Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 171
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per mancata esecuzione delle opere

    La Corte ha ritenuto che il Piano di Classifica prodotto dal Consorzio evidenzia il beneficio per il contribuente derivante dal complesso delle opere idrauliche. L'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'approvazione del Piano di Classifica, salva prova contraria del contribuente. Le opere di difesa idraulica comportano un beneficio intrinseco e specifico per i fondi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Il lamentato difetto di motivazione è ritenuto eliso dalle contestazioni svolte dal contribuente che hanno evidenziato una compiuta comprensione delle ragioni fondanti il tributo. Nuove censure sono state ritenute tardive e inammissibili.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione della concessionaria

    La concessionaria CRESET ha documentato l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 171
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo