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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro, 1-3 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] l'data_1 (c. f. CF_Ricorrente_1
) e residente in luogo_1 alla indirizzo_2, elettivamente domiciliato in luogo_1 alla Indirizzo_1
, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso
contro
L'AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE, in persona del Direttore legale rappresentante per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29480202500003278000 notificata a mezzo a/r in data 22/9/2025 per tasse automobilistiche relative agli anni tra il 2016 e il 2022.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi dedotti ma non specificatamente calendati in ricorso.
I. Nullità e inesistenza della cartella di pagamento n. 29420200000527511000 notificata mediante soggetto privato sconosciuto
II. Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste per gli anni 2016 e 2017
III. Irrilevanza della data di iscrizione a ruolo della somma
IV. Illegittimità del preavviso di fermo perché ascritto su mezzo di lavoro
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29480202500003278000 notificata a mezzo a/r in data 22/9/2025 per tasse automobilistiche relative agli anni tra il 2016 e il 2022.
Prima di esaminare il motivo della eccepita intervenuta prescrizione per il bollo auto relativo agli anni 2016
e 2017 di cui alle sottese cartelle di pagamento nn. 29420200000527511000 ( bollo 2016 ) n.
29420210010902145000 ( bollo 2017 ),, occorre precisare che in tema di bollo auto l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art, 1 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86 “ l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ebbene per le due citate cartelle di pagamento l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste per gli anni 2016 e 2017risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr.
Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord.
n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n.
9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, le due cartelle di pagamento sono state, rispettivamente, notificate in data 5.9.2022 2 in data
21.7.2022, pertanto, oltre il termine prescrizionale dei tre anni previsti dalla normativa che disciplina il pagamento delle tasse automobilistiche.
A diverse conclusioni perviene, invece, questo Giudice, con riferimento a tutte le altre cartelle di pagamento che afferiscono agli anni di imposta 2018- 2019- 2020 -0221 e 2022 notificate, rispettivamente , in data : n.
29420210013075315000, il 20/6/2022; n. 29420220001350826000, il 21/7/2022; n.
29420230001585026000, '1/9/2023; n. 29420240002216290000, n il 4/9/2024; n.
29420240006563741000, il 7/5/2025 e, quindi, entro il termine prescrizionale del triennio decorrente dall'anno successivo di pagamento dell'imposta.
Occorre tale proposito rilevare che la notifica degli atti impositivi per i suddetti anni di riferimento cade sotto il regime della normativa speciale CO .
Ed invero, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. ha prevusto che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159(1)(2)(3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Il comma 4 bis di tale articolo ha poi previsto che “. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate(1)(9)”
In definitiva con il comma 4 bis dell'art 68 del D.L. 18/2020 viene generalizzata, per tutte le cartelle esattoriali
, la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel periodo di sospensione che va ai sensi del 1 comma dello stesso articolo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 esteso, poi, fino al
31.12.2021.
Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe dovuto essere svolta nel periodo di sospensione ( 8 marzo 2020. 31.12.2021 ), si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi pari al periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione.
Sul punto di particolare interesse si appalesa il recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della prima Sez. Civ., ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 68, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Resta da scrutinare l'ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo perché ascritto su mezzo di lavoro, richiamando a tal proposito l'art.'art. 86 co. 2
DPR 602/73, a norma del quale: “… sarà eseguito il fermo […] salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine (di trenta giorni), dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Parte ricorrente, a sostegno della prospettazione difensiva espone che , come già richiesto all'Ente resistente
“il sig. Ricorrente_1 svolge l'attività di operaio livello 4 alle dipendenze della Società_2 con sede legale in luogo_3 e sede operativa in luogo_4 ed essendo residente in luogo_1 si reca quotidianamente presso la sede di lavoro, proprio utilizzando il veicolo auto_1 , targa auto_1 (cfr. ricevute telepass di pagamento pedaggio autostradale)”.
L'eccezione formulata non è condivisibile da questo Giudice e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, anche a volere accedere in astratto ad una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 86, 2 comma, DPR 602/73 che espressamente fa riferimento a “bene mobile strumentale all'attività di impresa o della professione”, qualifiche che certamente non possiede l'odierno ricorrente, non è stata fornita idonea e congrua prova della circostanza che il Ricorrente_1 svolge la propria attività lavorativa presso una società con sede a luogo_4 né può valere ad integrare tale onere probatorio le prodotte ricevute di pagamento di pedaggio autostradale peraltro limitate ad un solo periodo dell'anno 2025. Alla luce di tutte le superiori motivazioni il ricorso è meritevole di accoglimento parziale limitatamente alle sottese cartelle di pagamento 29420200000527511000 ( bollo 2016 ) n. 29420210010902145000 ( bollo
2017 ), mentre l'atto impugnato viene confermato in ogni altra sua parte.
Spese compensate stante le statuizioni assunte da questo Giudice.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Enna di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente io ricorso limitatamente alle sottese cartelle di pagamento 29420200000527511000 ( bollo
2016 ) n. 29420210010902145000 ( bollo 2017 ), mentre l'atto impugnato viene confermato in ogni altra sua parte. Spese compensate stante le statuizioni assunte da questo Giudice. Così deciso in Enna, nella
Camera di consiglio del 16 gennaio 2026. Il GIUDICE Giuseppe Capizzi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro, 1-3 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] l'data_1 (c. f. CF_Ricorrente_1
) e residente in luogo_1 alla indirizzo_2, elettivamente domiciliato in luogo_1 alla Indirizzo_1
, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso
contro
L'AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE, in persona del Direttore legale rappresentante per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29480202500003278000 notificata a mezzo a/r in data 22/9/2025 per tasse automobilistiche relative agli anni tra il 2016 e il 2022.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi dedotti ma non specificatamente calendati in ricorso.
