Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2001, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 3 . ) O B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - 1 Z D 1 A - R E 1 T C 2 S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I I . D G L E U 9 UFFICIO COPIE R I 3 046 3/0 1 G A E REPUBBLICA TALIAN D Richiesta copia studio E 6 E 4 N T . . dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE N T T E per diritti L.
6.000 E DEL POPOLOʻITA JANO T S S I R E ( A + 12.9.MAR. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 15594/98 dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere rel. Cron. 9871 dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 14.11.2000 dott. Giovanni Battista PETTI Consiglieredott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL AT, elettivamente domiciliato in Roma, via Re- Лил nato Simoni n. 9, presso lo studio Sabelli, difeso dall'avv. Antonio Santagati, con studio in Gela (93012), Vico Imperia n. 4, giusta de- lega in atti. ricorrente
contro
AS RI. intimata avverso la sentenza n. 106/98 del Giudice di Pace di Gela, emessa e depositata il 27 luglio 1998 (r.g. 107/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 1823/2000 Oggetto: Risarcimento danni novembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La signora RI AS ha convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace di Gela, il signor AT SE del quale ha chiesto la condanna al risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura, che condotta dal signor SE IO, nell'atto di effettuare una svolta a sinistra, era stata investita frontalmente da un ciclomotore condotto dal SE, che proveniva dall'opposto senso. Il giudice di pace, con sentenza del 27 luglio 1998, ha accolto la domanda per il rilievo che l'incidente era da attribuire alla esclusi- va responsabilità del SE ed ha condannato quest'ultimo a corri- spondere alla AS la somma di lire 804.200, oltre agli interessi, nonché a rimborsarle le spese del giudizio liquidate in complessive Сиг lire 1.100.000. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il signor AT SE;
l'intimata non ha svolto attività difensi- va. Motivi della decisione Il ricorso contiene quattro motivi. Con il primo si denuncia: Violazione e falsa applicazione del- l'art. 2697 c.c. e dell'art. 154 del codice della strada e vizio di omessa e contraddittoria motivazione in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. 2 Si deduce che: -nessuna prova esiste agli atti della responsabilità esclusiva del ricorrente;
- che il conducente di un veicolo che si accinge ad eseguire la manovra di svolta a sinistra è tenuto a cedere la precedenza al veico- lo procedente nell'opposto senso di marcia, in quanto, provenendo dalla direzione opposta, si viene a trovare alla sua destra;
- che tale obbligo resta fermo anche quando il conducente ab- bia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra;
- che, pertanto, in applicazione dell'art. 154 del codice della strada il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità prevalente del IO. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2054, I e II comma c.c. e vizio ли di omessa e contraddittoria motivazione in riferimento all'art. 360, n.
3-5 c.p.c. Si deduce: - che, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, II comma c.c., ciascuno dei conducenti deve for- nire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
-che nessuna prova, in tal senso, era stata fornita da AS RI;
- che le modalità dell'incidente, così come indicate dalla stessa AS, imponevano, in applicazione dell'art. 2054, di dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti, attribuendo la maggiore 3 colpa al IO, il quale aveva eseguito una manovra illegittima;
- che, in subordine, avrebbe dovuto dichiararsi l'eguale con- corso di colpa di entrambi i conducenti. I due motivi, che, stante la loro connessione sono da esamina- re congiuntamente, non possono trovare accoglimento sotto nessuno dei profili in cui essi si articolano. In merito al primo e in particolare - alla denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 154 del codice della strada" ed alla denunciata "violazione e falsa applica- zione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2054, primo e secondo comma, c.c." si osserva che, risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambi- to delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa indivi- duazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formati- va (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudi- zio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi del- l'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi rego- latori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma os- servando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice di- chiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di leg- ge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme proces- suali (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria e tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. - mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. : 5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della
contro
- versia si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione (Cass., sez. un., 15 otto- bre 1999, n. 716). Pacifico quanto precede, atteso che nella specie, il ricorrente non denunzia la violazione - da parte del giudice del merito - di nor- me costituzionali, o comunitarie, ma dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 154 del codice della strada, è evidente la inammissibilità della censura svolta nei primi due motivi con riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme sopra indicate. Quanto al secondo profilo di doglianza, comune ai due motivi, e, in particolare, in merito al denunciato "vizio di omessa e con- 5 traddittoria motivazione" si osserva che nelle sentenze del giudice di pace pronunciate per ragioni di valore secondo equità, il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione ovvero una motivazione apparente o un contrasto irri- ducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da precludere l'identifi- cazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione per- plessa sulla cui base non sia possibile stabilire la giustificazione del rapporto posto a base della decisione. In altri termini, il vizio di motivazione della sentenza del giu- dice di pace secondo equità, censurabile dalla Cassazione, è soltanto quello che viola l'art. 360 n. 4 c.p.c. e non anche quello che si risolva in una violazione dell'art. 360 n. 5 stesso codice, ossia se la motiva- nu zione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi ritenere inesistente o allorché si denunci che la stessa è priva di razionalità e coerenza. In pratica, il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace secondo equità, rilevante per il ricorso per Cassazione, è circo- scritto come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza dell'art. 113 c.p.c., anteriormente alla legge 21 novembre 1991 n. 374 - alla inesistenza, o alla apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile individuare la qualificazione giuri- dica data al rapporto. Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie il 6 giudice di pace ha ampiamente argomentato la propria conclusione è palese che la censura non può trovare accoglimento. Il giudice di pace ha, infatti, da un lato escluso che potesse ravvisarsi un concorso di colpa del conducente dell'autoveicolo, considerando che il predetto "aveva compiuto la manovra, era al centro della strada ed aveva attivato il segnalatore di direzione", mentre doveva essere ravvisata la esclusiva responsabilità del con- ducente del motociclo in considerazione della "elevata velocità" dallo stesso tenuta e della sua condotta di guida improntata a distra- zione ed inosservanza di norma di cautela. Appare allora chiaro che parte ricorrente tende, in ultima ana- lisi e in contrasto con quelli che sono nel vigente ordinamento pro- cessuale i limiti del sindacato di legittimità, ad una rivisitazione da аш parte di questa Corte delle risultanze di fatto, inammissibile in questa sede. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli artt. 2697, 1223 e 2043 c.c. e vizio di omessa motiva- zione in riferimento all'art. 360, n.
