Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2013, n. 44394
CASS
Sentenza 17 luglio 2013

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Massime1

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, deve essere interpretato alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, di guisa che, qualora l'udienza di comparizione serva a colmare, mediante una breve sospensione della stessa, il vuoto di conoscenza dell'imputato in ordine alla possibilità di effettuare l'offerta riparatoria, la riparazione successiva alla predetta sospensione di udienza è produttiva degli effetti previsti dalla legge.

Commentario1

  • 1Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022

    In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2013, n. 44394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44394
Data del deposito : 17 luglio 2013

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