CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23558 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NI nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 16/11/2022 della CORTE APPELLO dì CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23558 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 20/04/2022, il Tribunale di Catanzaro ha disposto nei confronti di EN LO la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno e cauzione dell'importo di euro mille. Il soggetto è stato inquadrato nella categoria di persone che traggono sostentamento da attività delittuose, oltre che fra coloro che pongono in pericolo la salute e tranquillità pubblica [art. 1, lett. b) e c) d.lgs 6 settembre 2011, n. 159]. 2. In sede di ricorso in appello avverso tale decisione, la difesa ha censurato l'assenza di elementi dimostrativi della pericolosità sociale, temporalmente collocabili in epoca successiva rispetto all'anno 2018. Assume la difesa, infatti, come la presenza di un unico elemento di riscontro risalente a tempi recenti I) (essendo i precedenti collocabili all'anno 2011) 4 non consenta di desumere la sussistenza di quel quadro indiziario abituale e univoco, atto a legittimare l'adozione della misura in esame. Il proposto è stato sottoposto, inoltre, a custodia cautelare dal mese di aprile 2018 al mese di ottobre 2020, senza che siano emersi elementi rilevanti (l'episodio reputato maggiormente evocativo rimonta a quattro anni addietro). Con riferimento alle frequentazioni, esse sarebbero - in ipotesi difensiva - prive di motivazione in ordine a tempi e circostanze degli avvistamenti, peraltro enunciati senza ulteriore specificazione circa modalità di svolgimento e durata degli incontri stessi. La misura sarebbe stata adottata, quindi, sulla base della mera propensione al delitto, piuttosto che a seguito del concreto accertamento relativo alla attuale pericolosità sociale del proposto. 3. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa del LO, contro il sopra menzionato provvedimento emesso il 20/04/2022 dal Tribunale di Catanzaro. 3.1. La Corte ha confermato nei confronti del proposto, dunque, la valutazione di propensione verso la commissione di reati, con particolare riferimento alla messa in pericolo dei beni della salute, della sicurezza e della tranquillità pubblica, di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs 159 del 2011. Grande rilievo, nella formulazione di tale negativo giudizio, è stato riconnesso alla condanna alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa, conseguente alla commissione dei reati di detenzione di armi e munizioni, nonché ricettazione e detenzione di marijuana, commessi il 20/04/2018 (sentenza divenuta irrevocabile il 04/03/2022). La Corte di appello ha sottolineato il ritrovamento nel possesso del LO - in occasione dei fatti dai quali è scaturita la suddetta condanna - di due giubbotti antiproiettile e di un passamontagna (circostanza richiamata in un passaggio della sentenza di merito e valutata, in tale sede, quale "indice di un potenziale ed imminente uso delle armi"). I Giudici di appello hanno ritenuto, pertanto, che il quadro di pericolosità relativo al LO sia connotato in termini di estrema attualità; hanno reputato necessario, quindi, imporre uno stringente controllo delle possibilità di movimento del soggetto, onde scongiurare la possibilità che quest'ultimo - rimesso in libertà - si procuri altre armi, operando nel mercato clandestino;
hanno ritenuto, infine, non praticabile l'invocata riduzione della durata della misura. 3.2. Nell'impugnato provvedimento è evidenziato, infine, come la condizione di detenzione non abbia mostrato alcuna attitudine, ad assicurare l'emenda del reo. Questi ha commesso, anzi, fatti di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, proprio durante la permanenza in ambiente carcerario, negli anni 2016 e 2017. 4. Ricorre per cassazione EN LO, a mezzo del difensore avv. Pietro TO SA, deducendo un motivo unico, che viene di seguito brevemente riassunto, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., a mezzo del quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per motivazione inesistente e meramente apparente, integrante violazione dell'obbligo imposto dall'art. 7 d.lgs 159 del 2011, con precipuo riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità sociale. 4.1. Segnatamente, viene contestato dal ricorrente il passaggio motivazionale nel quale la Corte ha desunto la sussistenza del requisito della pericolosità sociale attuale, riconnettendola all'esistenza di una condanna passata in giudicato relativa a fatti risalenti all'aprile 2018, peraltro rappresentante un unicum fino alla proposta di applicazione della misura in data 27/11/2020. Nel provvedimento impugnato non viene fatta menzione, inoltre, di contatti dell'interessato con presunti ambienti malavitosi. Si duole il ricorrente, quindi, della formulazione del giudizio di pericolosità, in forza dell'esistenza di un unico precedente;
