Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2008, n. 11653
CASS
Sentenza 15 febbraio 2008

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Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non può essere proposto dalla parte civile, perché è strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale ed al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile pur condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per la parte in cui non annovera tra i legittimati alla proposizione del ricorso straordinario la parte civile, e il procuratore generale per la deduzione di un interesse facente capo ad una parte processuale diversa dall'imputato, perché il titolare di una situazione giuridica di natura civilistica ha la facoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale senza necessità di intervento nel processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2008, n. 11653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11653
    Data del deposito : 15 febbraio 2008

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