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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1714/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
AL AL, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7216/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 107020 TARI 2018
- RIFIUTO AUTOTUT n. 106574 TARI 2019
- RIFIUTO AUTOTUT n. 107113 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 772/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL impugna, a mezzo difensore, il rifiuto espresso con i provvedimenti in epigrafe, notificati il 4/2/25 relativamente all'istanza di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater st.contr. proposta dalla società per l'annullamento del sollecito di pagamento progr.
10657/2019-107020/2018-107113/2017 (doc. 3) notificato in data 20/11/2024 e degli avvisi di accertamento esecutivi del 2017, 2018 e 2019 mai notificati alla ricorrente aventi ad oggetto TARI per gli anni 2017, 2018
e 2019, per il complessivo importo, rispettivamente, di euro 7.223,32, euro 7.152,24 e euro 6.691,03.
Proponeva i seguenti motivi di opposizione a motivo dell'illegittimità del rifiuto espresso:
1. mancata considerazione dell'intervenuto esatto adempimento, opportunamente documentato, dell'obbligazione tributaria illegittimamente richiesta con i solleciti di pagamento relativi ad avvisi di accertamento sottostanti mai notificati.
La società, sin dall'anno 2002, ha sempre corrisposto la TARI nella misura richiesta sui due contratti relativi alle utenze degli immobili di Indirizzo_1 (Cat. 04 e cat. 10), il tutto come da quietanze di pagamento allegate all'istanza di autotutela.
2. errore sul presupposto di imposta, perché il credito maturato per le annualità richieste si è estinto per prescrizione, come eccepito nell'istanza di autotutela;
3. mancato esercizio di autotutela ex art. 10-quinquies st. contr.: l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'annullamento degli atti in autotutela, a fronte di credito già pagato e in ogni caso ampiamente prescritto,
concludeva quindi per la declaratoria di illegittimità del rifiuto espresso avverso l'istanza di autotutela obbligatoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva RO LE che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto di rifiuto, avendo notificato gli avvisi di accertamento
TARI relativi alle annualità in contestazione a mezzo raccomandata A/R (v. all. 2, 3 e 4) come pure i solleciti di pagamento;
è inverosimile l'eccepita duplicazione impositiva e versandosi in ipotesi di conclamata e riconosciuta evasione parziale del tributo;
le annualità non sono prescritte a fronte di notifica degli avvisi di accertamento per gli anni in contestazione perfezionatesi nei termini.
Nell'odierna udienza il difensore del contribuente ha insistito per l'eccezione di difetto di notifica degli atti presupposti, mancando la prova della ricezione delle raccomandate informative.
All'esito il giudizio è stato quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato con riferimento al motivo relativo alla mancata (prova della) notifica degli atti presupposti
(avvisi di accertamento), assorbiti i restanti.
Preliminarmente va ribadito il principio secondo il quale in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire
- in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza,
l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. civ., Sez. Lav., n. 23921 del 29/10/2020,
Rv. 659281-01).
Nella specie, dalla produzione del Comune resistente risultano allegati soltanto due (su tre) avvisi di ricevimento relativi alle seguenti due raccomandate:
- racc. A/R AG n. 78548580324-0 reg. cron. 107113/2022 (all. 1 prod. resistente, relativa agli avvisi di accertamento dell'annualità 2017, 2018 e 2019 in all. 2, 3 e 4, prod. resistente) avente come destinataria la società ricorrente, da cui risulta la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario e, rispettivamente, e la spedizione della comunicazione di deposito in data 4/1/2023 con ulteriore raccomandata che però non è stata prodotta in questo giudizio.
Non essendo stata prodotta in giudizio la cd. CAD, l'eccezione di prescrizione degli atti presupposti è fondata, con conseguente illegittimità dell'espresso diniego impugnato in questa sede che, pertanto, va annullato.
