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Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2023, n. 38774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38774 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto dell'Il ottobre 2022, la Procura della Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento penale a carico di LE IO per il reato di bancarotta fraudolenta (in relazione al fallimento della società "Julie Italia s.r.l."), disponeva il sequestro probatorio di un telefono cellulare e di due computer dell'indagato. Il decreto veniva eseguito il 20 ottobre 2022, contestualmente alla notifica del provvedimento di dissequestro dei medesimi beni, disposto nell'ambito di altro 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38774 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/06/2023 procedimento - pendente davanti al Tribunale di Perugia - a carico del LE per il reato di calunnia in danno di taluni magistrati, in servizio presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Napoli. 2. Avverso il decreto del pubblico ministero, l'indagato proponeva istanza di riesame, eccependo, in primo luogo, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, sostenendo che la competenza - ai sensi degli artt. 11-bis e 12 cod. proc. pen. - spettasse al Tribunale di Perugia, davanti al quale pendeva il suddetto processo per i reati di calunnia. Nel merito, il LE chiedeva l'annullamento del decreto e la restituzione dei beni. Nelle more della trattazione del procedimento, l'indagato presentava anche istanza di astensione dell'intero collegio giudicante e più in generale di tutti i magistrati della Decima sezione penale del Tribunale di Napoli. 3. Il Tribunale di Napoli - Decima sezione penale, collegio E - , con ordinanza pronunziata l'11 novembre 2022, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, preliminarmente ritenendo infondate sia la richiesta di astensione che l'eccezione di incompetenza. Quanto alla prima, in primo luogo, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse alcuna delle situazioni di incompatibilità tipizzate dagli artt. 34 e 35 cod. proc. pen., in relazione a nessuno dei tre componenti del collegio, sostenendo che la partecipazione a collegi della medesima sezione che in passato avevano trattato vicende cautelari relative alla società "Julie Italia s.r.l." o a LE IO, nell'ambito di altri procedimenti penali e per i reati diversi da quelli in quel momento in contestazione, non integrava alcuna delle ipotesi normativamente previste come cause di incompatibilità. Ha ritenuto, inoltre, che, nel caso di specie, non ricorresse nemmeno alcuna causa di astensione, ex art. 36 cod. proc. pen., atteso che l'indagato si era limitato a dedurre un generico fumus persecutionis nei suoi confronti da parte dei giudici della Decima sezione del Tribunale, manifestatosi nel solo fatto di avere in passato confermato diversi provvedimenti cautelari emessi a suo carico, nell'ambito di altri procedimenti: «circostanza che, in assenza di specifiche allegazioni comprovanti una particolare documentata situazione di inimicizia o di interesse personale, non dà luogo ad alcuna situazione di incompatibilità o anche di sola inopportunità del giudicare». Ha ritenuto infondata anche l'eccezione di incompetenza funzionale, evidenziando che il procedimento ha oggetto il reato di bancarotta fraudolenta, commesso in Napoli, luogo in cui aveva sede legale della società fallita, e che era irrilevante che uno degli indagati aveva denunciato - e per questo era stato a sua 2 volta rinviato a giudizio per calunnia - alcuni magistrati del distretto di Napoli, non esistendo alcun collegamento funzionale tra i due procedimenti. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata l'istanza di riesame, sostenendo che, dalla relazione del curatore fallimentare e dalla informativa conclusiva della Guardia di finanza, emergerebbe il fumus del reato contestato: da tali atti risulterebbero plurimi atti distrattivi dei beni della società, commessi nel corso degli anni. Il coinvolgimento del LE nelle indagini sarebbe giustificato dal fatto che egli, sebbene non avesse mai rivestito alcuna carica formale in seno alla società, risultava avere esercitato poteri gestori e dispositivi della stessa, come emergerebbe dalle relazioni del curatore fallimentare nonché da plurimi e recenti provvedimenti giudiziari che avevano interessato sia la società fallita che LE IO. Quanto alla finalità probatoria del provvedimento, il Tribunale ha affermato che i beni oggetto di sequestro «possono costituire cose pertinenti al reato», in quanto i dati contenuti nel telefono e nei due computer potrebbero rivelarsi utili all'accertamento dei fatti in contestazione, facendo luce sui rapporti tra gli indagati e altri soggetti eventualmente coinvolti nel fallimento della società ovvero su eventuali atti distrattivi della massa fallimentare. La necessità di mantenere il vincolo sul telefono e sui due computer conseguirebbe all'opportunità di procedere non solo agli accertamenti sui dati visibili, ma anche, magari con il ricorso a una consulenza tecnica, sui dati nascosti o cancellati dai dispositivi elettronici. Il Tribunale, infine, riteneva di nessun rilievo la circostanza che l'esecuzione del decreto era avvenuta contestualmente alla notifica del decreto di revoca del sequestro preventivo, disposto sui medesimi beni nell'ambito del procedimento pendente davanti al Tribunale di Perugia, atteso che i due provvedimenti risponderebbero a finalità del tutto diverse (l'una probatoria, l'altra impeditiva), relative a reati distinti e di diversa specie. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 4.1 Con un primo motivo, articolato con specifico riferimento alla richiesta di astensione, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13, 14, 54 e 111 Cost., 6 e 8 CEDU, 34, 36, 125, 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente e in termini apodittici respinto la richiesta di astensione dei componenti del collegio e di tutti i magistrati della Decima sezione penale del Tribunale. L'indagato, infatti, non avrebbe lamentato un generico fumus persecutionis, ma avrebbe ampiamente argomentato e documentato una situazione di 3 gravissima incompatibilità dei magistrati appartenenti alla Decima sezione, che avrebbe dovuto indurli tutti, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen., ad astenersi allontanando in tal modo qualunque sospetto di parzialità o di mancanza di serenità nel giudizio. 4.2. Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento all'eccezione di incompetenza, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13, 14 e 111 Cost., 6 e 8 CEDU, 125, 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza. La Procura della Repubblica di Napoli, secondo il ricorrente, sarebbe stata incompetente a emettere il decreto di sequestro, atteso che il reato oggetto del procedimento (la bancarotta fraudolenta) sarebbe connesso a quello già pendente davanti al Tribunale di Perugia per i reati di calunnia aggravata contestati al LE. Questi ultimi, infatti, sarebbero riferibili al fallimento della società "Julie Italia s.r.l.", essendo relativi a specifiche accuse mosse nei confronti del procuratore capo e di alcuni sostituti, in relazione a condotte o a gravi omissioni a loro riferibili proprio con riferimento al fallimento della suddetta società. Sussistendo una conclamata connessione, ex art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., anche il processo per bancarotta doveva essere attratto alla competenza dell'autorità giudiziaria di Perugia, competente, ai sensi dell'art. 11- bis cod. proc. pen., per i reati di calunnia. 4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13 e 14 Cost., 8 CEDU, 216 legge fall., 125 e 253 cod. proc. pen. Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe radicalmente privo di motivazione, atteso che il Tribunale di Napoli avrebbe completamente omesso di indicare gli elementi sulla base dei quali si fonderebbe la responsabilità dell'indagato per il reato di bancarotta fraudolenta. Del tutto privi di rilevanza sarebbero le relazioni del curatore fallimentare, l'informativa della Guardia di finanza e i provvedimenti giudiziari a cui ha fatto riferimento il Tribunale. 4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13 e 14 Cost., 8 CEDU, 125, 253 e 406 cod. proc. pen. Rappresenta che la difesa, con l'atto di riesame, aveva lamentato la totale carenza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla finalità probatoria perseguita. Aveva sostenuto che nel decreto mancava qualsiasi elemento dal quale 4 poter dedurre che i beni sequestrati potessero essere considerati corpo del reato o cosa pertinente al reato. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto infondata la doglianza, sostenendo che i beni oggetto di sequestro potrebbero costituire cose pertinenti al reato e potrebbero ritenersi utili all'accertamento dei fatti. Il ricorrente censura tale motivazione, evidenziando che la difesa aveva lamentato non l'insussistenza di una generica potenzialità probatoria dei beni sottoposti a sequestro, ma la loro effettiva inidoneità a provare il reato contestato. In ogni caso, sostiene il ricorrente, il riesame non avrebbe potuto sostituirsi alla Procura e sanare la completa mancanza di motivazione sul punto in questione. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il decreto sarebbe intervenuto quando ormai il termine per lo svolgimento delle indagini era scaduto. Il termine, invero, sarebbe scaduto il 4 maggio 2022 e al ricorrente non risulterebbero richieste di proroga. Il materiale probatorio che verrebbe tratto dall'esame dei beni in sequestro, pertanto, sarebbe del tutto inutilizzabile. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va evidenziato, infatti, che il decreto presidenziale che decide sulla dichiarazione di astensione - a differenza di quanto previsto per la ricusazione - è sottratto a ogni mezzo di impugnazione. Al riguardo, va ribadito che «il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi. Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione è emessa all'esito di una procedura in contraddittorio ed è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 cod. proc. pen.» (Cass. pen. Sez. VI, 05/03/1998, n. 776, Berlusconi, Rv. 211959; Sez. 1, Sentenza n. 40159 del 30/09/2009, Castronovo, Rv. 245203). 5 Sotto altro profilo, va rilevato che l'astensione o la ricusazione può configurarsi rispetto al giudice che deve decidere: in questo caso i componenti di quello specifico collegio della Decima sezione penale del Tribunale di Napoli. Ebbene il ricorrente non ha configurato alcuna causa astensione che possa riguardare uno o più componenti del collegio, ma situazioni che riguarderebbero altri presunti componenti della Decima sezione penale del Tribunale di Napoli (dal provvedimento del riesame, peraltro, emerge che solo uno di questi e ancora in servizio presso la decima sezione). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, evidente che - nei termini rappresentati dal ricorrente - non sussiste alcuna connessione in senso stretto tra il reato di bancarotta e quelli di calunnia pendenti davanti al Tribunale di Perugia e, in particolare, che non sussiste quella indicata dal ricorrente (art. 12, lett. b, cod. proc. pen.), che riguarda le ipotesi di concorso formale e di reato continuato. Queste ultime avrebbero implicato che il ricorrente deducesse che i rei avessero commesso i reati con la medesima condotta o che i reati di calunnia e di bancarotta facessero parte del medesimo disegno criminoso, deliberato dagli agenti, fin dall'origine, nelle sue linee essenziali. 1.3. Il terzo motivo non è proponibile. Il ricorrente, sebbene abbia richiamato anche i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in realtà, deduce il solo vizio di motivazione, che, in materia le misure cautelari reali, è sottoposto ai limiti imposti dall'art. 325 cod. proc. pen. Quest'ultimo, infatti, limita il ricorso per cassazione, rispetto ai provvedimenti del riesame in materia di misure cautelari reali, alla sola violazione di legge. Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), per essere poi ribadito in numerose successive pronunce (Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 6 Nel caso in esame, non può sostenersi che l'ordinanza impugnata sia priva di adeguata motivazione sul punto in questione, atteso che il Tribunale si è ampiamente soffermato sul fumus del reato (cfr. pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato), indicando specificamente gli atti dai quali desumeva gli elementi a carico dell'indagato. 1.4. Il quarto motivo non è consentito e, per alcuni profili, è aspecifico. Anche con riferimento alla finalità probatoria del sequestro, va rilevato che sussiste il limite posto dall'art. 325, cod proc. pen., che consente il ricorso per cassazione, rispetto ai provvedimenti del riesame in materia di misure cautelari reali, solo per violazione di legge, sebbene sezioni unite EL abbiano riaffermato, anche in relazione alla finalità probatoria, la necessità di una motivazione, per quanto concisa: «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha motivato sul profilo in questione (cfr. pagina 5 dell'ordinanza impugnata), rappresentando l'esigenza di estrarre dal telefono cellulare e dai computer i dati in esso archiviati, dai quali poter desumere elementi di rilievo sui rapporti tra gli indagati e gli altri soggetti coinvolti nonché sugli atti distrattivi della massa fallimentare. Si tratta di una motivazione esente da vizi logici, che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di questa Corte. Quanto alla doglianza con la quale il ricorrente sostiene che il riesame non avrebbe potuto sostituirsi alla Procura e sanare la completa mancanza di motivazione sul punto in questione, va rilevato che essa è manifestamente infondata, atteso che, già nel decreto di sequestro, era stato fatto riferimento, seppur in maniera più sintetica, agli stessi motivi indicati dal Tribunale per il riesame. Va, d'altronde, evidenziato che la motivazione del provvedimento del pubblico ministero, dalla quale si evincono i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, «può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato» (Sez. 3, Sentenza n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329). Va, infine, rilevato che la censura con la quale il ricorrente lamenta la presunta inutilizzabilità degli atti si presenta del tutto generica, non essendo stata 7 dedotta con specifico riferimento a un determinato atto concretamente utilizzato, a fini probatori o cautelari, dal pubblico ministero, ma rispetto a futuri ed eventuali atti di indagine. Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la verifica sull'utilizzabilità di un atto di indagine compito fuori dai termini delle indagini preliminari non va effettuata in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice, chiamato a pronunciarsi a istanza di parte (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459; Sez. 6, Sentenza n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238040). