Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 1
Il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo - sotto il profilo della imparzialità del giudice - è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità è rappresentato dallo svolgimento di attività valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale: di tal che, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questo compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della funzione giudicante, ma secondo una logica "a posteriori" e in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1999, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26/11/1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.3919
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N.18315/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PA DO,
avverso l'ordinanza 6 aprile 1999 della Corte di appello di Messina. Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. PA DO ricorre per cassazione contro l'ordinanza 6 aprile 1999 con la quale la Corte di appello di Messina aveva ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del dott. Pietro Arena e del dott. Corrado Benazinga, rispettivamente Presidente e Giudice a latere della Prima Sezione della Corte di assise chiamata a giudicare il ricorrente per reati che si assumevano strettamente connessi con altri giudicati dagli stessi magistrati nel procedimento definito con sentenza 11 aprile 1998. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 34 c.p.p. e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Più in particolare, secondo il PA, i fatti contestati nel processo non ancora definito troverebbero causa in quelli di associazione per delinquere di tipo mafioso giudicati con la sentenza del 18 aprile 1998, tanto che per i fatti oggetto del giudizio in corso è stata contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione all'appartenenza al c.d. "clan Galli".
D'altro canto, i giudici adesso ricusati avevano dichiarato di astenersi e la loro domanda era stata disattesa probabilmente solo perché non era stata ancora depositata la motivazione della sentenza, da cui chiaramente risulterebbero le additate interferenze tra i due processi.
Il ricorso è infondato.
2. Proprio di recente la Corte costituzionale ha ribadito quanto già statuito in numerose pronunce di inammissibilità, precisando che "le regole concernenti l'incompatibilità del giudice nel processo penale sono tutte interne all'articolazione del processo medesimo, giacché sono poste in rapporto a determinate attività precedentemente svolte nell'ambito di esso, secondo una logica di garanzia dell'imparzialità del giudice che opera in via preventiva ed in astratto" (v. ordinanza n. 178 del 1999; ma anche sentenze n. 351 del 1997, n. 308 del 1997, n. 307 del 1997, n. 306 del 1997), così da individuare "il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo - sotto il profilo dell'esigenza di imparzialità del giudice - è destinato ad operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità"; nel senso che tale limite è "rappresentato, appunto, dallo svolgimento di attività valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale". Donde la conclusione che "se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questo compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere - siano esse attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio - si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di imparzialità della funzione giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concreto".
3. Rileva il Collegio che, alla stregua delle sopra riportate statuizioni deve ritenersi correttamente affermata nel caso di specie l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata dal giudice a quo, tenuto conto dell'eccezionale operatività delle prescrizioni in tema di ricusazione.
Il tutto secondo la linea interpretativa seguita, ancora una volta, dalla Corte costituzionale, nel senso che "l'elemento comune alle cause di incompatibilità, di astensione e di ricusazione del giudice penale va ravvisato nei meccanismi attivabili per assicurarne l'osservanza"; così da precisare, per un verso, che le situazioni di incompatibilità costituiscono altrettante cause di astensione (art.36, comma 1, lettera g), c.p.p.) e, per un altro verso, che le cause di astensione determinano la facoltà delle parti di ricusare il giudice che non si sia astenuto (art. 37, comma 1, lett. a) dello stesso codice). Subito ribadendo che alla "regola della corrispondenza tra i casi di astensione e di ricusazione fa eccezione l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 1, lettera h, cod. proc. pen. ('esistenza di altre gravi ragioni di convenienzà) e che "specularmente" vi è un caso di ricusazione (art. 37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen., l'avere il giudice nell'esercizio delle sue funzioni, 'manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione') che non comporta l'obbligo di astensione" (sentenza n. 308 del 1997). Nè pare pertinente il richiamo (contenuto nel ricorso) alla sentenza 371 del 1996 con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata perché nella situazione presa in esame dalla precedente pronuncia alla pluralità formale dei procedimenti corrispondeva l'"unicità sostanziale della vicenda portata a giudizio" (sentenza n. 306 del 1997).
4. Considerate le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato dirette a comprovare l'insussistenza di ipotesi di ricusazione e la natura di stretta interpretazione della sentenza n. 371 del 1996 (ma anche della sentenza 131 del 1996, pur essa deve escludersi che in concreto, possa evocata dal ricorrente), ravvisarsi "pregiudizio" di sorta per i giudici ricusati, potendo semmai ricorrere quelle "ragioni di convenienza" - peraltro non richiamate dall'art. 37 c.p.p., e quindi non legittimanti la dichiarazione di ricusazione - che giustificano l'attivazione (ma non necessariamente il riconoscimento) della dichiarazione di astensione.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2000