In conclusione, la fondatezza dei motivi di ricorso, di per sé idonei ad invalidare l'atto impugnato, impongono l'annullamento dello stesso, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore dott. Aldo Natalini
Il Presidente
dott. Antonio Mamone
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
AL AL, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7216/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 107020 TARI 2018
- RIFIUTO AUTOTUT n. 106574 TARI 2019
- RIFIUTO AUTOTUT n. 107113 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 772/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL impugna, a mezzo difensore, il rifiuto espresso con i provvedimenti in epigrafe, notificati il 4/2/25 relativamente all'istanza di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater st.contr. proposta dalla società per l'annullamento del sollecito di pagamento progr.
10657/2019-107020/2018-107113/2017 (doc. 3) notificato in data 20/11/2024 e degli avvisi di accertamento esecutivi del 2017, 2018 e 2019 mai notificati alla ricorrente aventi ad oggetto TARI per gli anni 2017, 2018
e 2019, per il complessivo importo, rispettivamente, di euro 7.223,32, euro 7.152,24 e euro 6.691,03.
Proponeva i seguenti motivi di opposizione a motivo dell'illegittimità del rifiuto espresso:
1. mancata considerazione dell'intervenuto esatto adempimento, opportunamente documentato, dell'obbligazione tributaria illegittimamente richiesta con i solleciti di pagamento relativi ad avvisi di accertamento sottostanti mai notificati.
La società, sin dall'anno 2002, ha sempre corrisposto la TARI nella misura richiesta sui due contratti relativi alle utenze degli immobili di Indirizzo_1 (Cat. 04 e cat. 10), il tutto come da quietanze di pagamento allegate all'istanza di autotutela.
2. errore sul presupposto di imposta, perché il credito maturato per le annualità richieste si è estinto per prescrizione, come eccepito nell'istanza di autotutela;
3. mancato esercizio di autotutela ex art. 10-quinquies st. contr.: l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'annullamento degli atti in autotutela, a fronte di credito già pagato e in ogni caso ampiamente prescritto,
concludeva quindi per la declaratoria di illegittimità del rifiuto espresso avverso l'istanza di autotutela obbligatoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva RO LE che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto di rifiuto, avendo notificato gli avvisi di accertamento
TARI relativi alle annualità in contestazione a mezzo raccomandata A/R (v. all. 2, 3 e 4) come pure i solleciti di pagamento;
è inverosimile l'eccepita duplicazione impositiva e versandosi in ipotesi di conclamata e riconosciuta evasione parziale del tributo;
le annualità non sono prescritte a fronte di notifica degli avvisi di accertamento per gli anni in contestazione perfezionatesi nei termini.
Nell'odierna udienza il difensore del contribuente ha insistito per l'eccezione di difetto di notifica degli atti presupposti, mancando la prova della ricezione delle raccomandate informative.
All'esito il giudizio è stato quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato con riferimento al motivo relativo alla mancata (prova della) notifica degli atti presupposti
(avvisi di accertamento), assorbiti i restanti.
Preliminarmente va ribadito il principio secondo il quale in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire
- in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza,
l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. civ., Sez. Lav., n. 23921 del 29/10/2020,
Rv. 659281-01).
Nella specie, dalla produzione del Comune resistente risultano allegati soltanto due (su tre) avvisi di ricevimento relativi alle seguenti due raccomandate:
- racc. A/R AG n. 78548580324-0 reg. cron. 107113/2022 (all. 1 prod. resistente, relativa agli avvisi di accertamento dell'annualità 2017, 2018 e 2019 in all. 2, 3 e 4, prod. resistente) avente come destinataria la società ricorrente, da cui risulta la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario e, rispettivamente, e la spedizione della comunicazione di deposito in data 4/1/2023 con ulteriore raccomandata che però non è stata prodotta in questo giudizio.
Non essendo stata prodotta in giudizio la cd. CAD, l'eccezione di prescrizione degli atti presupposti è fondata, con conseguente illegittimità dell'espresso diniego impugnato in questa sede che, pertanto, va annullato.
In conclusione, la fondatezza dei motivi di ricorso, di per sé idonei ad invalidare l'atto impugnato, impongono l'annullamento dello stesso, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore dott. Aldo Natalini
Il Presidente
dott. Antonio Mamone