3-5 c.p.c. in relazione alla liqui- dazione della somma di £.200.000 per svalutazione commerciale del mezzo. Si deduce che perché sussista deprezzamento commerciale dell'autoveicolo danneggiato in sinistro stradale e, conseguentemen- te, possa accogliersi la relativa domanda di risarcimento, è necessa- rio che il danno, per la sua incidenza su vaste superfici del veicolo o su parti ed organi vitali dello stesso sia tale che, nonostante le più 7 accurate riparazioni, sia pur sempre avvertibile fisicamente, senza l'ausilio di particolari analisi dell'automezzo o di sofisticati strumenti d'indagine. Si osserva che la AS non aveva fornito in proposito alcun elemento di prova e di valutazione al giudicante il quale, inve- ce, avrebbe dovuto correttamente valutare l'esiguità del danno e la scarsa attendibilità di un preventivo di spesa non confermato né suf- fragato da ulteriori elementi di prova. Anche tale censura non può trovare accoglimento. Ed invero, anche a non voler tenere conto dei limiti del sinda- cato di legittimità in ordine alle sentenze del giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni - enunciati in occasione del- l'esame dei primi motivi di censura è sufficiente ricordare il princi- ии pio altra volta affermato da questa Corte (Sez. III, 23 giugno 1972, n. 2109; Sez. III, 5 maggio 1975, n. 1737), secondo cui la liquida- zione del danno da deterioramento, subito da un veicolo coinvolto in un incidente stradale, può prescindere da una prova specifica, perché la dimostrazione del diminuito valore commerciale del veicolo stes- so, nonostante la riparazione, trova il suo fondamento nell'id quod plerumque accidit. Quanto al criterio di liquidazione esso risponde ad una valu- tazione equitativa del giudice di pace, come tale insindacabile in se- de di legittimità. Con il quarto motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di omessa motivazione in ri- ferimento all'art. 360, n.
3-5 c.p.c.. 8 Si deduce che il Giudice di pace non avrebbe potuto effettuare una liquidazione globale delle spese di causa, perché detta forma di liquidazione non consente alla parte di controllare il rispetto dei mi- nimi e massimi tariffari e di denunciare le eventuali violazioni. La censura non può trovare accoglimento. Come osservato sopra, il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal giudice di pace in controversie aventi un valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità (abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge). Au Tale ricorso, ancora, è ammissibile, oltre che per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria, per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1, n. 1, 2 e 4 c.p.c.). Applicando tale regula juris al capo relativo alle spese di lite è evidente che devono - al riguardo - decisamente distinguersi le di- sposizioni di carattere "processuale", come tali da osservarsi da parte del giudice di pace, e la cui violazione, pertanto, è censurabile in se- de di legittimità, da quelle, più propriamente "sostanziali", che il giudice adito non è tenuto ad osservare, dovendo, anche al riguardo, rendere una pronunzia "secondo equità" (la quale rimane tale - come sopra precisato anche nell'ipotesi in cui il giudicante faccia appli- cazione di una norma di diritto, ritenendola conforme all'equità). Appartengono, in particolare, alla prima categoria tutte le norme relative all'onere delle spese (art. 90 c.p.c.), nonché al dovere del giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui di condannare alle spese la parte soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte (artt. 91 e 92 c.p.c.), e, ancora, tutte le altre disposizioni contenute nel codice di rito dall'art. 93 all'art. 97. Diversamente sono norme di carattere "sostanziale", alla cui osservanza il giudice di pace non é tenuto, allorché pronunzia in controversia di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni contenute in leggi o in altre fonti di diritto (come, ad esempio, nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense, che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità nue spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale e stragiudiziale) relative al quantum delle "spese" che devono essere liquidate in favore della parte vittoriosa (ed a carico di quella soccombente). Se ciò è vero ne consegue allora che non è censurabile la sen- tenza del giudice di pace che abbia liquidato in modo globale le spe- se e gli onorari del giudizio svoltosi davanti a sé. Se scopo del divieto di liquidare in modo globale le spese, competenze di procuratore e avvocato, è quello di mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe, ne consegue che la violazione di detto divieto non è suscettibile di censura atteso che l'eventuale violazione dei minimi e dei massimi tariffari non sarebbe 10 comunque sindacabile in questa sede. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, mentre nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alla spese di questo grado del giudizio atteso che l'intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Nulla spese Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 14 novembre 2000. Il Presidente Javaza Il Consigliere est. Смергоно Depositata in Cancelleria 7_CANCELLIERE C1 Oggi, 29 MAR. 2001. Concetta immendale. IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola O 4 L 7 L 3 O . B N ) E , 1 E E 9 C N 9 O 1 A I - P Z 1 1 I A - R D 1 T 2 S E I . G L C I E 9 R D 3 U A E I D 6 G E 4 T . E N T N E T . S R T E S A I ( 11