Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20368
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse all'impugnazione per revoca dell'ordine di esecuzione

    L'ordine di esecuzione pena è stato revocato con decreto del 3 febbraio 2026, dichiarando la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen. e disponendo il non farsi luogo ad ulteriori provvedimenti di esecuzione in quanto non vi è pena da eseguire. La difesa del condannato ha documentato tale revoca.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per doglianze "fuori fuoco" e aspecificità

    L'ordinanza impugnata ha deciso nel merito sulla sospensione dell'ordine di esecuzione, escludendo che sussistessero le ipotesi ostative. Le censure del PM si concentrano su questioni meramente correttive e di competenza, non affrontando la sostanza della decisione di sospensione. Inoltre, il ricorso è aspecifico in quanto non critica in modo argomentato la motivazione della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20368
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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