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto dell'Il ottobre 2022, la Procura della Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento penale a carico di LE IO per il reato di bancarotta fraudolenta (in relazione al fallimento della società "Julie Italia s.r.l."), disponeva il sequestro probatorio di un telefono cellulare e di due computer dell'indagato. Il decreto veniva eseguito il 20 ottobre 2022, contestualmente alla notifica del provvedimento di dissequestro dei medesimi beni, disposto nell'ambito di altro 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38774 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/06/2023 procedimento - pendente davanti al Tribunale di Perugia - a carico del LE per il reato di calunnia in danno di taluni magistrati, in servizio presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Napoli. 2. Avverso il decreto del pubblico ministero, l'indagato proponeva istanza di riesame, eccependo, in primo luogo, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, sostenendo che la competenza - ai sensi degli artt. 11-bis e 12 cod. proc. pen. - spettasse al Tribunale di Perugia, davanti al quale pendeva il suddetto processo per i reati di calunnia. Nel merito, il LE chiedeva l'annullamento del decreto e la restituzione dei beni. Nelle more della trattazione del procedimento, l'indagato presentava anche istanza di astensione dell'intero collegio giudicante e più in generale di tutti i magistrati della Decima sezione penale del Tribunale di Napoli. 3. Il Tribunale di Napoli - Decima sezione penale, collegio E - , con ordinanza pronunziata l'11 novembre 2022, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, preliminarmente ritenendo infondate sia la richiesta di astensione che l'eccezione di incompetenza. Quanto alla prima, in primo luogo, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse alcuna delle situazioni di incompatibilità tipizzate dagli artt. 34 e 35 cod. proc. pen., in relazione a nessuno dei tre componenti del collegio, sostenendo che la partecipazione a collegi della medesima sezione che in passato avevano trattato vicende cautelari relative alla società "Julie Italia s.r.l." o a LE IO, nell'ambito di altri procedimenti penali e per i reati diversi da quelli in quel momento in contestazione, non integrava alcuna delle ipotesi normativamente previste come cause di incompatibilità. Ha ritenuto, inoltre, che, nel caso di specie, non ricorresse nemmeno alcuna causa di astensione, ex art. 36 cod. proc. pen., atteso che l'indagato si era limitato a dedurre un generico fumus persecutionis nei suoi confronti da parte dei giudici della Decima sezione del Tribunale, manifestatosi nel solo fatto di avere in passato confermato diversi provvedimenti cautelari emessi a suo carico, nell'ambito di altri procedimenti: «circostanza che, in assenza di specifiche allegazioni comprovanti una particolare documentata situazione di inimicizia o di interesse personale, non dà luogo ad alcuna situazione di incompatibilità o anche di sola inopportunità del giudicare». Ha ritenuto infondata anche l'eccezione di incompetenza funzionale, evidenziando che il procedimento ha oggetto il reato di bancarotta fraudolenta, commesso in Napoli, luogo in cui aveva sede legale della società fallita, e che era irrilevante che uno degli indagati aveva denunciato - e per questo era stato a sua 2 volta rinviato a giudizio per calunnia - alcuni magistrati del distretto di Napoli, non esistendo alcun collegamento funzionale tra i due procedimenti. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata l'istanza di riesame, sostenendo che, dalla relazione del curatore fallimentare e dalla informativa conclusiva della Guardia di finanza, emergerebbe il fumus del reato contestato: da tali atti risulterebbero plurimi atti distrattivi dei beni della società, commessi nel corso degli anni. Il coinvolgimento del LE nelle indagini sarebbe giustificato dal fatto che egli, sebbene non avesse mai rivestito alcuna carica formale in seno alla società, risultava avere esercitato poteri gestori e dispositivi della stessa, come emergerebbe dalle relazioni del curatore fallimentare nonché da plurimi e recenti provvedimenti giudiziari che avevano interessato sia la società fallita che LE IO. Quanto alla finalità probatoria del provvedimento, il Tribunale ha affermato che i beni oggetto di sequestro «possono costituire cose pertinenti al reato», in quanto i dati contenuti nel telefono e nei due computer potrebbero rivelarsi utili all'accertamento dei fatti in contestazione, facendo luce sui rapporti tra gli indagati e altri soggetti eventualmente coinvolti nel fallimento della società ovvero su eventuali atti distrattivi della massa fallimentare. La necessità di mantenere il vincolo sul telefono e sui due computer conseguirebbe all'opportunità di procedere non solo agli accertamenti sui dati visibili, ma anche, magari con il ricorso a una consulenza tecnica, sui dati nascosti o cancellati dai dispositivi elettronici. Il Tribunale, infine, riteneva di nessun rilievo la circostanza che l'esecuzione del decreto era avvenuta contestualmente alla notifica del decreto di revoca del sequestro preventivo, disposto sui medesimi beni nell'ambito del procedimento pendente davanti al Tribunale di Perugia, atteso che i due provvedimenti risponderebbero a finalità del tutto diverse (l'una probatoria, l'altra impeditiva), relative a reati distinti e di diversa specie. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 4.1 Con un primo motivo, articolato con specifico riferimento alla richiesta di astensione, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13, 14, 54 e 111 Cost., 6 e 8 CEDU, 34, 36, 125, 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente e in termini apodittici respinto la richiesta di astensione dei componenti del collegio e di tutti i magistrati della Decima sezione penale del Tribunale. L'indagato, infatti, non avrebbe lamentato un generico fumus persecutionis, ma avrebbe ampiamente argomentato e documentato una situazione di 3 gravissima incompatibilità dei magistrati appartenenti alla Decima sezione, che avrebbe dovuto indurli tutti, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen., ad astenersi allontanando in tal modo qualunque sospetto di parzialità o di mancanza di serenità nel giudizio. 4.2. Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento all'eccezione di incompetenza, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13, 14 e 111 Cost., 6 e 8 CEDU, 125, 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza. La Procura della Repubblica di Napoli, secondo il ricorrente, sarebbe stata incompetente a emettere il decreto di sequestro, atteso che il reato oggetto del procedimento (la bancarotta fraudolenta) sarebbe connesso a quello già pendente davanti al Tribunale di Perugia per i reati di calunnia aggravata contestati al LE. Questi ultimi, infatti, sarebbero riferibili al fallimento della società "Julie Italia s.r.l.", essendo relativi a specifiche accuse mosse nei confronti del procuratore capo e di alcuni sostituti, in relazione a condotte o a gravi omissioni a loro riferibili proprio con riferimento al fallimento della suddetta società. Sussistendo una conclamata connessione, ex art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., anche il processo per bancarotta doveva essere attratto alla competenza dell'autorità giudiziaria di Perugia, competente, ai sensi dell'art. 11- bis cod. proc. pen., per i reati di calunnia. 4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13 e 14 Cost., 8 CEDU, 216 legge fall., 125 e 253 cod. proc. pen. Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe radicalmente privo di motivazione, atteso che il Tribunale di Napoli avrebbe completamente omesso di indicare gli elementi sulla base dei quali si fonderebbe la responsabilità dell'indagato per il reato di bancarotta fraudolenta. Del tutto privi di rilevanza sarebbero le relazioni del curatore fallimentare, l'informativa della Guardia di finanza e i provvedimenti giudiziari a cui ha fatto riferimento il Tribunale. 4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13 e 14 Cost., 8 CEDU, 125, 253 e 406 cod. proc. pen. Rappresenta che la difesa, con l'atto di riesame, aveva lamentato la totale carenza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla finalità probatoria perseguita. Aveva sostenuto che nel decreto mancava qualsiasi elemento dal quale 4 poter dedurre che i beni sequestrati potessero essere considerati corpo del reato o cosa pertinente al reato. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto infondata la doglianza, sostenendo che i beni oggetto di sequestro potrebbero costituire cose pertinenti al reato e potrebbero ritenersi utili all'accertamento dei fatti. Il ricorrente censura tale motivazione, evidenziando che la difesa aveva lamentato non l'insussistenza di una generica potenzialità probatoria dei beni sottoposti a sequestro, ma la loro effettiva inidoneità a provare il reato contestato. In ogni caso, sostiene il ricorrente, il riesame non avrebbe potuto sostituirsi alla Procura e sanare la completa mancanza di motivazione sul punto in questione. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il decreto sarebbe intervenuto quando ormai il termine per lo svolgimento delle indagini era scaduto. Il termine, invero, sarebbe scaduto il 4 maggio 2022 e al ricorrente non risulterebbero richieste di proroga. Il materiale probatorio che verrebbe tratto dall'esame dei beni in sequestro, pertanto, sarebbe del tutto inutilizzabile. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va evidenziato, infatti, che il decreto presidenziale che decide sulla dichiarazione di astensione - a differenza di quanto previsto per la ricusazione - è sottratto a ogni mezzo di impugnazione. Al riguardo, va ribadito che «il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi. Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione è emessa all'esito di una procedura in contraddittorio ed è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 cod. proc. pen.» (Cass. pen. Sez. VI, 05/03/1998, n. 776, Berlusconi, Rv. 211959; Sez. 1, Sentenza n. 40159 del 30/09/2009, Castronovo, Rv. 245203). 5 Sotto altro profilo, va rilevato che l'astensione o la ricusazione può configurarsi rispetto al giudice che deve decidere: in questo caso i componenti di quello specifico collegio della Decima sezione penale del Tribunale di Napoli. Ebbene il ricorrente non ha configurato alcuna causa astensione che possa riguardare uno o più componenti del collegio, ma situazioni che riguarderebbero altri presunti componenti della Decima sezione penale del Tribunale di Napoli (dal provvedimento del riesame, peraltro, emerge che solo uno di questi e ancora in servizio presso la decima sezione). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, evidente che - nei termini rappresentati dal ricorrente - non sussiste alcuna connessione in senso stretto tra il reato di bancarotta e quelli di calunnia pendenti davanti al Tribunale di Perugia e, in particolare, che non sussiste quella indicata dal ricorrente (art. 12, lett. b, cod. proc. pen.), che riguarda le ipotesi di concorso formale e di reato continuato. Queste ultime avrebbero implicato che il ricorrente deducesse che i rei avessero commesso i reati con la medesima condotta o che i reati di calunnia e di bancarotta facessero parte del medesimo disegno criminoso, deliberato dagli agenti, fin dall'origine, nelle sue linee essenziali. 1.3. Il terzo motivo non è proponibile. Il ricorrente, sebbene abbia richiamato anche i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in realtà, deduce il solo vizio di motivazione, che, in materia le misure cautelari reali, è sottoposto ai limiti imposti dall'art. 325 cod. proc. pen. Quest'ultimo, infatti, limita il ricorso per cassazione, rispetto ai provvedimenti del riesame in materia di misure cautelari reali, alla sola violazione di legge. Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), per essere poi ribadito in numerose successive pronunce (Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 6 Nel caso in esame, non può sostenersi che l'ordinanza impugnata sia priva di adeguata motivazione sul punto in questione, atteso che il Tribunale si è ampiamente soffermato sul fumus del reato (cfr. pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato), indicando specificamente gli atti dai quali desumeva gli elementi a carico dell'indagato. 1.4. Il quarto motivo non è consentito e, per alcuni profili, è aspecifico. Anche con riferimento alla finalità probatoria del sequestro, va rilevato che sussiste il limite posto dall'art. 325, cod proc. pen., che consente il ricorso per cassazione, rispetto ai provvedimenti del riesame in materia di misure cautelari reali, solo per violazione di legge, sebbene sezioni unite EL abbiano riaffermato, anche in relazione alla finalità probatoria, la necessità di una motivazione, per quanto concisa: «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha motivato sul profilo in questione (cfr. pagina 5 dell'ordinanza impugnata), rappresentando l'esigenza di estrarre dal telefono cellulare e dai computer i dati in esso archiviati, dai quali poter desumere elementi di rilievo sui rapporti tra gli indagati e gli altri soggetti coinvolti nonché sugli atti distrattivi della massa fallimentare. Si tratta di una motivazione esente da vizi logici, che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di questa Corte. Quanto alla doglianza con la quale il ricorrente sostiene che il riesame non avrebbe potuto sostituirsi alla Procura e sanare la completa mancanza di motivazione sul punto in questione, va rilevato che essa è manifestamente infondata, atteso che, già nel decreto di sequestro, era stato fatto riferimento, seppur in maniera più sintetica, agli stessi motivi indicati dal Tribunale per il riesame. Va, d'altronde, evidenziato che la motivazione del provvedimento del pubblico ministero, dalla quale si evincono i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, «può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato» (Sez. 3, Sentenza n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329). Va, infine, rilevato che la censura con la quale il ricorrente lamenta la presunta inutilizzabilità degli atti si presenta del tutto generica, non essendo stata 7 dedotta con specifico riferimento a un determinato atto concretamente utilizzato, a fini probatori o cautelari, dal pubblico ministero, ma rispetto a futuri ed eventuali atti di indagine. Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la verifica sull'utilizzabilità di un atto di indagine compito fuori dai termini delle indagini preliminari non va effettuata in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice, chiamato a pronunciarsi a istanza di parte (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459; Sez. 6, Sentenza n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238040). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023.