Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 2
La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge (art. 2498 cod. civ.) ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Ne deriva che il ricorso per cassazione resta riferibile al soggetto che è stato parte del giudizio di merito ancorché ne sia mutata la denominazione, sempreché proposto da persona che ne abbia la responsabilità'.
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., la certificazione, da parte dei difensori, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti ne' nell'intestazione del ricorso per cassazione (o del controricorso, come nella specie) proposto da una società o da un ente collettivo, ne' nella relativa procura (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una bene individuata persona fisica.
Commentari • 5
- 1. Ok al credito d’imposta per il socio superstiteMiglino Dott.Ssa Carmen · https://www.fiscoetasse.com/ · 23 ottobre 2017
Il credito d'imposta esposto e non utilizzato dalla S.a.s. estinta spetta al socio che ha proseguito l'attività di impresa in forma individuale. A ribadirlo la Suprema Corte con Ordinanza n. 22565 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, pubblicata il 27/09/2017. IL CASO La vicenda origina dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa al pagamento della maggior imposta Irap, IVA e ritenute alla fonte. In particolare, al contribuente si negava la spettanza di credito di imposta poiché riferibile ad una società estinta, di cui era stato socio. A giudizio dell'Amministrazione non poteva configurarsi giuridicamente la successione tra la società stessa ed il contribuente …
Leggi di più… - 2. La procedura di concordato preventivo preclude la partecipazione alle gare d'appalto ai soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011
- 3. Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici trova la sua “ratio” nell'esigenza di assicurare…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011
- 4. L’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 (“Codice dei Contratti”), con il comma I°, ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011
- 5. Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sent. n. 2872, del 6.12.20Sentenza · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso R.G. n. 688 del 2010, omissis DIRITTO 1. Vengono impugnati il provvedimento di aggiudicazione definitiva, disposto con determina n. 1435 del 28.4.2010 in favore della “ati Consorzio ** **-L** s.pa”, della gara, indetta dalla Provincia di Cosenza, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. “b”, del D. Lgvo n. 163/2006, con bando del 21.10.2010, per l'affidamento dei “lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza –Sibari-Tratto compreso tra lo svincolo A3 , uscita ****** e la SS 106 bis” per l'importo di 21.473.473,86 euro (di cui 685.747,67 euro per oneri di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCA SIGNORELLI 12, presso lo studio dell'avvocato ABATE ROSARIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH SPA, in liquidazione - in persona del liquidatore, legale rappresentante della società, corrente in Bologna, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato DI MARCO DANIELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3404/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 22/10/1997, depositata il 20/11/97; R.G. 3474/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per preliminarmente inammissibilità, del controricorso;
nel merito: rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza rivolta al Presidente del Tribunale di Viterbo la s.p.a. AC (già IN AS spa), assumendo di avere concesso in locazione a NA ZO, con contratto stipulato il 7.11.1989, una macchina lavasecco verso corrispettivo di pagamento, oltre l'anticipo, di 59 canoni mensili dell'importo di L. 569.400 ciascuno, determinando il valore del riscatto in L. 260.000 e pattuendo, per il caso di mora, la corresponsione di interessi al tasso mensile del 3%;
che nel contratto era stato convenuto che, in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata, il rapporto si sarebbe risolto di diritto, con obbligo per la locataria di restituire il bene e corrispondere una penale pari ai canoni insoluti, ai relativi interessi, al valore di riscatto e alla metà dei canoni non ancora scaduti;
che la ZO si era resa morosa nel pagamento di numerose rate onde essa società le aveva comunicato che intendeva valersi della clausola risolutiva;
chiedeva emettersi contro la stessa ingiunzione per il pagamento del complessivo importo di L. 19.986.714, con interessi moratori dalla risoluzione al saldo. Accordata, con decreto reso il 22.12.1992, l'invocata ingiunzione, la ZO, con atto notificato il 29.1.1993, proponeva opposizione e conveniva la spa AC dinanzi al Tribunale di Viterbo per sentirne dichiarare la nullità ed inefficacia.
Sosteneva che già con citazione notificata il 2.5.1990 aveva promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa ed eccepiva quindi la litispendenza e la continenza di cause dietro l'assunto che l'esistenza dello stesso aveva determinato l'incompetenza del Presidente del tribunale di Viterbo ad emanare il provvedimento monitorio.
Negava infine l'esistenza del preteso credito per esserle stata fornita una macchina inidonea all'uso.
La AC, costituendosi, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza in data 7.5.1995 l'adito Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese. Avverso tale decisione proponeva gravame la ZO al quale resisteva la AC.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 22.10/20.11.1997, rigettava l'impugnazione ed onerava l'appellante delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la ZO affidandone l'accoglimento ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la AC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso per nullità della procura a margine che risulta rilasciata dal liquidatore-legale rappresentante della società intimata del quale, tuttavia, ne' nella procura medesima, ne' nell'epigrafe del controricorso vengono indicati il nome ed il cognome, mentre la firma apposta in calce alla procura non è leggibile.