I. Nullità e inesistenza della cartella di pagamento n. 29420200000527511000 notificata mediante soggetto privato sconosciuto
II. Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste per gli anni 2016 e 2017
III. Irrilevanza della data di iscrizione a ruolo della somma
IV. Illegittimità del preavviso di fermo perché ascritto su mezzo di lavoro
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29480202500003278000 notificata a mezzo a/r in data 22/9/2025 per tasse automobilistiche relative agli anni tra il 2016 e il 2022.
Prima di esaminare il motivo della eccepita intervenuta prescrizione per il bollo auto relativo agli anni 2016
e 2017 di cui alle sottese cartelle di pagamento nn. 29420200000527511000 ( bollo 2016 ) n.
29420210010902145000 ( bollo 2017 ),, occorre precisare che in tema di bollo auto l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art, 1 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86 “ l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ebbene per le due citate cartelle di pagamento l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste per gli anni 2016 e 2017risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr.
Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord.
n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n.
9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, le due cartelle di pagamento sono state, rispettivamente, notificate in data 5.9.2022 2 in data
21.7.2022, pertanto, oltre il termine prescrizionale dei tre anni previsti dalla normativa che disciplina il pagamento delle tasse automobilistiche.
A diverse conclusioni perviene, invece, questo Giudice, con riferimento a tutte le altre cartelle di pagamento che afferiscono agli anni di imposta 2018- 2019- 2020 -0221 e 2022 notificate, rispettivamente , in data : n.
29420210013075315000, il 20/6/2022; n. 29420220001350826000, il 21/7/2022; n.
29420230001585026000, '1/9/2023; n. 29420240002216290000, n il 4/9/2024; n.
29420240006563741000, il 7/5/2025 e, quindi, entro il termine prescrizionale del triennio decorrente dall'anno successivo di pagamento dell'imposta.
Occorre tale proposito rilevare che la notifica degli atti impositivi per i suddetti anni di riferimento cade sotto il regime della normativa speciale CO .
Ed invero, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. ha prevusto che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159(1)(2)(3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Il comma 4 bis di tale articolo ha poi previsto che “. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate(1)(9)”
In definitiva con il comma 4 bis dell'art 68 del D.L. 18/2020 viene generalizzata, per tutte le cartelle esattoriali
, la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel periodo di sospensione che va ai sensi del 1 comma dello stesso articolo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 esteso, poi, fino al
31.12.2021.
Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe dovuto essere svolta nel periodo di sospensione ( 8 marzo 2020. 31.12.2021 ), si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi pari al periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione.
Sul punto di particolare interesse si appalesa il recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della prima Sez. Civ., ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 68, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Resta da scrutinare l'ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo perché ascritto su mezzo di lavoro, richiamando a tal proposito l'art.'art. 86 co. 2
DPR 602/73, a norma del quale: “… sarà eseguito il fermo […] salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine (di trenta giorni), dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Parte ricorrente, a sostegno della prospettazione difensiva espone che , come già richiesto all'Ente resistente
“il sig. Ricorrente_1 svolge l'attività di operaio livello 4 alle dipendenze della Società_2 con sede legale in luogo_3 e sede operativa in luogo_4 ed essendo residente in luogo_1 si reca quotidianamente presso la sede di lavoro, proprio utilizzando il veicolo auto_1 , targa auto_1 (cfr. ricevute telepass di pagamento pedaggio autostradale)”.
L'eccezione formulata non è condivisibile da questo Giudice e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, anche a volere accedere in astratto ad una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 86, 2 comma, DPR 602/73 che espressamente fa riferimento a “bene mobile strumentale all'attività di impresa o della professione”, qualifiche che certamente non possiede l'odierno ricorrente, non è stata fornita idonea e congrua prova della circostanza che il Ricorrente_1 svolge la propria attività lavorativa presso una società con sede a luogo_4 né può valere ad integrare tale onere probatorio le prodotte ricevute di pagamento di pedaggio autostradale peraltro limitate ad un solo periodo dell'anno 2025. Alla luce di tutte le superiori motivazioni il ricorso è meritevole di accoglimento parziale limitatamente alle sottese cartelle di pagamento 29420200000527511000 ( bollo 2016 ) n. 29420210010902145000 ( bollo
2017 ), mentre l'atto impugnato viene confermato in ogni altra sua parte.
Spese compensate stante le statuizioni assunte da questo Giudice.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Enna di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente io ricorso limitatamente alle sottese cartelle di pagamento 29420200000527511000 ( bollo
2016 ) n. 29420210010902145000 ( bollo 2017 ), mentre l'atto impugnato viene confermato in ogni altra sua parte. Spese compensate stante le statuizioni assunte da questo Giudice. Così deciso in Enna, nella
Camera di consiglio del 16 gennaio 2026. Il GIUDICE Giuseppe Capizzi