Sentenza 18 giugno 2009
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Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2009, n. 36033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36033 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 1077
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 8502/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato TURCO Cecilia, quale difensore di CI RE (n. il 06/10/1961);
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pistoia, in data 23/01/2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza;
relativamente al capo concernente la liquidazione delle spese alle parti civili costituite;
il rigetto, nel resto, del ricorso. OSSERVA
Con sentenza - ex art. 444 c.p.p. - del 23/01/2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia applicò a CI RE la pena, concordata tra le parti, di anni tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa (per il reato di truffa continuata aggravata) e lo condannò al pagamento delle spese sostenute dalle Parti Civili.
Avverso la predetta sentenza ricorre la difesa del CI sostenendo che non è possibile ammettere la costituzione della P.C. nel caso di richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari (ex art. 447 c.p.p.) e denunciando l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese della Parte Civile.
La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza relativa alle statuizioni civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato;
le doglianze del CI sono, invero, in linea con quanto deciso da questa Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 47803 del 27/11/2008 Cc. - dep. 23/12/2008 - Rv. 241356).
È il caso, innanzi tutto, di ricordare che, stando ai dati normativi, le ragioni risarcitorie del danneggiato dal reato non possono trovare ascolto nel giudizio di applicazione della pena su richiesta;
e che l'art. 444 c.p.p., comma 2, nel recepire il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1990, si limita a stabilire il diritto della parte civile già costituitasi nell'udienza preliminare, e cioè in un momento processuale antecedente alla introduzione di questo speciale rito, alla rifusione delle spese processuali sostenute.
La Corte costituzionale era partita dalla constatazione dell'accentuato favore riservato dal codice del 1988 - improntato al sistema accusatori e alla scelta di privilegiare le esigenze di speditezza del processo penale - alla separazione dell'azione civile spettante al danneggiato dal reato rispetto al processo penale a carico del soggetto che, con il reato, tale danno aveva in ipotesi provocato.
Aveva, però, considerato che la non censurabile scelta del legislatore di inibire al giudice che pronuncia sentenza di applicazione di pena su richiesta di decidere sulla domanda proposta dalla parte civile che si sia eventualmente costituita - con la conseguente via libera all'esperibilità dell'azione civile in sede propria, stante l'inapplicabilità in questo caso dell'ostacolo posto dall'art. 75 c.p.p., comma 3 (art. 444 c.p.p., comma 2) - non implicava la ragionevolezza della preclusione a una pronuncia su un oggetto "non così strettamente collegato alla sentenza di condanna per la responsabilità civile", quale quello sulle "spese processuali sostenute dalla parte civile"; che anzi tale preclusione doveva considerarsi "priva di qualsiasi giustificazione", posto che la mancata decisione sull'azione civile derivava, nella fattispecie qui considerata, da "una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice" che lasciava fuori il danneggiato dal reato, sino al "paradosso" di mantenere a carico di quest'ultimo "anche le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale".
La sentenza della Corte costituzionale non aveva mancato di sollevare perplessità in alcuni commentatori, i quali avevano osservato che essa, ponendo a carico dell'imputato patteggiale le spese sopportate dalla parte civile, postulava una "soccombenza virtuale" sulla responsabilità civile (suscettibile anche di essere ribaltata all'esito dell'eventuale giudizio di danno), che non poteva considerarsi neppure fondata su imprescindibili esigenze di giustizia sostanziale, posto che la stessa Corte, intervenendo successivamente su analoga questione, relativa alla mancata previsione della condanna dell'imputato nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, aveva affermato che "in applicazione dei principi generali in materia, ben potrà il giudice civile, adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, anche al rimborso delle spese sostenute da detto soggetto nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e ciò in quanto le spese medesime rientrano nell'ambito del danno subito" (Corte cost, ord. n. 73 del 1993). A prescindere da ciò, resta fermo che la sentenza n. 443 del 1990 si fondava sulla esigenza (meramente equitativa) di tenere indenne dalle spese già sostenute il danneggiato dal reato che avesse legittimamente esercitato l'azione civile nel processo penale in vista del risarcimento del danno, costituendosi "per l'udienza preliminare o successivamente", e cioè in una situazione processuale che legittimasse la sua aspettativa a che il processo potesse concludersi, appunto, con la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, dato che ciò la costituzione di parte civile necessariamente implica (art. 74 c.p.p.). È il caso, peraltro, di precisare che con l'espressione "per l'udienza preliminare" (art. 79 c.p.p., comma 1), si è inteso solo stabilire, come reso palese dal suo significato letterale, che "il danneggiato non debba necessariamente attendere l'inizio di tale udienza per costituirsi parte civile" (v., in questi termini, Relazione al Progetto preliminare, p. 37 - 38), essendo comunque tale costituzione finalizzata alla partecipazione all'udienza preliminare. Perciò detta espressione non autorizza a ritenere che la costituzione possa avvenire in una udienza di altra natura, a questa precedente.