Per costante, pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti (v. ex plurimis Cass. 23.5.1998 n. 5154, 20.5.1998 n. 5023, 4.10.1995 n. 10427 e 18.5.1995 n. 5455) "nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83 comma terzo cod.proc.civ. la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige perciò che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' dall'intestazione del ricorso per cassazione (o del controricorso) proposto da una società o da altro ente collettivo, nè nella procura speciale ex art. 365 cod.proc.civ. risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita, perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illegibile, l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sulla esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura e inammissibile il ricorso (o il controricorso) a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod.proc.civ., e tanto non si è sicuramente verificato nel caso che ci occupa - sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica".
Tanto non esonera però questa Corte dall'esame della dedotta questione di inammissibilità del ricorso che va verificato d'ufficio prescindendo da qualsiasi eccezione di controparte. A tale specifico riguardo va affermata l'assoluta irrilevanza della effettuata notifica alla AC s.p.a. (vecchia denominazione sociale) anziché alla AC RL (nuova ragione sociale della resistente - per come è dato evincere dal prodotto certificato della CCIAA di Bologna) e cioè, almeno apparentemente, a soggetto diverso. Come questo Supremo Collegio ha infatti già avuto modo di precisare (cfr. ex plurimis Cass.
4.11.1998 n. 1107 e 9 aprile 1987 n. 3481) la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo.
Quanto al merito del ricorso va osservato che con l'unico mezzo la ricorrente, deducendo "contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.) - violazione dell'art. 39 c.p.c." si duole che il giudice dell'opposizione non abbia dichiarato la propria incompetenza nel dimostrato presupposto della pendenza tra le parti di causa anteriormente proposta davanti al Tribunale di Roma avente ad oggetto la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno e quindi della sussistenza di una situazione di continenza di tale causa rispetto a quella instaurata con il decreto monitorio. Il ricorso è fondato.
È pacifico tra le parti, e risulta comunque dall'impugnata sentenza, che con citazione notificata il 2.5.1990 NA ZO, adducendo l'inefficienza della macchina vendutale, ha convenuto in giudizio la RL IGEA, quale fornitrice, e la spa YS IN AS, quale locatrice, al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e la nullità, o la risoluzione, del contratto di locazione, nonché al fine di ottenere la restituzione degli acconti versati ed il risarcimento del danno.
Ed atteso quanto sopra deve riconoscersi l'esistenza tra le due cause - contrariamente all'assunto della corte territoriale - di un rapporto di continenza.
Al riguardo deve premettersi che la nozione di continenza ricomprende quelle situazioni caratterizzate dalla pendenza di cause in cui le questioni dedotte con la domanda anteriormente incardinata, e da risolvere con efficacia di giudicato, costituiscano il necessario presupposto della definizione del giudizio successivo, nel senso cioè della sussistenza tra le due cause di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, come avviene quando le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti che derivino dallo stesso rapporto negoziale ed il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (v. Cass. 95/10 676, 95/ 10594, 94/ 2803 e 90/ 3146).
Ne consegue, alla stregua di tale principio, che si deve riconoscere che nella causa proposta anteriormente dalla attuale ricorrente davanti al Tribunale di Roma, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ed il risarcimento dè1 danno, si era dedotta una questione la cui soluzione costituiva il necessario antecedente logico- giuridico della causa introdotta successivamente con la richiesta di decreto ingiuntivo da parte della AC e con l'opposizione proposta dalla ZO. E tanto considerato che la decisione sul diritto al pagamento delle rate di leasing, che costituiva l'oggetto della seconda causa, era condizionata dall'esito della prima e cioè dall'accoglimento o dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto, in quanto fatto costitutivo del diritto azionato nell'altra.
Infatti, se la continenza di causa non è idonea a spostare la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come questa Corte ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite (v. al riguardo Cass.
8.2.92 n. 10985, 26.4.93 n. 4807, 19.6.93 n. 6838, 12.7.93 n. 7684 e 8.10.93 n. 9988) essa tuttavia determina, ai sensi dell'art. 39 comma 2^ c.p.c., l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e la competenza del giudice preventivamente adito, se competente anche per la causa successivamente proposta. E in conseguenza di ciò è il giudice dell'opposizione che in tale caso deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la nullità dello stesso (v. in termini Cass. 95/10 676, 95/ 10594, 93/ 9988, 91/ 10484 e 90/ 12083). Sulla scorta degli esposti principi va quindi pronunciato l'accoglimento del ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e con decisione nel merito accolta l'opposizione e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese dell'intero processo sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2^ cod.proc.civ., per disporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e pronunciando nel merito accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001