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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 25/02/2026, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3280/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE CE ES, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12615/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Societa' Gestione Resistente_2 Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI MORA n. 500024000001664 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, la comunicazione di presa in carico n. 50002400001664 del 10/05/2024, notificata il 25/06/2024, emessa dalla
So.Ge.S. spa, quale concessionaria per la riscossione del Comune di San Giuseppe Vesuviano, avente ad oggetto l'invito alla regolarizzazione dell'imposta IMU per l'anno 2015 portata dall'avviso di accertamento esecutivo n. 5 del 17/11/2020, presuntivamente notificato il 07/12/2020, e con essa impugnato in uno, per l'importo di euro 6.700,08.
Rappresenta la ricorrente l'impugnabilità della comunicazione di presa in carico rappresentando essa l'atto con cui ha avuto conoscenza del credito tributario contestando l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento in essa portato che ella afferma non esserle mai pervenuto, contesta, altresì, il decorso del termine prescrizionale quinquennale e per i su esposti motivi chiede l'accoglimento del ricorso in annullamento della su indicata pretesa tributaria.
Si è costituito il Comune di San Giuseppe Vesuviano che ha depositato agli atti del procedimento la copia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 5 del 17/11/2020 su indicato corredato dalla ricevuta della raccomandata attestante la sua avvenuta consegna in data 07/12/2020 a mani di persona di famiglia ed ha chiesto il rigetto del ricorso vista la definitività della pretesa impositiva.
Si è costituita la concessionaria della Società_1 spa che ha rilevato l'inammissibilità del ricorso stante la sua tardività essendo l'impugnata comunicazione consegnata in data 25/06/2024 rilevando, inoltre, la regolare consegna del prodromico avviso di accertamento e la definitività della pretesa impositiva.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 19 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 prevede che il ricorso vada proposto entro il termine decadenziale dei 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Deve essere considerato, infatti, che dalla produzione documentale di parte ricorrente risulta che il ricorso
è stato proposto solo in data 7/6/2025 laddove dagli atti depositati dalla concessionaria della riscossione si evidenzia che la comunicazione di presa in carico è stata consegnata a parte ricorrente in data 25/06/2024 per cui il ricorso risulta proposto a distanza di un anno dalla consegna dell'atto impugnato.
Deve essere, altresì, che trattasi di questione rilevabile d'ufficio e che essa è stata per di più eccepita dalla parte resistente So.Ge.S. spa e che in ogni caso la costituzione in giudizio delle parti resistenti non hanno alcun effetto sanante.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Così deciso in Napoli 19 febbraio 2026
Il Presidente Il relatore
Dott. Francesco Russo de Cerame dott. Stefano Ciardiello
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE CE ES, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12615/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Societa' Gestione Resistente_2 Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI MORA n. 500024000001664 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, la comunicazione di presa in carico n. 50002400001664 del 10/05/2024, notificata il 25/06/2024, emessa dalla
So.Ge.S. spa, quale concessionaria per la riscossione del Comune di San Giuseppe Vesuviano, avente ad oggetto l'invito alla regolarizzazione dell'imposta IMU per l'anno 2015 portata dall'avviso di accertamento esecutivo n. 5 del 17/11/2020, presuntivamente notificato il 07/12/2020, e con essa impugnato in uno, per l'importo di euro 6.700,08.
Rappresenta la ricorrente l'impugnabilità della comunicazione di presa in carico rappresentando essa l'atto con cui ha avuto conoscenza del credito tributario contestando l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento in essa portato che ella afferma non esserle mai pervenuto, contesta, altresì, il decorso del termine prescrizionale quinquennale e per i su esposti motivi chiede l'accoglimento del ricorso in annullamento della su indicata pretesa tributaria.
Si è costituito il Comune di San Giuseppe Vesuviano che ha depositato agli atti del procedimento la copia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 5 del 17/11/2020 su indicato corredato dalla ricevuta della raccomandata attestante la sua avvenuta consegna in data 07/12/2020 a mani di persona di famiglia ed ha chiesto il rigetto del ricorso vista la definitività della pretesa impositiva.
Si è costituita la concessionaria della Società_1 spa che ha rilevato l'inammissibilità del ricorso stante la sua tardività essendo l'impugnata comunicazione consegnata in data 25/06/2024 rilevando, inoltre, la regolare consegna del prodromico avviso di accertamento e la definitività della pretesa impositiva.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 19 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 prevede che il ricorso vada proposto entro il termine decadenziale dei 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Deve essere considerato, infatti, che dalla produzione documentale di parte ricorrente risulta che il ricorso
è stato proposto solo in data 7/6/2025 laddove dagli atti depositati dalla concessionaria della riscossione si evidenzia che la comunicazione di presa in carico è stata consegnata a parte ricorrente in data 25/06/2024 per cui il ricorso risulta proposto a distanza di un anno dalla consegna dell'atto impugnato.
Deve essere, altresì, che trattasi di questione rilevabile d'ufficio e che essa è stata per di più eccepita dalla parte resistente So.Ge.S. spa e che in ogni caso la costituzione in giudizio delle parti resistenti non hanno alcun effetto sanante.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Così deciso in Napoli 19 febbraio 2026
Il Presidente Il relatore
Dott. Francesco Russo de Cerame dott. Stefano Ciardiello