CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20368 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: XXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2025 del GIP del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 2228/2025 il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciandosi su richiesta del P.M. in data 6 dicembre 2025, a scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 12 dicembre 2025, ha dichiarato la temporanea sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 10 settembre 2025, eseguito il 24 novembre 2025, nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX, condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della madre alla pena di anni uno di reclusione con sentenza n. 1598 del 2023 emessa dal GUP di Milano il 19 aprile 2023, confermata dalla Corte d’appello di Milano il 5 giugno 2024, irrevocabile il 19 ottobre 2024. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20368 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 29/05/2026 1.1. In esito all’adozione del suddetto ordine di esecuzione la difesa del condannato aveva avanzato al GIP di Milano, con istanza pervenuta il 26 novembre 2025, richiesta di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo della succitata sentenza nella parte in cui recepiva il capo di imputazione senza escludere l’aggravante del comma secondo dell’art. 572 cod. pen.; aggravante che, all’indomani dell’adozione del cd. “codice rosso”, ha qualificato il delitto circostanziato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. come ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
1.2. Il GIP, con decreto emesso inaudita altera parte in data 5 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta del difensore nel duplice rilievo che: a) nel dispositivo della sentenza di condanna non è menzionata l’aggravante indicata in rubrica, la quale non è neppure contestata in fatto;
b) dalla motivazione della sentenza risulta evidente che l’aggravante in questione non sia stata neppure valutata.
1.3. In esito a tale provvedimento, la difesa del condannato ha chiesto al P.M. dell’esecuzione di Milano l’immediata scarcerazione con istanza del 6 dicembre 2025. 1.4. Il P.M. di Milano, investito della suddetta istanza di immediata scarcerazione, l’ha trasmessa con urgenza al GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 6 dicembre 2025, ritenendo necessario fissare incidente di esecuzione affinché nel contraddittorio delle parti, essendo detta ordinanza resa inaudita altera parte, si desse nuovamente corso al procedimento correttivo azionato dalla difesa, “significando che nelle more della decisione da assumere con le forme dell’incidente” non avrebbe potuto “darsi corso alla richiesta di scarcerazione”; Nel corpo del provvedimento di trasmissione al GIP il P.M. ha valorizzato le seguenti circostanze: l’aggravante di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., contrariamente a quanto assunto dalla difesa, risulta essere stata contestata in fatto, nella misura in cui si fa menzione dei maltrattamenti commessi in danno della madre del condannato la quale, in ragione dell’età, deve ritenersi (quantomeno secondo l’impostazione accusatoria) persona con disabilità; il dispositivo di condanna si richiama testualmente all’imputazione senza escludere l’aggravante dell’art. 572, comma secondo, cod. pen.
1.4. Il GIP, investito dell’incidente di esecuzione, nell’ordinanza in epigrafe, nel richiamarsi al contenuto del precedente decreto del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’aggravante ex art. 572, comma secondo, cod. pen. risulta solo riportata in rubrica nella contestazione e non contestata in fatto, sicché si tratta all’evidenza di un mero refuso di stampa;
ritenuta, pertanto, la piena coerenza tra il dispositivo della sentenza, che non contiene alcun riferimento all’aggravante in questione, e la relativa motivazione, conseguentemente ha escluso la sussistenza di alcun errore materiale da correggere e, al contempo, ha ritenuto accoglibile la richiesta difensiva di provvisoria sospensione dell’ordine di esecuzione pena emesso dal P.M., non versandosi – nella specie – in alcuna delle ipotesi 2 di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., bensì in quella di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., avuto riguardo anche all’entità della pena detentiva inflitta all’XXXXXXXX con la succitata sentenza emessa dal GUP di Milano. 