Sentenza 27 febbraio 2013
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La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. non è applicabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
Leggi di più… - 4. Fatto di lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.: le sezioni unite risolvono il contrasto sulla loro compatibilitàMarika Zanerolli · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2021
Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2013, n. 23821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23821 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/02/2013
Dott. CARCANO D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 413
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 41005/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA BI N. IL 14/05/1974;
avverso la sentenza n. 4627/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Calmieri Stefano.
RITENUTO IN FATTO
1. IO ND impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, nella parte in cui ha negato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in relazione al delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti. A fronte dei motivi d'appello volti a contestare il trattamento sanzionatorio e in particolare l'omessa applicazione dell'attenuante comune del danno di particolare tenuità anche al delitto di spaccio di stupefacenti, la Corte d'appello ha confermato il diniego di tale attenuate, ritenendola applicabile esclusivamente ai reati contro il patrimonio.
2. La dell'imputato deduce:
- nullità della sentenza per violazione di legge, nella parte in cui ha negato l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 al delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti, richiamando un precedente di questa Corte secondo cui l'attenuante de qua sarebbe applicabile nel caso in cui l'evento dannoso e pericoloso sia connotato da una ridotta offensività o disvalore sociale (Sez. 6, 18 gennaio 2011, dep. 25 maggio 2011, n. 20937). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è applicabile, oltre che per i delitti contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, anche per quelli che siano in ogni caso determinati da motivi di lucro.
Nella prima ipotesi l'elemento normativo richiesto per la configurazione dell'attenuante in parola è quello di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità;
mentre nell'ulteriore ipotesi è quello di avere agito per conseguire, o per avere conseguito, un lucro di speciale tenuità e l'essere poi l'evento, dannoso o pericoloso, di speciale tenuità. Il delitto di detenzione di stupefacente al fine di spaccio non è annoverabile in tale tipologia di reati.
Il Collegio, pertanto, condivide a fa proprio il prevalente orientamento secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p., n. 4, non è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti (Sez. 6, 13 ottobre 2009, dep. 30 ottobre 2009, n. 41758; Sez. 6, 30 marzo 1999, dep. 16 giugno 1999, n. 7830; Sez. 4, 26 febbraio 1993, dep. 9 aprile 1993, n. 3621). in conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013