Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2019, n. 3756
CASS
Sentenza 12 dicembre 2019

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In tema di patteggiamento, la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate.

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2019, n. 3756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3756
Data del deposito : 12 dicembre 2019

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