2. Avverso l’ordinanza in preambolo propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano, affidato a due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione per avere il Giudice dell’esecuzione, nel respingere il ricorso alla procedura azionata dalla difesa del condannato, contraddittoriamente fatto riferimento alla circostanza aggravante di cui al comma secondo dell’art. 572 cod. pen. come mero refuso di stampa, come tale meritevole, dunque, di correzione. Si deduce, richiamandosi a tal fine vari precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che il caso al vaglio integra la situazione tipica in cui devesi fare ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., strumento imposto proprio per armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione col suo reale e tangibile contenuto.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’incompetenza del giudice che ha emesso l’ordinanza, posto che l’art. 130 cod. proc. pen. affida lo strumento correttivo al giudice che ha emesso il provvedimento e, se questo è impugnato e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere l’impugnazione. Nella specie, poiché la sentenza di primo grado è stata impugnata e l’impugnazione non è stata dichiarata inammissibile, avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte d’appello di Milano e non già il GIP. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marilia di Nardo ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni. 4. Con memoria del 17 marzo 2026 l’Avv. Giovanni RD PA Bitto, difensore di fiducia dell'imputato condannato, ha rappresentato e documentato che, a seguito di propria istanza di computo di presofferto, l’ordine di esecuzione n. 6686/2024 sospeso dall’ordinanza impugnata è stato revocato dallo stesso Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con decreto del 3 febbraio 2026 di computo custodia cautelare e delle pene espiate per altro reato ex art. 657 cod. proc. pen.; pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, oltre che per i motivi già dedotti dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, anche per la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, come documentata dall’allegato decreto di computo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso è inammissibile per plurime e distinte ragioni. 1. Osserva preliminarmente la Corte come il decisum dell’ordinanza impugnata – che pure ha rigettato “ogni altra richiesta” (pag. 4 ord. imp.), tale dovendo ritenersi quella di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. avanzata il 26 novembre 2025 dalla difesa del condannato (allo scopo di rettificare l’aggravante “ostativa” di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. e, quindi, di beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione) e poi fatta propria dallo stesso P.M. (per opposte ragioni meglio esplicitate) nel provvedimento del 6 dicembre 2025 di promuovimento dell’incidente di esecuzione – vada individuato (e circoscritto) nella declaratoria di temporanea sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dell’XXXXXXXX. Orbene, come documentato dalla difesa del condannato, detto ordine di esecuzione della pena è stato revocato dallo stesso Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Milano con decreto n. 6686/2024 SIEP emesso il 3 febbraio 2026 (cfr. foll 19- 20, allegati alla memoria difensiva di replica del 17 marzo 2026 a firma dell’Avv. Giovanni RD PA Bitto), che ha dichiarato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen. disponendo il «non farsi luogo ad ulteriori provvedimenti di esecuzione in quanto non risulta esservi pena da eseguire» ed ha richiesto l’immediata restituzione dell’ordine di esecuzione con decreto di sospensione emesso in data 12 dicembre 2025 n. 6686/2024 SIEP «in quanto non più eseguibile». Tanto basterebbe per dichiarare l’odierno ricorso per cassazione inammissibile per difetto (sopravvenuto) di interesse. 2. Per completezza mette conto rilevare che il ricorso sarebbe (stato) comunque inammissibile per un ulteriore ordine di ragioni. Invero, proprio perché il contenuto decisoriodell’ordinanza d’esecuzione impugnata va individuato nell’accoglimento, nel merito, dell’istanza difensiva di sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 (per avere il Giudice dell’esecuzione escluso che si versi in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., avuto riguardo sia al titolo di reato, non aggravato, sia all’entità della pena detentiva applicata con la sentenza del GUP di Milano irrevocabile il 19 ottobre 2024), a prescindere del rigetto dello “strumento” correttivo ex art. 130 cod. proc. pen. che era stato richiesto (dalla