Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 2
In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile la cui costituzione era avvenuta in udienza preliminare, successivamente al deposito in cancelleria della richiesta di patteggiamento corredata dal consenso dell'imputato).
In sede di applicazione pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare genericamente le condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda risarcitoria della parte civile, ma non anche se eventuali somme già da questa percepite siano idonee ad estinguere interamente le obbligazioni nascenti in capo all'imputato, al fine di escluderne l'interesse ad agire o di accertarne la permanenza rispetto ad ulteriori ed eventuali danni subiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2016, n. 39527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39527 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
ASR 39 527/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.11/83/2016 Rel. Consigliere - Ns183/2016 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente SENTENZA - - Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI N. 52851/2015 - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NA N. IL 13/08/1957 avverso la sentenza n. 2959/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGO, del 17/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Roberto Aniello che ho chiesto l'annullamento sense rinvio limitatamente allo condenne alle spese in favere delea parte civile Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Rovigo, definendo ai sensi dell'art.444 c.p.p. il procedimento a carico di IG NN per il reato di omicidio colposo, applicava la pena concordata tra le parti e condannava l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, previo rigetto della richiesta di esclusione delle stesse.
2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, per due distinti motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 c.p.p. e 100 c.p.p., rilevando che le parti civili, moglie e figli della persona offesa Pal Gheorghe, deceduto nel sinistro che lo aveva coinvolto mentre si stava recando al lavoro, avevano ottenuto integrale ristoro dall'INAIL dei danni patrimoniali e dalla Compagnia Assicurativa di quelli non patrimoniali, circostanze non considerate dal Giudice, che si era limitato ad affermare che almeno astrattamente non poteva escludersi un concreto ed attuale interesse alla costituzione.
2.2. Con un secondo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali: il Giudice non aveva fatto riferimento alle voci delle tariffe forensi ed aveva liquidato le spese secondo la nota presentata dal difensore, anziché compensarle dato che la parte civile aveva già preso visione della depositata istanza di patteggiamento, corredata dal consenso del P.M. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima censura non è fondata. Dalla lettura del verbale di udienza del 17 giugno 2015 risulta correttamente motivata dal giudice di merito l'ammissione della parte civile, atteso che non risultava in atti la prova dell'avvenuto pieno e satisfattivo risarcimento dei danni conseguiti al sinistro e pertanto residuava, almeno astrattamente, un concreto ed attuale interesse alla costituzione. Deve sul punto rilevarsi che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare genericamente le condizioni di legittimazione alla costituzione e di ammissibilità della domanda risarcitoria della parte civile, e non anche se eventuali somme da questa già percepite siano esaustive delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, al fine di escludere l'interesse ad agire o, di contro, accertarne la permanenza rispetto ad ulteriori ed eventuali danni subiti (in tal senso Sez.4, 4 dicembre 2002 n.6521, Rv.223653).
2. Merita invece accoglimento il secondo motivo. 2 Ai sensi dell'art.444, comma 2, c.p.p. se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda ma l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Tale disposizione recepisce il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n.443 del 1990 che si fondava sulla esigenza, meramente equitativa, di tenere indenne dalle spese già sostenute il danneggiato dal reato che avesse legittimamente esercitato l'azione civile nel processo penale in vista del ristoro del danno, costituendosi "per l'udienza preliminare o successivamente", e cioè in una situazione processuale che legittimasse la sua aspettativa a che il processo potesse concludersi, appunto, con la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, dato che la costituzione di parte civile necessariamente implica (art. 74 c.p.p.). Il principio è stato riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali - chiamate a definire un contrasto sorto sulla differente questione relativa alla ammissibilità della costituzione di parte civile nell'udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini ex art.447 c.p.p. hanno rilevato che "le ragioni risarcitorie - del danneggiato dal reato non possono trovare ascolto nel giudizio di applicazione della pena su richiesta;
e che l'art.444, comma 2, c.p.p., nel recepire il portato della sentenza della Corte Costituzionale n.443 del 1990, si limita a stabilire il diritto della parte civile già costituitasi nell'udienza preliminare, e cioè in un momento processuale antecedente alla introduzione di questo speciale rito, alla rifusione delle spese processuali sostenute". Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese viene dunque esplicitamente collegato all'anteriorità della costituzione rispetto all'accordo per l'applicazione della pena.
3. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. La richiesta di patteggiamento, con il consenso scritto del P.M., era stata depositata presso l'ufficio del GUP il 6 febbraio 2015, ben prima dell'udienza del 17 giugno in cui avvenne la costituzione di parte civile ed il processo definito con l'applicazione della pena concordata. Dell'avvenuta presentazione di tale richiesta le persone offese, avendo avuto accesso agli atti, erano a conoscenza e la scelta di effettuare ugualmente la costituzione non può risolversi in un danno per l'imputata, la cui condanna alle spese appare di conseguenza illegittima.
4. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese in favore delle parti civili, statuizione che si elimina in questa sede. ы б 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese in favore delle parti civili, statuizione che elimina. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Carla Menichetti Rocco Marco Blaiotta سانه های GORTE CUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ssa Gabriela Lamelza 4