Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5963
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge (art. 2498 cod. civ.) ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Ne deriva che il ricorso per cassazione resta riferibile al soggetto che è stato parte del giudizio di merito ancorché ne sia mutata la denominazione, sempreché proposto da persona che ne abbia la responsabilità'.

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., la certificazione, da parte dei difensori, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti ne' nell'intestazione del ricorso per cassazione (o del controricorso, come nella specie) proposto da una società o da un ente collettivo, ne' nella relativa procura (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una bene individuata persona fisica.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5963
Data del deposito : 23 aprile 2001

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