del resto, anche la valutazione condotta dalla Corte d'appello di Catanzaro, relativamente alla ritenuta ininfluenza del periodo di carcerazione, ai fini dell'emenda del soggetto, attiene a fatti la cui commissione è collocabile da agosto 2016 a marzo 2017 e che non riguardano armi e stupefacenti. Sarebbe stata quindi adottata, nel provvedimento impugnato, una motivazione apparente e omissiva, circa l'essenziale requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. 3 5. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I.. Il ricorso è fondato, nei termini sotto chiariti. 2. Giova in diritto premettere che la giurisprudenza di legittimità ha sempre più valorizzato l'ormai risalente insegnamento del giudice delle leggi (Corte cost., sentenza n. 177 del 1980), rimarcando l'«ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate» dalla legge;
infatti, il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini). In quest'ottica, «il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente "prognostico", per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi»; di qui il rilievo che «anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104; conf. Sez. 1, n. 16038 del 02/02/2016, Targia). 4 2.1. Rileva poi questa Corte che, attraverso il testo del sopra citato art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs 159 del 2011, il legislatore ha definito il perimetro della fattispecie della pericolosità, parametrando la base fattuale della "constatazione" del giudizio di pericolosità sulla sussistenza di un duplice parametro. Affinché possa esser formulato il giudizio di sussunzione nella categoria di soggetti pericolosi in esame, viene dunque connessa una specifica attitudine qualificante alla commissione di reati lesivi - o, quantomeno - pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica: vengono in rilievo, allora, reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici di carattere non meramente individuale, ma che si ricolleghino alla conservazione delle condizioni necessarie alla convivenza sociale, quali sono ad esempio l'ordine e la sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615), o la salute pubblica (Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229). E la condanna sopra citata, riportata dal LO per fatti commessi il 20/04/2018, attiene proprio ai reati di detenzione abusiva di armi e in tema di stupefacenti, posti a presidio proprio di tali beni giuridici. 2.2. La lettera c) dell'art. 1 d.lgs 159 del 2011, ora in esame, si impernia però anche sul termine "dedito", che é di univoca significazione, oltre ad essere evocativo del fatto che il proposto si dedichi, in maniera costante e abituale, al compimento di una data attività delinquenziale. Affinché resti integrata la base fattuale postulata dal giudizio di pericolosità, quindi, occorre che i fatti criminosi lesivi o pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica siano stati posti in essere entro un ampio arco cronologico, della vita del proposto;
occorre, altresì, che tali fatti si presentino secondo una cadenza tale, da apparire complessivamente significativi della connotazione di non occasionalità o sporadicità dell'attività criminosa. In definitiva, merita la qualifica di soggetto "socialmente pericoloso", a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011, quella persona a carico della quale il giudizio di prevenzione sia pervenuto all'accertamento della realizzazione di fatti criminosi lesivi - o almeno pericolosi - per la sicurezza e la tranquillità pubblica (e non di beni giuridici che abbiano solo una portata individuale), che siano stati realizzati, però, all'interno di un rilevante intervallo temporale della vita del soggetto stesso e che, pertanto, non possano esser definiti come occasionali o sporadici. Una volta emersa la sussistenza, nella fase della constatazione, degli indici di fatto pretesi dalla norma, potrà esser condotto il successivo giudizio di pericolosità di tipo prognostico (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco;
si vedano anche Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682 - 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). 5 2.3. Infine, il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato - alla luce del pacifico principio della autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione del codice antimafia (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), a ricostruire autonomamente - ed anche indipendentemente dall'esistenza di un collegato procedimento penale - gli episodi storici portati alla sua attenzione (Sez. 1, n. 36080 dell'11/09/2020, Rv. 280207). Solo entro questa cornice teorica, la fattispecie della pericolosità cd. generica, ora in commento, si può configurare aderente tanto al canone della necessaria tassatività, quanto al principio secondo il quale «nella configurazione di tutte le misure limitative della libertà della persona, e dunque anche delle misure di prevenzione, l'esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime, cioè dalle esigenze in vista delle quali essa sia legittimamente prevista e disposta» (Corte cost., sent. n. 309 del 2003). 3. Tanto premesso al fine di delineare la cornice dogmatica della dedotta questione, si può passare all'esame del caso specifico. I giudici di merito hanno valorizzato, ai fini del giudizio di pericolosità di EN LO a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. 06 settembre 2011, n. 159, i seguenti dati oggettivi: a) le precedenti condanne risalenti all'anno 2011, senza però che nel provvedimento stesso siano specificate le specifiche tipologie delittuose, in relazione alle quali sono intervenute tali pronunce;
