Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, deve essere interpretato alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, di guisa che, qualora l'udienza di comparizione serva a colmare, mediante una breve sospensione della stessa, il vuoto di conoscenza dell'imputato in ordine alla possibilità di effettuare l'offerta riparatoria, la riparazione successiva alla predetta sospensione di udienza è produttiva degli effetti previsti dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2013, n. 44394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44394 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 17/07/2013
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1231
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 51153/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
LO ND N. IL 20/07/1955;
avverso la sentenza n. 53/2012 GIUDICE DI PACE di GIULIANOVA, del 28/06/2012;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta, rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo avverso la sentenza del Giudice di pace di Giulianova in data 28 giugno 2012, con la quale è stato dichiarato, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 non doversi procedere perché il reato contestato - di ingiuria commesso nel 2011 - era estinto per intervenuta riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose.
Il giudice riteneva congrua forma di riparazione la somma di Euro 200 offerta dall'imputato unitamente alle scuse formulate in pubblica udienza.
Deduce la erronea applicazione della legge penale, posto che il giudice di pace non si era attenuto alla regola della necessaria anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione. Il Procuratore generale presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso alla luce dei principi espressi, per una lettura costituzionalmente orientata della norma evocata nel ricorso, nella ordinanza numero 231 del 2003 del giudice delle leggi. Il ricorso è infondato.
È noto che la questione posta, in linea di principio dal Procuratore della Repubblica, viene risolta dalla giurisprudenza di regola applicando il principio secondo cui in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 cit. D.Lgs., tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (Sez. 4, Sentenza n. 12856 del 19/03/2010 Ud. (dep. 06/04/2010 ) Rv. 247032).
Sul punto, di recente la Corte costituzionale ha anche osservato, nella sentenza n. 0 206 del 2011, che lo "sbarramento" procedimentale rappresentato dall'udienza di comparizione risponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza la disciplina dettata dall'art. 35 del cit. D.Lgs., ma altresì alla necessità di assicurare, per riprendere un'espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. 5, n. 41297 del 26 settembre 2008), la "spontaneità" della condotta dell'imputato. È in questa prospettiva, del resto, ha proseguito la Corte Costituzionale, che la Corte di cassazione ha letto l'analogo "sbarramento" previsto dall'art. 62 c.p., n. 6), (che prevede, come circostanza attenuante, la riparazione del danno prima del giudizio), ritenendo che lo stesso non dia luogo ad una "irragionevole compressione del diritto di difesa", ma si ponga "in sintonia con la ratio dell'attenuante, che è di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento" (Cass. pen., Sez. 1, n. 3340 del 13 gennaio 1995). Tuttavia, lo stesso giudice delle leggi, nella ordinanza n. 333 del 2005 (in tema di sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 20 ed anche dell'art. 35 del cit. D.Lgs., ritenuta insussistente ) aveva anche posto l'accento - richiamando l'ordinanza n. 231 del 2003 e la n. 11 del 2004 - sul fatto che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito "da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)", e che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità' di possibili soluzioni alternative".
Per tale ragione, il giudice delle leggi ha ritenuto che non potesse dirsi sostanzialmente leso il diritto alla difesa dal fatto che nell'atto di citazione a giudizio non sia previsto l'avvertimento all'imputato della possibilità' di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato.
Inoltre, nello stesso contesto, il medesimo giudice ha ricordato che l'art. 35, comma 3 stabilisce che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, "ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità".
E nella ordinanza n. 11 del 2004 (ancora relativa ad un sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 20 perché non prevede che il decreto di citazione contenga l'avviso della possibilità della domanda di oblazione e della condotta riparatoria) effettivamente la Corte costituzionale aveva osservato, di avere già affermato, in riferimento alle censure relative agli artt. 3 e 24 Cost., che "dalla sentenza n. 497 del 1995 non possono ... trarsi argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto l'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall'art. 29, comma 6, del cit. D.Lgs." e che "nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell'art. 20, comma 2, lett. e), del menzionato Decreto Legislativo, da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)"; che in questa prospettiva "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.";
che tali considerazioni si attagliano anche alla specifica questione di legittimità costituzionale relativa all'avviso circa la possibilità di porre in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 35 cit. Decreto Legislativo posto che il comma 3 di tale norma stabilisce espressamente che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, "ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità";
In conclusione, secondo la lettura costituzionalmente orientata offerta dal giudice delle leggi in ordine all'art. 35 cit. D.Lgs., può affermarsi che, nel caso di specie, l'udienza di comparizione è servita, come la breve sospensione della udienza dimostra, a colmare il vuoto di conoscenza, da parte dell'imputato, sulla possibilità di effettuare l'offerta riparatoria e quindi del ricorrere della ipotesi in cui la riparazione successiva alla detta sospensione di udienza è produttiva degli effetti previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013