difesa prima e, per opposte ragioni, dal P.M. poi), le doglianze del P.M. ricorrente si rivelano del tutto “fuori fuoco” perché si concentrano, peraltro in forma perplessa, sulla mancata attivazione del rimedio processuale quando avrebbero dovuto investire le questioni esecutive (e non più meramente “correttive”) attinenti all’ostatività del reato aggravato che quello strumento avrebbe dovuto esternare. D’altra parte, l’ordinanza impugnata è stata resa all’esito dell’incidente d’esecuzione promosso dallo stesso P.M. con istanza del 6 dicembre 2025, allorché è stato investito dalla 4 difesa del condannato dell’istanza di immediata scarcerazione, sulla quale, esso P.M. dell’esecuzione, non ha inteso provvedere, trasmettendo l’istanza al GIP affinché decidesse in contraddittorio. Sicché delle due l’una: o il P.M. avrebbe dovuto ricorrere per cassazione avverso il provvedimento reso inaudita altera parte dal Giudice dell’esecuzione il 5 dicembre 2025 (ma non l’ha fatto perché ha invece promosso incidente di esecuzione esitato, giustappunto, nell’ordinanza impugnata), e in quella sede (e non in questa) dolersi semmai dell’inosservanza e dell’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 130 cod. proc. pen. e dell’incompetenza funzionale del GIP in favore della Corte d’appello (v. supra § 2.1 e § 2.2. del ritenuto in fatto); oppure il P.M. avrebbe dovuto dedurre in questa sede specifici profili di censura concernenti (non più il preteso contrasto tra dispositivo e motivazione, asseritamente da correggere ex art. 130 cod. proc. pen.) il titolo esecutivo provvisoriamente sospeso dall’ordinanza impugnata, come interpretato – peraltro del tutto legittimamente e rettamente – dal Giudice dell’esecuzione. L’astrattezza e il carattere “aberrante” del petitum del primo motivo ricorso (e, in senso logicamente correlato, anche del secondo motivo di ricorso, relativo all’eccepita incompetenza funzionale) - che si duole (solo) dello strumento processuale non attivato ma trascura del tutto di confrontarsi con la specifica ratio decidendi dell’ordinanza impugnata quanto all’ostatività (o meno) dell’aggravante in questione – avrebbero resto il ricorso in ogni caso inammissibile per aspecificità (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso cfr., ex plurimis: Sez. 4, n. 34383 del 13/6/2024, [...], non mass. sul punto, in motiv. § 3; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, [...], in motiv.; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, [...], in motiv.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, [...], Rv. 254584-01, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito»). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così è deciso, 29/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 2228/2025 il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciandosi su richiesta del P.M. in data 6 dicembre 2025, a scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 12 dicembre 2025, ha dichiarato la temporanea sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 10 settembre 2025, eseguito il 24 novembre 2025, nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX, condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della madre alla pena di anni uno di reclusione con sentenza n. 1598 del 2023 emessa dal GUP di Milano il 19 aprile 2023, confermata dalla Corte d’appello di Milano il 5 giugno 2024, irrevocabile il 19 ottobre 2024. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20368 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 29/05/2026 1.1. In esito all’adozione del suddetto ordine di esecuzione la difesa del condannato aveva avanzato al GIP di Milano, con istanza pervenuta il 26 novembre 2025, richiesta di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo della succitata sentenza nella parte in cui recepiva il capo di imputazione senza escludere l’aggravante del comma secondo dell’art. 572 cod. pen.; aggravante che, all’indomani dell’adozione del cd. “codice rosso”, ha qualificato il delitto circostanziato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. come ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
1.2. Il GIP, con decreto emesso inaudita altera parte in data 5 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta del difensore nel duplice rilievo che: a) nel dispositivo della sentenza di condanna non è menzionata l’aggravante indicata in rubrica, la quale non è neppure contestata in fatto;
b) dalla motivazione della sentenza risulta evidente che l’aggravante in questione non sia stata neppure valutata.
