Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A EPUBL 3 151/ 02 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ALIAND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N.1127/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Cron.7269 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in propersona del presidente, legale rappresentante tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
ricorrente ·- 4853
contro
CI BE, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Sergio Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Capponi, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 465 del Tribunale di Firenze depositata il 17 novembre 1999 (R.G. n. 101/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 dicembre 1998 il Pretore di Firenze, accogliendo la domanda proposta nei confronti dell'INPS da BE EU dichiarava il diritto di costui alla rivalutazione -> ai sensi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271 dei contributi previdenziali, ai fini pensionistici, per il periodo in cui lo stesso alle dipendenze della Saceli Manufatti Cemento, poi 2 denominata Nuova Sacelit s.p.a., era stato addetto ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. L'appello proposto dall'istituto soccombente avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale di Firenze con pronuncia depositata il 17 novembre 1999, che, disattesa la richiesta avanzata dall'appellante di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL e del datore di lavoro del lavoratore, ha interpretato il comma suddetto ottavo del citato art. 13, nel senso che, ai fini dell'invocato beneficio, l'esposizione all'amianto in conseguenza dell'attività lavorativa non vincolata dai limiti quantitativi delle polveri stabiliti dall'art. 24, comma terzo, del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277. Ha quindi ritenuto sussistente il rischio in questione per il periodo ultradecennale (precisamente anni dieci, mesi due e giorni quattordici) in cui lo stesso alle dipendenze della società Sacelit era stato addetto, negli stabilimenti di Firenze, Sirone, Milano e Verona, ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, formulando un solo 3 motivo. Il EU resiste con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto- legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Assume che la norma denunciata è di natura eccezionale, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in questione è necessaria una esposizione all'amianto tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore e da essere perciò soggetto 4 ad assicurazione INAIL, sussistente quando la concentrazione media sia superiore ai valori indicati nel terzo comma dell'art. 24 decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, nella specie non dimostrato. Quel che rileva ai fini dell'invocato beneficio, sottolinea l'INPS, è il rischio specifico individuale e non quello di area potenziale o ambientale. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad analoga fattispecie, e precisamente nella controversia promossa da altri lavoratori della medesima società, questa Corte (v. sentenza 3 aprile 2001 n. 4913) ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, previsto dal citato art. 13, comma ottavo, possa essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni con valori di rischio, per esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti indicati dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, ed ha precisato che il giudice del merito, nel rispetto dei criteri ripartizione dell'oneredi probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., deve accertare la specifica lavorazione alla quale è stato addetto il lavoratore che richiede il beneficio in esame, 5 l'ambiente in cui detta lavorazione è stata svolta per più di dieci anni valutando in tale periodo - fisiologiche proprie di tutti i le pause lavoratori, quali riposi, ferie e festività e la - sussistenza delle condizioni di esposizione del lavoratore al rischio amianto indicate nei citati artt. 24 e 31. Questo orientamento, confermato da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, é condiviso dal Collegio, in quanto l'esegesi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1997 n. 257 nel testo modificato dal decreto-legge n. 169 del 1993, nei termini di cui innanzi si fonda sui criteri interpretativi letterale, sistematico e teleologico, è supportata da persuasive argomentazioni ed è in linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale. Si deve infatti rilevare che con la pronuncia n. 5 del 10 gennaio 2000 il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale del 13, comma ottavo, più volte richiamato art. denunciata sotto il profilo del riconoscimento del beneficio previdenziale da esso previsto ad una serie indeterminata di destinatari, con possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni "" diverse per casi sostanzialmente uguali, osservando come la norma censurata, nel richiamare il dato ben determinato di riferimento temporale e la nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, e che già aveva indotto il legislatore a fissare, sia pure a fini di prevenzione, con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 valori di concentrazione delle polveri che segnano la soglia limite del rischio di esposizione, esprima invece, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso. Né infine il resistente propone ulteriori argomenti rispetto a quelli già esaminati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e dalle richiamate pronunce di questa Corte, O comunque tali da indurre il Collegio a modificare l'affermato indirizzo giurisprudenziale. Il ricorso va dunque accolto e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti e procederà all'accertamento delle condizioni, in cui versava il lavoratore, di 7 esposizione al rischio amianto, oltre che in base agli elementi offerti dallo stesso, anche con i mezzi prova che riterrà opportuni, avvalendosi dei suoi poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Долоковая уч m" Pravaquomi Яшин IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5 MAR. 2002 IL CANCELLIERE : 0 08