Sentenza 14 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle cose di interesse artistico e storico, nell'ipotesi in cui la "res" sia di proprietà di un ente pubblico, il provvedimento di vincolo non deve essere notificato - diversamente da quanto previsto dall'art. 3 nel caso in cui la proprietà sia privata - al detentore del bene; ciò in relazione alla disposizione del successivo art. 4, che prevede l'obbligo per i soggetti pubblici di presentare l'elenco dei beni in questione. Ne consegue che l'esecuzione di lavori di modifica o di restauro da parte del soggetto detentore, senza la autorizzazione ministeriale configura il reato di cui all'art. 59,in relazione all'art. 11, della legge 1 giugno 1939 n. 1089.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/1998, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tonini Paolo Presidente del 14/12/1998
2. Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
3. Dott. Accattatis Vincenzo Consigliere N.3814
4. Dott. Schettino Olindo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.22010/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IM ES, n. 24.11.39 Pragelato
avverso la sentenza 23.3.98 della corte d'appello di Torino;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale C. Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. G. Faletti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 23 marzo 1998 la corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del pretore di Pinerolo, che l'undici aprile 1997 aveva condannato alla pena di mesi quattro d'arresto - sostituita con mesi otto di libertà controllata - e lire un milione d'ammenda ES ME, ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 11 e 59 della legge n. 1089 del 1939 per avere restaurato senza autorizzazione un immobile, dichiarato con decreto ministeriale del 2 novembre 1993 "bene d'interesse particolarmente importante", in Pragelato il 25 aprile 1995. Ricorre l'imputato, deducendo due motivi. Con il primo si duole della violazione degli artt. 2, 11 e 59 della citata legge n. 1089, in quanto la dichiarazione di particolare importanza non sarebbe stata a lui notificata;
in ogni caso non sarebbe stata a lui nota. Con il secondo espone manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico, in quanto la - posizione di colui che ignora l'esistenza del vincolo non potrebbe essere parificata alla normalità dei comportamenti da tenere nell'ipotesi di avvenuta notifica.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
La questione devoluta all'esame della corte consiste nello stabilire, ai fini della configurabilità del reato di modificazione o restauro senza autorizzazione (artt. 11 e 59 della legge 1 giugno 1939, n.1089), se sia indispensabile la notifica del decreto ministeriale,
col quale una cosa rilevante sotto il profilo storico o artistico ed annoverata tra quelle di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge è dichiarata di interesse particolarmente importante. Reputa il collegio che debba essere tenuta distinta l'ipotesi in cui la cosa sia di proprietà privata o pubblica.
Nel primo caso la notifica è un atto formale necessario, per la stesso completamento del procedimento amministrativo d'imposizione del vincolo.
Nell'altro la notifica non occorre.
A tale conclusione si perviene in base all'esame dell'intera normativa richiamata.
I primi cinque articoli non forniscono, invero, un preciso strumento interpretativo.
Gli artt. 1 e 2 elencano le cose soggette alla legge n. 1089. Tra queste sono indicate quelle sia immobili che mobili, quando presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 1) ovvero quando hanno riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte o della cultura in genere (art. 2).
In relazione a queste ultime è prevista la notifica e la trascrizione nei registri delle Conservatorie delle ipoteche. Per quelle di cui all'art. 1, il successivo art. 3 dispone "Il Ministro della pubblica istruzione notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo le cose Per gli immobili v'è anche la trascrizione.
L'art. 4 statuisce che "i rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose..." medesime.
L'art. 5 riguarda la notifica delle collezioni o serie di oggetti. Come si constata dalla lettura delle suindicate norme, l'art. 3 citato dal ricorrente non si riferisce alle cose di proprietà degli enti pubblici, per i quali vige il diverso regime di cui all'art.
4. IL successivo capo II all'art. 11 stabilisce che "le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro". Il successivo articolo 12 recita: "Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.".
Diversa è, dunque, la disciplina delle cose "pubbliche" (così definite per brevità) e "private notificate".
Per le prime occorre soltanto il decreto ministeriale, per le altre la notifica ai soggetti indicati.
È, tuttavia, evidente che, per la configurabilità del reato de quo, è necessario che sussista l'elemento soggettivo, consistente nell'avere agito quanto meno con colpa, trattandosi di contravvenzione.
Nella specie l'immobile, occupato da molti anni dall'imputato, è stato venduto nel 1990 dal precedente proprietario all'Ente "Parco naturale Val Troncea". ME ha convenuto in giudizio l'ente, per esercitare il diritto di prelazione.
Egli, dunque, sapeva che il proprietario non era più un privato. Se avesse esercitato una normale diligenza, avrebbe appreso dell'esistenza del vicolo imposto nel 1993. L'elemento psicologico è, pertanto, integro. Ciò, anche senza volere seguire l'accertamento indiziario compiuto dal pretore, secondo il quale ME conosceva il provvedimento depositato nel giudizio civile dall'Ente Parco ed a lui comunicato nel suo contenuto dai difensori, succeditisi nel corso degli anni.
Deve, in conclusione, affermarsi che
In tema di tutela delle cose d'interesse artistico e storico, nell'ipotesi in cui la res sia di proprietà di un ente pubblico, il provvedimento di vincolo non deve essere notificato (diversamente dal caso in cui la proprietà sia privata) al detentore del bene. Ne consegue che l'esecuzione di lavori di modifica o di restauro da parte del soggetto detentore senza l'autorizzazione ministeriale configura il reato di cui all'art. 59 in relazione all'art. 11 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089. Questi, infatti, prima di darvi corso deve esercitare la diligenza minima, consistente nell'informarsi circa la legittimità delle opere da realizzare, rivolgendosi al proprietario.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999