1.3. In esito a tale provvedimento, la difesa del condannato ha chiesto al P.M. dell’esecuzione di Milano l’immediata scarcerazione con istanza del 6 dicembre 2025. 1.4. Il P.M. di Milano, investito della suddetta istanza di immediata scarcerazione, l’ha trasmessa con urgenza al GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 6 dicembre 2025, ritenendo necessario fissare incidente di esecuzione affinché nel contraddittorio delle parti, essendo detta ordinanza resa inaudita altera parte, si desse nuovamente corso al procedimento correttivo azionato dalla difesa, “significando che nelle more della decisione da assumere con le forme dell’incidente” non avrebbe potuto “darsi corso alla richiesta di scarcerazione”; Nel corpo del provvedimento di trasmissione al GIP il P.M. ha valorizzato le seguenti circostanze: l’aggravante di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., contrariamente a quanto assunto dalla difesa, risulta essere stata contestata in fatto, nella misura in cui si fa menzione dei maltrattamenti commessi in danno della madre del condannato la quale, in ragione dell’età, deve ritenersi (quantomeno secondo l’impostazione accusatoria) persona con disabilità; il dispositivo di condanna si richiama testualmente all’imputazione senza escludere l’aggravante dell’art. 572, comma secondo, cod. pen.
1.4. Il GIP, investito dell’incidente di esecuzione, nell’ordinanza in epigrafe, nel richiamarsi al contenuto del precedente decreto del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’aggravante ex art. 572, comma secondo, cod. pen. risulta solo riportata in rubrica nella contestazione e non contestata in fatto, sicché si tratta all’evidenza di un mero refuso di stampa;
ritenuta, pertanto, la piena coerenza tra il dispositivo della sentenza, che non contiene alcun riferimento all’aggravante in questione, e la relativa motivazione, conseguentemente ha escluso la sussistenza di alcun errore materiale da correggere e, al contempo, ha ritenuto accoglibile la richiesta difensiva di provvisoria sospensione dell’ordine di esecuzione pena emesso dal P.M., non versandosi – nella specie – in alcuna delle ipotesi 2 di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., bensì in quella di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., avuto riguardo anche all’entità della pena detentiva inflitta all’XXXXXXXX con la succitata sentenza emessa dal GUP di Milano. 2. Avverso l’ordinanza in preambolo propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano, affidato a due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione per avere il Giudice dell’esecuzione, nel respingere il ricorso alla procedura azionata dalla difesa del condannato, contraddittoriamente fatto riferimento alla circostanza aggravante di cui al comma secondo dell’art. 572 cod. pen. come mero refuso di stampa, come tale meritevole, dunque, di correzione. Si deduce, richiamandosi a tal fine vari precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che il caso al vaglio integra la situazione tipica in cui devesi fare ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., strumento imposto proprio per armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione col suo reale e tangibile contenuto.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’incompetenza del giudice che ha emesso l’ordinanza, posto che l’art. 130 cod. proc. pen. affida lo strumento correttivo al giudice che ha emesso il provvedimento e, se questo è impugnato e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere l’impugnazione. Nella specie, poiché la sentenza di primo grado è stata impugnata e l’impugnazione non è stata dichiarata inammissibile, avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte d’appello di Milano e non già il GIP. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marilia di Nardo ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni. 4. Con memoria del 17 marzo 2026 l’Avv. Giovanni RD PA Bitto, difensore di fiducia dell'imputato condannato, ha rappresentato e documentato che, a seguito di propria istanza di computo di presofferto, l’ordine di esecuzione n. 6686/2024 sospeso dall’ordinanza impugnata è stato revocato dallo stesso Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con decreto del 3 febbraio 2026 di computo custodia cautelare e delle pene espiate per altro reato ex art. 657 cod. proc. pen.; pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, oltre che per i motivi già dedotti dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, anche per la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, come documentata dall’allegato decreto di computo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso è inammissibile per plurime e distinte ragioni. 