b) la già citata condanna per fatti di armi e droga risalenti all'anno 2018, ritenuti indice di particolare pericolosità, stante la compresenza di due giubbotti antiproiettile e di un passamontagna;
c) i precedenti per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi durante il periodo di detenzione e, per la precisione, negli anni 2016 e 2017. La Corte dì appello, riprendendo un passaggio motivazionale speso dai giudici del merito, ha valorizzato il ritrovamento - nella disponibilità del proposto e unitamente ad armi e munizioni - di giubbotti antiproiettile e di un passamontagna;
tale fatto è stato reputato - come detto - di univoca significazione, nel senso della possibile preparazione di fatti di sangue. Parimenti evocativo di una notevole pericolosità sociale, valutabile come perdurante, è stato ritenuto il comportamento tenuto dal LO durante la detenzione;
la permanenza in situazione di assoggettamento al regime detentivo è stata considerata, infine, quale fattore ìmpeditivo, rispetto al giudizio di attuale elisione della pericolosità. 6 4. Pare a questo Collegio che il riferimento eterogeneo e indistinto, a reati solo in parte riconducibili nel genus dei reati lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica (secondo l'accezione sopra indicata), in uno con la carenza di indicazioni in ordine al carattere non occasionale e sporadico dell'attività criminosa, renda l'intero apparato argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata complessivamente carente. Difettano, in particolare, i requisiti della coerenza e della completezza, trovandosi nel provvedimento impugnato il mero richiamo a fatti, pur di gravissima caratura criminale, risalenti all'anno 2018 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Sarà necessario, in conclusione, argomentare in modo maggiormente compiuto e convincente, circa il profilo della non occasionalità o sporadicità dell'attività criminosa riconducibile al soggetto, nella prospettiva del giudizio di pericolosità di natura prognostica. 5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, si impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23558 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 20/04/2022, il Tribunale di Catanzaro ha disposto nei confronti di EN LO la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno e cauzione dell'importo di euro mille. Il soggetto è stato inquadrato nella categoria di persone che traggono sostentamento da attività delittuose, oltre che fra coloro che pongono in pericolo la salute e tranquillità pubblica [art. 1, lett. b) e c) d.lgs 6 settembre 2011, n. 159]. 2. In sede di ricorso in appello avverso tale decisione, la difesa ha censurato l'assenza di elementi dimostrativi della pericolosità sociale, temporalmente collocabili in epoca successiva rispetto all'anno 2018. Assume la difesa, infatti, come la presenza di un unico elemento di riscontro risalente a tempi recenti I) (essendo i precedenti collocabili all'anno 2011) 4 non consenta di desumere la sussistenza di quel quadro indiziario abituale e univoco, atto a legittimare l'adozione della misura in esame. Il proposto è stato sottoposto, inoltre, a custodia cautelare dal mese di aprile 2018 al mese di ottobre 2020, senza che siano emersi elementi rilevanti (l'episodio reputato maggiormente evocativo rimonta a quattro anni addietro). Con riferimento alle frequentazioni, esse sarebbero - in ipotesi difensiva - prive di motivazione in ordine a tempi e circostanze degli avvistamenti, peraltro enunciati senza ulteriore specificazione circa modalità di svolgimento e durata degli incontri stessi. La misura sarebbe stata adottata, quindi, sulla base della mera propensione al delitto, piuttosto che a seguito del concreto accertamento relativo alla attuale pericolosità sociale del proposto. 3. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa del LO, contro il sopra menzionato provvedimento emesso il 20/04/2022 dal Tribunale di Catanzaro. 