Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 2
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non può essere proposto dalla parte civile, perché è strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale ed al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile pur condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per la parte in cui non annovera tra i legittimati alla proposizione del ricorso straordinario la parte civile, e il procuratore generale per la deduzione di un interesse facente capo ad una parte processuale diversa dall'imputato, perché il titolare di una situazione giuridica di natura civilistica ha la facoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale senza necessità di intervento nel processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2008, n. 11653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11653 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 499
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 033492/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RU AN, N. IL 11/06/1938;
avverso SENTENZA del 14/11/2006 SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. RU RA propone ricorso straordinario al giudice di legittimità per errore materiale o di fatto a suo avviso contenuto nella ordinanza camerale del 20.02.2007 di questa Corte, sez. 7^, n. 17035, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa presentato al giudice di legittimità, quale parte civile, avverso la sentenza 16.05.05 n. 3777 della Corte di Appello di Roma. Chiariva in particolare la ricorrente che l'inammissibilità risultava dichiarata perché il ricorso, ad avviso della Corte, era stato proposto "da persona non abilitata, e cioè personalmente e in proprio", mentre in realtà l'atto di doglianza era stato formulato, firmato e depositato dal difensore, avvocato cassazioni sta, ritualmente investito della difesa.
Deduce la ricorrente a sostegno del ricorso che la legittimazione al gravame di cui all'art. 625 bis c.p.p., riconosciuta in capo al "condannato" non esclude, di per sè, la legittimazione della parte civile allorché quest'ultima, come nel caso di specie, sia stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una pesante sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Solleva infine l'istante questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma impugnata esclude la legittimazione della parte civile a proporre ricorso straordinario e nella parte in cui esclude, del pari, la legittimazione a ricorrere del Procuratore Generale, anche su istanza di parte, allorché sia deducibile un interesse facente capo ad una parte processuale diversa dall'imputato condannato.
Il ricorso è infondato.
La parte civile infatti non ha legittimazione attiva alla proposizione del ricorso straordinario previsto e disciplinato dall'art. 625 bis c.p.p., dappoiché la norma riconosce il relativo potere in capo, esclusivamente, al procuratore generale ed al condannato, la cui nozione non può essere estesa anche alla parte civile allorché essa risulti condannata al pagamento delle spese processuali e comunque sanzionata in relazione al suo comportamento processuale.
L'art. 625 bis c.p.p., è infatti norma di carattere eccezionale, di guisa che ne è inibita qualsivoglia interpretazione analogica o pur semplicemente estensiva. Nel caso in esame, con l'indicazione del termine "condannato", ha inteso la norma individuare la figura del soggetto imputato il quale in tale sua qualità abbia subito la condanna ad una delle pene contemplate dalle leggi penali. Quella inflitta alla parte civile e relativa alle spese processuali ovvero al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende non costituisce infatti condanna ad una pena prevista dalla legge in connessione con una figura di reato, bensì la sanzione accessoria possibile nel processo penale ma non necessariamente presente nella sentenza di condanna.
Il carattere eccezionale della norma in esame consente altresì di richiamare gli argomenti necessari al fine di dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa ricorrente.
Il legislatore ricorre ad una disciplina straordinaria in costanza di ipotesi caratterizzate da eccezionalità della situazione contemplata e ciò in forza di una ragionevole valutazione che comporta, come conseguenza, che quella situazione, proprio perché straordinaria, ha aspetti di singolarità, che escludono la generalizzazione normativa e legittimano, per contro, una sostanziale diversità, di per sè non in contrasto col fondamentale principio di uguaglianza portato dall'art. 3 Cost., (C.Cost. 20.06.77, n. 121). Nel caso in esame la norma di riferimento ha introdotto nel nostro sistema processuale penale e nel modello giurisdizionale del processo di legittimità un rimedio di natura straordinaria, giacché incidente sulla nozione fondamentale di giudicato, di guisa che, per le considerazioni innanzi sintetizzate, non appare in contrasto col principio di uguaglianza limitarne l'accesso al di fuori delle parti principali e necessarie del processo penale.
Neppure appare ipotizzabile, seppur nei limiti della non manifesta infondatezza, la violazione dell'art. 24 Cost., dappoiché la limitazione al ricorso di un rimedio processuale di carattere straordinario non appare ragionevolmente idonea a comprimere il diritto alla difesa ne', tampoco, il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Nel caso di specie il titolare di situazioni giuridiche soggettive di natura civilistica ha ancora la possibilità di sottoporre a delibazione giudiziale la sua pretesa senza dover necessariamente stazionare nell'ambito della giurisdizione penale. Quanto, infine, al potere di ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., in capo al Procuratore Generale, se del caso esercitato a richiesta della parte civile, è noto che secondo questa Corte "Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., può essere proposto soltanto dal condannato e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione nell'esclusivo interesse del condannato stesso, non può essere avanzato a favore della parte offesa" (Cass. Sez. 5^, 19/06/2002, n. 35186, ric. Marcon). Nè siffatta limitazione può meritare censure di coerenza costituzionale per le ragioni già innanzi rappresentate, riferite, per un verso, all'eccezionalità dell'istituto e, per altro verso, alla legittima scelta del legislatore di limitare il ricorso ad esso alle sole parti necessarie del processo.
Attesa la particolarità della fattispecie appare equo non provvedere alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008