Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/04/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del UD dott. Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 114/2026 nel giudizio n. 69387, iscritto il 16 novembre 2023, promosso da:
F. A., c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso la propria abitazione contro
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante, rappresentato dal Direttore della Direzione di Amministrazione – Seconda Sezione e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
e INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G. Norrito, dall’avv. Francesco Gramuglia e dall’avv. Francesco Velardi letti gli atti;
udite le parti come da verbale dell’udienza pubblica del 27 febbraio
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I)- Con l’atto introduttivo del giudizio F. A. ha premesso:
a)- di avere svolto servizio nell’Arma dei Carabinieri sino al pensionamento avvenuto per riforma il 26 giugno 2018;
b)- che, a causa delle gravose condizioni di servizio, ha contratto la spondiloartrosi diffusa con sofferenza neurogena agli arti inferiori, artrosi e disturbo dell’adattamento;
c)- che con decreto della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 272/2020, notificato il 4 febbraio 2020, a seguito di parere negativo del CVCS del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigettava le istanze di riconoscimento di causa di servizio e il conseguente equo indennizzo;
d)- che l’INPS ha successivamente respinto la domanda di pensione privilegiata presentata in data 7 dicembre 2022.
Tanto premesso, dopo essersi soffermato sui profili di illegittimità delle determinazioni dell’Amministrazione e sull’incidenza causale dell’attività espletata nei Carabinieri rispetto alle patologie lamentate, ha chiesto di “condannare le amministrazioni convenute, ai sensi dell’art.
34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al riconoscimento della causa di servizio per le infermità denunciate; che codesto UD emetta ordinanza di accoglimento e riconoscimento della patologia sofferta e certificata […] e finalizzata solo per la concessione del nulla osta del godimento di pensione privilegiata ordinaria”.
II)- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per i profili inerenti al rapporto di lavoro, in quanto rientranti nella giurisdizione del UD Amministrativo; ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva con riguardo agli aspetti del trattamento pensionistico, in quanto di competenza dell’INPS; ha evidenziato l’infondatezza delle tesi del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
III)- Con ordinanza n. 60 del 2024 il UD ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, atteso che il Comando Generale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le questioni concernenti il trattamento pensionistico.
IV)- L’INPS in memoria di costituzione ha dedotto la correttezza del suo operato, tenuto conto del parere negativo vincolante espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) del MEF e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
V)- Con ordinanza n. 2 del 2025 il UD ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, incaricando il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.
VI)- All’udienza del 27 febbraio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il UD ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.
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1)- In via preliminare, va rilevato che il Ministero dell’Economia difetta di legittimazione passiva, atteso che il Comitato di verifica per le cause di servizio si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle patologie; il conseguente diniego sull’istanza del ricorrente va quindi attribuito esclusivamente all’Amministrazione ex datrice di lavoro
(cfr. ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Campania, n. 114 del 2024).
Sempre in via preliminare va osservato che il ricorrente nelle conclusioni ha espressamente escluso qualsiasi pretesa sull’equo indennizzo (“rinunciando all’equo indennizzo” così testualmente) e ha fatto puntuale riferimento sia alla pensione privilegiata sia al previo riconoscimento della causa di servizio. Al riguardo, si rileva che l’accertamento sulla causa di servizio propedeutico al riconoscimento della pensione privilegiata e l’attribuzione di detto trattamento rientrano nella giurisdizione di questa Corte. Non possono quindi accogliersi le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
2)- Nel merito, il ricorso va respinto.
In punto di diritto, va premesso che l’art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.
313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
3)- Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all’esame del merito della specifica vicenda.
Invero, con l’ordinanza n. 2 del 2025 il UD ha chiesto al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa (d’ora in avanti CML)
di rispondere ai seguenti quesiti: 1)- se le patologie lamentate dal ricorrente possano essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio; 2)- se tali patologie, ove derivanti da causa di servizio, possano avere comportato un quadro patologico ascrivibile a Tabella A e relativa categoria (specificando quale), per cui sarebbe spettata la pensione privilegiata, o a tabella B.
Tanto premesso, il UD condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente stesso.
Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
Innanzitutto, il CML ha evidenziato che il ricorrente si arruolò nell’Arma dei Carabinieri nel giugno del 1983. Dopo il corso addestrativo a Roma, la prima assegnazione fu presso la Stazione dei Carabinieri di AR (Roma). Successivamente, fu assegnato al Reparto Operativo Antidroga di Roma e, dal 1996 in poi, fu trasferito al Nucleo Antisofisticazioni (NAS) di Ragusa. In quest’ultimo periodo, effettuava diversi controlli presso le serre, le aziende, le fabbriche e le ASP, prelevando campioni biologici per le relative analisi. Il territorio di interesse del NAS era esteso alle tre province di Ragusa, IR e SE.
Il CML ha individuato e confermato la sussistenza delle seguenti patologie: spondiloartrosi diffusa con osteofitosi marginale somatica;
esiti di artroprotesi d’anca sinistra; coxartrosi destra; pregresso disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso.
Ciò premesso, il CML si è ampiamente soffermato sulle attività di servizio espletate dal ricorrente, al fine di verificare se esse possano avere avuto efficacia causale o concausale sulle infermità sofferte dal medesimo F.
Il Collegio medico ha osservato che l’unico rapporto informativo presente agli atti è quello del NAS di Ragusa, datato 27.11.2017, inerente al periodo dal 20.07.1996 al 27.11.2017. Da tale rapporto si evince che il ricorrente fu prevalentemente impiegato in attività interne d’ufficio per il disbrigo di pratiche amministrative e in orari diurni; saltuariamente fu impiegato quale conduttore di autoveicoli per accompagnare superiori gerarchici impegnati nell’attività di vigilanza igienico-sanitaria. Quest’ultima attività di conduttore fu svolta solamente per circa cinque giorni all’anno, percorrendo circa 5000 Km annui. Le ore di straordinario medie annuali furono cinque.
Non sono documentati traumi, incidenti “in itinere”, né episodi specifici che possano avere nesso di causalità con le infermità lamentate dal ricorrente Ad avviso del CML, quindi, i servizi espletati non possono avere avuto alcun ruolo causale o concausale nell’insorgenza delle summenzionate infermità, poiché non hanno esposto il ricorrente a rischi tali da determinare o concausare le patologie in questione.
Nel dettaglio, il CML ha evidenziato che l’artrosi vertebrale o spondiloartrosi è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Fattori di natura meccanica come l’eccesso ponderale o alcune attività lavorative o sportive possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide; inoltre, anomalie congenite, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamero vertebrale colpito.
Tanto premesso, il CML ha sottolineato che dal summenzionato Rapporto Informativo non emergono fattori - quali traumi del rachide o degli arti inferiori o mansioni particolarmente usuranti per l’apparato osteo-articolare– che possano correlare con sufficienti criteri scientifici e medico legali il servizio con l’infermità artrosica del rachide e delle anche. Di contro, il Collegio medico ha osservato che il ricorrente durante il servizio era in sovrappeso con conseguente sovraccarico sul rachide lombare; esiste, inoltre, una forte predisposizione genetica alla patologia artrosica, atteso che -come emerso in sede di anamnesi- i fratelli del ricorrente sono tutti affetti da patologia artrosica. Il CML ha poi ribsdito che 5000 Km annui in autovettura di servizio costituiscono trascurabili sollecitazioni sul rachide.
Con riferimento ai disturbi dell’adattamento, il CML ha osservato che essi, in generale, comportano sintomi emotivi o comportamentali in risposta a un fattore di stress identificabile. I fattori in questione possono essere molteplici: un singolo evento particolare, più eventi, una tappa dello sviluppo o una serie di problemi in corso. Nel caso in esame, dal rapporto informativo agli atti, non è documentato alcun evento di servizio traumatico, dal punto di vista psichico, che possa aver scatenato l’infermità psichica del ricorrente.
Il CML si è dunque espresso per l’insussistenza della causa di servizio con riguardo a tutte le patologie sofferte dal ricorrente.
Il UD condivide le puntuali conclusioni del CML, che ha seguito un percorso argomentativo connotato dall’accurata analisi della documentazione sanitaria e di servizio.
La parte ricorrente, peraltro, non ha fornito elementi contrari e documentazione sanitaria sufficiente per pervenire ad una diversa valutazione.
In sintesi, è emersa l’insussistenza della causa di servizio per le patologie dedotte dal ricorrente. Pertanto, il ricorso va respinto.
La complessità delle questioni giuridiche e medico-legali giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;
-dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2026 Il UD Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti..
Palermo, 27 febbraio 2026 Il UD Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 24 aprile 2026 Pubblicata il 27 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di F.A. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 27 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)