3.1. La Corte ha confermato nei confronti del proposto, dunque, la valutazione di propensione verso la commissione di reati, con particolare riferimento alla messa in pericolo dei beni della salute, della sicurezza e della tranquillità pubblica, di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs 159 del 2011. Grande rilievo, nella formulazione di tale negativo giudizio, è stato riconnesso alla condanna alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa, conseguente alla commissione dei reati di detenzione di armi e munizioni, nonché ricettazione e detenzione di marijuana, commessi il 20/04/2018 (sentenza divenuta irrevocabile il 04/03/2022). La Corte di appello ha sottolineato il ritrovamento nel possesso del LO - in occasione dei fatti dai quali è scaturita la suddetta condanna - di due giubbotti antiproiettile e di un passamontagna (circostanza richiamata in un passaggio della sentenza di merito e valutata, in tale sede, quale "indice di un potenziale ed imminente uso delle armi"). I Giudici di appello hanno ritenuto, pertanto, che il quadro di pericolosità relativo al LO sia connotato in termini di estrema attualità; hanno reputato necessario, quindi, imporre uno stringente controllo delle possibilità di movimento del soggetto, onde scongiurare la possibilità che quest'ultimo - rimesso in libertà - si procuri altre armi, operando nel mercato clandestino;
hanno ritenuto, infine, non praticabile l'invocata riduzione della durata della misura. 3.2. Nell'impugnato provvedimento è evidenziato, infine, come la condizione di detenzione non abbia mostrato alcuna attitudine, ad assicurare l'emenda del reo. Questi ha commesso, anzi, fatti di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, proprio durante la permanenza in ambiente carcerario, negli anni 2016 e 2017. 4. Ricorre per cassazione EN LO, a mezzo del difensore avv. Pietro TO SA, deducendo un motivo unico, che viene di seguito brevemente riassunto, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., a mezzo del quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per motivazione inesistente e meramente apparente, integrante violazione dell'obbligo imposto dall'art. 7 d.lgs 159 del 2011, con precipuo riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità sociale. 4.1. Segnatamente, viene contestato dal ricorrente il passaggio motivazionale nel quale la Corte ha desunto la sussistenza del requisito della pericolosità sociale attuale, riconnettendola all'esistenza di una condanna passata in giudicato relativa a fatti risalenti all'aprile 2018, peraltro rappresentante un unicum fino alla proposta di applicazione della misura in data 27/11/2020. Nel provvedimento impugnato non viene fatta menzione, inoltre, di contatti dell'interessato con presunti ambienti malavitosi. Si duole il ricorrente, quindi, della formulazione del giudizio di pericolosità, in forza dell'esistenza di un unico precedente;
del resto, anche la valutazione condotta dalla Corte d'appello di Catanzaro, relativamente alla ritenuta ininfluenza del periodo di carcerazione, ai fini dell'emenda del soggetto, attiene a fatti la cui commissione è collocabile da agosto 2016 a marzo 2017 e che non riguardano armi e stupefacenti. Sarebbe stata quindi adottata, nel provvedimento impugnato, una motivazione apparente e omissiva, circa l'essenziale requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. 3 5. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I.. Il ricorso è fondato, nei termini sotto chiariti. 2. Giova in diritto premettere che la giurisprudenza di legittimità ha sempre più valorizzato l'ormai risalente insegnamento del giudice delle leggi (Corte cost., sentenza n. 177 del 1980), rimarcando l'«ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate» dalla legge;
infatti, il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini). In quest'ottica, «il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente "prognostico", per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi»; di qui il rilievo che «anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104; conf. Sez. 1, n. 16038 del 02/02/2016, Targia). 4 2.1. Rileva poi questa Corte che, attraverso il testo del sopra citato art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs 159 del 2011, il legislatore ha definito il perimetro della fattispecie della pericolosità, parametrando la base fattuale della "constatazione" del giudizio di pericolosità sulla sussistenza di un duplice parametro. Affinché possa esser formulato il giudizio di sussunzione nella categoria di soggetti pericolosi in esame, viene dunque connessa una specifica attitudine qualificante alla commissione di reati lesivi - o, quantomeno - pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica: vengono in rilievo, allora, reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici di carattere non meramente individuale, ma che si ricolleghino alla conservazione delle condizioni necessarie alla convivenza sociale, quali sono ad esempio l'ordine e la sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615), o la salute pubblica (Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229). E la condanna sopra citata, riportata dal LO per fatti commessi il 20/04/2018, attiene proprio ai reati di detenzione abusiva di armi e in tema di stupefacenti, posti a presidio proprio di tali beni giuridici. 2.2. La lettera c) dell'art. 1 d.lgs 159 del 2011, ora in esame, si impernia però anche sul termine "dedito", che é di univoca significazione, oltre ad essere evocativo del fatto che il proposto si dedichi, in maniera costante e abituale, al compimento di una data attività delinquenziale. Affinché resti integrata la base fattuale postulata dal giudizio di pericolosità, quindi, occorre che i fatti criminosi lesivi o pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica siano stati posti in essere entro un ampio arco cronologico, della vita del proposto;
