno con il padre per tutto il fine settimana, con pernottamento nella notte intermedia, e lunedì mattina li riaccompagnerà a scuola;
-per quindici giorni consecutivi o divisi in due periodi di sette giorni, durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti e compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Pt_1
- ad anni alterni, dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre ovvero dalle ore 15.00 del 30 dicembre alle ore 15.00 del 02 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie, sempre da concordare tra le parti e compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Pt_1
- ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo, sempre da concordare tra le parti e compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Pt_1
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
L. stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
M. ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
N. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza
3 alcuna condizione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 252 P. 2, S. A, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5401/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 25, presso lo studio dell'Avv.
IA PP, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
19/01/1989, elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio n.
25, presso lo studio dell'Avv. IA PP, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12 novembre 2025
(matrimonio celebrato in Palermo, l'08/07/2016 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A. rimanere obbligati al mutuo rispetto pur vivendo separati;
B. l'affidamento dei figli e , entrambi minorenni, sarà Per_1 Per_2 condiviso ma con domicilio prevalente presso la madre sig.ra ; CP_1
C. per un breve periodo, essendo il sig. in procinto di stipulare un Pt_1 atto di acquisto di un immobile a Carini in cui andrà a vivere la sig.ra con i figli, la sig.ra vivrà insieme ai figli presso la cassa CP_1 CP_1 della madre sita in Via Sferracavallo n. 150;
D. il sig. essendo già in trattativa, si impegna ad acquistare un Pt_1 immobile a Carini, che sarà cointestato con la sig.ra che vi andrà CP_1 ad abitare insieme ai figli;
E. il sig. s'impegna a pagare per intero la rata mensile del mutuo Pt_1
(circa € 650,00), che sarà anche cointestato con la fino a quando la CP_1 sig. non avrà un lavoro a tempo indeterminato e una retribuzione CP_1 che le consentirà di pagare la metà della rata del mutuo;
F. Nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal sig. in favore Pt_1 della sig.ra né viceversa in quanto ciascuno dei coniugi, essendo CP_1 economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento, senza nulla chiedere all'altro;
G. il sig. provvederà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per Pt_1 il solo mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € Per_1 Per_2
400,00 (€ 200,00 per figlio);
H. il sig. si impegna fin d'ora ad aumentare ad € 500,00 (€ 250,00 Pt_1 per figlio) l'assegno di mantenimento in favore dei figli nel Per_1 Per_2 momento in cui la sig.ra inizierà a pagare il 50 % della rata del CP_1 mutuo per l'acquisto della casa;
I. il sig. fin da ora esprime il proprio consenso affinché la sig.ra Pt_1 richieda il 50 % dell'assegno unico in favore dei figli;
CP_1
J. i sig.ri e si impegnerà reciprocamente a corrispondere Pt_1 CP_1
2 il 50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché il 50% delle spese scolastiche.
K. il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli , Pt_1 Per_1 Per_2 compatibilmente con le sue esigenze e con i turni di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- nei due giorni in cui è libero prenderà entrambi i figli dopo l'uscita dalla scuola, rimarranno con il padre che si occuperà di loro, pernotteranno per due notti con il padre, li accompagnerà a scuola e, dopo aver trascorso due notti e tre giorni con il padre, la madre li riprenderà da scuola e li porterà presso la propria abitazione;
- sempre considerando i turni di lavoro, il sig. nel fine settimana Pt_1 in cui è libero, prenderà i figli il sabato prima del pranzo e rimarranno con il padre per tutto il fine settimana, con pernottamento nella notte intermedia, e lunedì mattina li riaccompagnerà a scuola;
-per quindici giorni consecutivi o divisi in due periodi di sette giorni, durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti e compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Pt_1
- ad anni alterni, dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre ovvero dalle ore 15.00 del 30 dicembre alle ore 15.00 del 02 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie, sempre da concordare tra le parti e compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Pt_1
- ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo, sempre da concordare tra le parti e compatibilmente con i turni di lavoro del sig. Pt_1
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
L. stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
M. ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
N. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza
3 alcuna condizione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 252 P. 2, S. A, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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