Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOME EL POI025 62 /0 ECA DI CASSAZIONELA CORTI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 17947/98 - Rel. Consigliere Cron.5233 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 05/12/00 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE RD CE, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. per diritti L. 3000 CONTEC ESO 11 21 FEB. 2001 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI IL CANCELLIERE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MOSCHETTI PIETRO, LAMURAGLIA MICHELE, giusta delega in CANCELLER/A atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2000 5193 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2360/98 del Tribunale di BARI, depositata il 06/06/98 R.G.N. 1337/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 1 Svolgimento del processo. CE SA, con ricorso del 3.10.90, conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Bari, il Ministero dell'Interno, chiedendone la condanna a corrispondergli la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità civile. Il Ministero chiedeva il rigetto della domanda, che, di fatti, il Pretore, disposta ctu, rigettava. 'Il SA proponeva appello, chiedendo l'accoglimento del ricorso col riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 6.6.98, rigettava l'appello. Il SA ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la falsa applicazione di norme di ' diritto. Violazione di legge.Omesso esame di un capo del petitum.Omessa motivazione circa il punto decisivo della controversia consistente in un capo del petitum prospettato dal " ricorrente. Art. 414 e 420 cpc, in relazione ai n. 3 e 5 dell'art. 360 cpc, 1362 e seg. cc., 163 cpc.. Avendo Tribunale ritenuto che l'indennità di accompagnamento non era stata mai richiesta con il ricorso introduttivo, si afferma che erroneamente il Tribunale non ha attribuito alcun significato alla frase del ricorso introduttivo :”o di ogni altra indennità economica spettante". Il motivo è infondato. Premesso che spetta al giudice del merito l'interpretazione degli atti processuali e, quindi, anche dell'atto introduttivo e che l'interpretazione medesima può essere sindacata da questa Corte solo sotto il profilo della violazione dei canoni interpretativi (non indicati in ricorso) o dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, va rilevato che, nella fattispecie,il Tribunale ha reso compiuta e logica motivazione, in quanto ha ritenuto non proposta, con l'atto Mul 2 introduttivo, la richiesta in parola, perché essa "si fonda su presupposti di fatto mai allegati nella domanda" perché essa era stata oggetto di diverso ricorso al Pretore, perché non risultava la precedente domanda amministrativa, né la visita della competente commissione. Trattasi di motivazione esaustiva e lineare, non certo smentita dal riferimento alla richiesta : “di ogni altra indennità economica", che, per la vaghezza e l'assoluta incertezza, contrasta col disposto del n. 3 dell'art. 414 cpc, che impone, fra i requisiti del ricorso per cassazione: "la determinazione dell'oggetto della domanda”. All'opposto, l'assoluta indeterminatezza dell'inciso esaminato non consentiva di trarre dal medesimo un qualsiasi effetto. Il motivo va, dunque, rigettato. Col secondo motivo,si lamenta la violazione della normativa indicata sotto il primo motivo, ,per altro profilo. Si assume che, in primo grado, il procuratore dell'attore aveva precisato, in udienza, che la domanda doveva intendersi come rivolta all'indennità di accompagnamento e il Pretore, sia pure implicitamente, ne avrebbe data autorizzazione, disponendo altra consulenza tecnica. Il motivo è infondato. Si è già detto che la motivazione del Tribunale, secondo cui, nell'atto introduttivo, non era ravvisabile alcuna domanda diretta all'indennità di accompagnamento, è pienamente logica e sufficiente. Partendo, dunque, da tale premessa, ne viene che, nelle udienze di primo grado, non poteva essere “precisata” una domanda che non era stata proposta, mentre nessuna autorizzazione in tal senso poteva venire dal Pretore, non trattandosi di emendatio libelli, bensì, come esattamente P rilevato dal tribunale, di vera e propria mutatio,cioè di domanda nuova. ab Ne consegue che il ricorso va rigettato. h Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc.. S 3
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 5 dicembre 2000 Ійсенью Членка Il Presidente Il Cons. est.: Greylicha waull IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 11 FEB. ZUUT oggi, IL L ABORATORE I D CANCELLERIA D A , S 0 O S 1 3 L A . L 3 T T 5 O , R B A . A I S ' E N L D P L S E 3 A I T 7 D - S N I 8 G O S - P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A D G , O G E O E R T T T L T N S I E I R S G I A E E L D R L E O D