occorre, altresì, che tali fatti si presentino secondo una cadenza tale, da apparire complessivamente significativi della connotazione di non occasionalità o sporadicità dell'attività criminosa. In definitiva, merita la qualifica di soggetto "socialmente pericoloso", a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011, quella persona a carico della quale il giudizio di prevenzione sia pervenuto all'accertamento della realizzazione di fatti criminosi lesivi - o almeno pericolosi - per la sicurezza e la tranquillità pubblica (e non di beni giuridici che abbiano solo una portata individuale), che siano stati realizzati, però, all'interno di un rilevante intervallo temporale della vita del soggetto stesso e che, pertanto, non possano esser definiti come occasionali o sporadici. Una volta emersa la sussistenza, nella fase della constatazione, degli indici di fatto pretesi dalla norma, potrà esser condotto il successivo giudizio di pericolosità di tipo prognostico (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco;
si vedano anche Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682 - 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). 5 2.3. Infine, il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato - alla luce del pacifico principio della autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione del codice antimafia (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), a ricostruire autonomamente - ed anche indipendentemente dall'esistenza di un collegato procedimento penale - gli episodi storici portati alla sua attenzione (Sez. 1, n. 36080 dell'11/09/2020, Rv. 280207). Solo entro questa cornice teorica, la fattispecie della pericolosità cd. generica, ora in commento, si può configurare aderente tanto al canone della necessaria tassatività, quanto al principio secondo il quale «nella configurazione di tutte le misure limitative della libertà della persona, e dunque anche delle misure di prevenzione, l'esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime, cioè dalle esigenze in vista delle quali essa sia legittimamente prevista e disposta» (Corte cost., sent. n. 309 del 2003). 3. Tanto premesso al fine di delineare la cornice dogmatica della dedotta questione, si può passare all'esame del caso specifico. I giudici di merito hanno valorizzato, ai fini del giudizio di pericolosità di EN LO a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. 06 settembre 2011, n. 159, i seguenti dati oggettivi: a) le precedenti condanne risalenti all'anno 2011, senza però che nel provvedimento stesso siano specificate le specifiche tipologie delittuose, in relazione alle quali sono intervenute tali pronunce;
b) la già citata condanna per fatti di armi e droga risalenti all'anno 2018, ritenuti indice di particolare pericolosità, stante la compresenza di due giubbotti antiproiettile e di un passamontagna;
c) i precedenti per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi durante il periodo di detenzione e, per la precisione, negli anni 2016 e 2017. La Corte dì appello, riprendendo un passaggio motivazionale speso dai giudici del merito, ha valorizzato il ritrovamento - nella disponibilità del proposto e unitamente ad armi e munizioni - di giubbotti antiproiettile e di un passamontagna;
tale fatto è stato reputato - come detto - di univoca significazione, nel senso della possibile preparazione di fatti di sangue. Parimenti evocativo di una notevole pericolosità sociale, valutabile come perdurante, è stato ritenuto il comportamento tenuto dal LO durante la detenzione;
la permanenza in situazione di assoggettamento al regime detentivo è stata considerata, infine, quale fattore ìmpeditivo, rispetto al giudizio di attuale elisione della pericolosità. 6 4. Pare a questo Collegio che il riferimento eterogeneo e indistinto, a reati solo in parte riconducibili nel genus dei reati lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica (secondo l'accezione sopra indicata), in uno con la carenza di indicazioni in ordine al carattere non occasionale e sporadico dell'attività criminosa, renda l'intero apparato argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata complessivamente carente. Difettano, in particolare, i requisiti della coerenza e della completezza, trovandosi nel provvedimento impugnato il mero richiamo a fatti, pur di gravissima caratura criminale, risalenti all'anno 2018 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Sarà necessario, in conclusione, argomentare in modo maggiormente compiuto e convincente, circa il profilo della non occasionalità o sporadicità dell'attività criminosa riconducibile al soggetto, nella prospettiva del giudizio di pericolosità di natura prognostica. 5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, si impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.