1. Osserva preliminarmente la Corte come il decisum dell’ordinanza impugnata – che pure ha rigettato “ogni altra richiesta” (pag. 4 ord. imp.), tale dovendo ritenersi quella di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. avanzata il 26 novembre 2025 dalla difesa del condannato (allo scopo di rettificare l’aggravante “ostativa” di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. e, quindi, di beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione) e poi fatta propria dallo stesso P.M. (per opposte ragioni meglio esplicitate) nel provvedimento del 6 dicembre 2025 di promuovimento dell’incidente di esecuzione – vada individuato (e circoscritto) nella declaratoria di temporanea sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dell’XXXXXXXX. Orbene, come documentato dalla difesa del condannato, detto ordine di esecuzione della pena è stato revocato dallo stesso Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Milano con decreto n. 6686/2024 SIEP emesso il 3 febbraio 2026 (cfr. foll 19- 20, allegati alla memoria difensiva di replica del 17 marzo 2026 a firma dell’Avv. Giovanni RD PA Bitto), che ha dichiarato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen. disponendo il «non farsi luogo ad ulteriori provvedimenti di esecuzione in quanto non risulta esservi pena da eseguire» ed ha richiesto l’immediata restituzione dell’ordine di esecuzione con decreto di sospensione emesso in data 12 dicembre 2025 n. 6686/2024 SIEP «in quanto non più eseguibile». Tanto basterebbe per dichiarare l’odierno ricorso per cassazione inammissibile per difetto (sopravvenuto) di interesse. 2. Per completezza mette conto rilevare che il ricorso sarebbe (stato) comunque inammissibile per un ulteriore ordine di ragioni. Invero, proprio perché il contenuto decisoriodell’ordinanza d’esecuzione impugnata va individuato nell’accoglimento, nel merito, dell’istanza difensiva di sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 (per avere il Giudice dell’esecuzione escluso che si versi in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., avuto riguardo sia al titolo di reato, non aggravato, sia all’entità della pena detentiva applicata con la sentenza del GUP di Milano irrevocabile il 19 ottobre 2024), a prescindere del rigetto dello “strumento” correttivo ex art. 130 cod. proc. pen. che era stato richiesto (dalla difesa prima e, per opposte ragioni, dal P.M. poi), le doglianze del P.M. ricorrente si rivelano del tutto “fuori fuoco” perché si concentrano, peraltro in forma perplessa, sulla mancata attivazione del rimedio processuale quando avrebbero dovuto investire le questioni esecutive (e non più meramente “correttive”) attinenti all’ostatività del reato aggravato che quello strumento avrebbe dovuto esternare. D’altra parte, l’ordinanza impugnata è stata resa all’esito dell’incidente d’esecuzione promosso dallo stesso P.M. con istanza del 6 dicembre 2025, allorché è stato investito dalla 4 difesa del condannato dell’istanza di immediata scarcerazione, sulla quale, esso P.M. dell’esecuzione, non ha inteso provvedere, trasmettendo l’istanza al GIP affinché decidesse in contraddittorio. Sicché delle due l’una: o il P.M. avrebbe dovuto ricorrere per cassazione avverso il provvedimento reso inaudita altera parte dal Giudice dell’esecuzione il 5 dicembre 2025 (ma non l’ha fatto perché ha invece promosso incidente di esecuzione esitato, giustappunto, nell’ordinanza impugnata), e in quella sede (e non in questa) dolersi semmai dell’inosservanza e dell’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 130 cod. proc. pen. e dell’incompetenza funzionale del GIP in favore della Corte d’appello (v. supra § 2.1 e § 2.2. del ritenuto in fatto); oppure il P.M. avrebbe dovuto dedurre in questa sede specifici profili di censura concernenti (non più il preteso contrasto tra dispositivo e motivazione, asseritamente da correggere ex art. 130 cod. proc. pen.) il titolo esecutivo provvisoriamente sospeso dall’ordinanza impugnata, come interpretato – peraltro del tutto legittimamente e rettamente – dal Giudice dell’esecuzione. L’astrattezza e il carattere “aberrante” del petitum del primo motivo ricorso (e, in senso logicamente correlato, anche del secondo motivo di ricorso, relativo all’eccepita incompetenza funzionale) - che si duole (solo) dello strumento processuale non attivato ma trascura del tutto di confrontarsi con la specifica ratio decidendi dell’ordinanza impugnata quanto all’ostatività (o meno) dell’aggravante in questione – avrebbero resto il ricorso in ogni caso inammissibile per aspecificità (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso cfr., ex plurimis: Sez. 4, n. 34383 del 13/6/2024, [...], non mass. sul punto, in motiv. § 3; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, [...], in motiv.; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, [...], in motiv.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, [...], Rv. 254584-01, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito»). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così è deciso, 29/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6