Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2003, n. 32018
CASS
Sentenza 25 giugno 2003

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La valutazione che il giudice deve effettuare in sede di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, riguarda sia i fatti sopravvenuti, sia quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa, purché non siano già stati dedotti a sostegno di precedenti impugnazioni, non più soggette a gravame; è anche possibile, in presenza di un giudicato cautelare, che il giudice di legittimità valuti l'omesso esame da parte del giudice di appello di alcuni motivi, ma è necessario che quei motivi, non esaminati, riguardino fatti non dedotti a suo tempo e quindi non coperti da giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2003, n. 32018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32018
    Data del deposito : 25 giugno 2003

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