Quello che però più conta osservare è che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. E ciò a prescindere dal rilievo formale, ma significativo, di cui si è detto, per il quale la costituzione di parte civile è ammessa solo per l'udienza preliminare o, successivamente, per il giudizio di merito, tanto che l'art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare
(art. 419 c.p.p., comma 1) non contempla la formalità dell'avviso di udienza alla persona offesa dal reato. Del resto, in tale udienza la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale (difensore dell'imputato e pubblico ministero) è meramente eventuale (art. 447 c.p.p., comma 2), diversamente, appunto, da quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 420 c.p.p., comma 1), sicché ammettendo in via di mera ipotesi la possibilità del danneggiato di costituirsi parte civile direttamente in udienza, la sua domanda potrebbe non essere nemmeno conoscibile dall'imputato, e cioè dal soggetto nei cui confronti essa unicamente si rivolge. Non paiono idonei a contrastare l'assunto della incompatibilità logico - giuridica della costituzione di parte civile con l'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. gli ulteriori argomenti addotti dall'opposto orientamento.
È irrilevante che anche con la fissazione della udienza in questione si abbia, come comunemente si ritiene, una forma di esercizio dell'azione penale, giacché, stando ai dati normativi, non vi è corrispondenza biunivoca tra esercizio dell'azione penale e possibilità di costituzione di parte civile;
come impone logicamente, ancor prima che giuridicamente, la considerazione per cui l'esercizio dell'azione penale legittima l'azione civile in sede penale solo se uno almeno tra i prevedibili sviluppi processuali accrediti l'aspettativa del danneggiato a ottenere una condanna dell'imputato al risarcimento del danno a norma dell'art. 185 c.p. e art. 538 c.p.p.. L'argomento, poi, che si fonda sull'interesse della parte civile a contrastare la richiesta di pena patteggiata, posto che questa frustrerebbe l'aspettativa risarcitoria in sede penale, da per dimostrato quello che dovrebbe dimostrarsi: e cioè che anche a tale limitato fine, di portata meramente inibitoria, sia consentita una costituzione di parte civile.
In ogni caso, si tratterebbe di interesse di mero fatto riconducibile al danneggiato dal reato in quanto tale, dato che la scelta del legislatore, improntata al favor separationis, di cui si è detto, rende impermeabile alle aspettative del danneggiato la scelta dell'imputato di optare per il rito speciale. E ciò avviene non solo a proposito dell'istituto del patteggiamento, ma anche in altri casi, come quando l'imputato non si opponga al decreto penale o solleciti il giudice ad ammetterlo alla oblazione ovvero richieda il giudizio abbreviato, dandosi in quest'ultimo caso facoltà alla parte civile di uscire dal processo (art. 441 c.p.p., comma 4). Pertanto nell'udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. (Sez. U, Sentenza n. 47803 del 27/11/2008 Cc. - dep. 23/12/2008 - Rv. 241356). Da quanto sopra consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nel punto relativo alla condanna dell'imputato al rimborso delle spese in favore delle parti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009