Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l'ordinanza prevista dall'art. 438, comma quarto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2012, n. 45629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45629 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/11/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2723
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 18468/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES SH, nato a [...] il [...];
MB RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 5 marzo 2012 della Corte d'appello di Brescia, 1^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sull'art. 62 c.p., n.
6. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5/3/2012, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Brescia, in data 29/9/2011, riduceva la pena inflitta a ES SH, previo riconoscimento delle generiche prevalenti, determinandola in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 700,00 di multa, riduceva, altresì, la pena inflitta a MB RO, determinandola in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, per i reati di concorso in furto tentato, rapina, resistenza a P.U. e lesioni personali.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deducono violazione di legge, dolendosi del mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Al riguardo eccepiscono che il fatto che il risarcimento del danno al M.llo De OM sia intervenuto dopo il rigetto da parte del Gup dell'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è circostanza irrilevante in quanto il risarcimento è comunque avvenuto prima che venisse pronunziata l'ordinanza con la quale il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, ex art. 438 c.p.p., comma 4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (art.62 c.p., n. 6) è che tale risarcimento avvenga "prima del giudizio",
cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio. È, invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 897 del 25/11/1993 Ud. (dep. 26/01/1994 ) Rv. 197360).
3. Tanto premesso, nel caso che il procedimento venga definito con il rito del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, tempestivo ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, deve avvenire prima che sia pronunziata l'ordinanza del Giudice che dispone il giudizio abbreviato, ex art. 438 c.p.p., comma 4. 4. Il fatto che il procedimento fosse iniziato con l'istanza di applicazione della pena a richiesta, respinta dal Gup, non può costituire causa di preclusione per il riconoscimento dell'attenuante in parola, qualora, come nel caso di specie, il risarcimento sia comunque avvenuto prima della pronunzia dell'ordinanza che ha disposto procedersi al giudizio immediato.
5. Ha statuito, infatti, la giurisprudenza di questa Corte che deve ritenersi tempestivo, ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, l'intervento riparatorio effettuato prima della reiterazione delle formalità di apertura del dibattimento, una volta regredito il processo a causa del mutamento del giudice (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17579 del 01/04/2010 Ud. (dep. 07/05/2010 ) Rv. 247092; Sez. 6, Sentenza n. 33022 del 03/06/2005 Ud. (dep. 03/10/2006) Rv. 234763).
6. Non può dubitarsi, pertanto, che nel caso di specie, essendo il risarcimento intervenuto prima che venisse disposto il giudizio abbreviato, dovesse essere applicata agli imputati l'attenuante in parola.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per nuova determinazione della pena, essendo passate in giudicato le statuizioni in punto di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012