Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7843
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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Il principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro comporta che, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetti soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora "credendi" nei confronti dei dipendenti. Ne consegue che sono validi, in linea di principio, i patti conclusi tra i lavoratori ed il datore di lavoro per la sospensione del rapporto di lavoro; tali fatti non hanno ad oggetto diritti di futura acquisizione e non concretano rinunzia alla retribuzione, invalida ex art. 2113 cod. civ., atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata esecuzione della prestazione.

Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale, in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia.

A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 396 del 1988, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 nella parte in cui non prevede che le ipab regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere con personalità giuridica di diritto privato qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata, il carattere pubblico di un'istituzione di assistenza e beneficenza dev'essere oggetto di accertamento giudiziale sulla base degli ordinari criteri d'indagine, e, ove risulti accertata la natura di ente privato dell'ipab, non è consentito ritenere che lo stesso abbia mai avuto natura pubblicistica. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente non possono ritenersi regolati dagli accordi collettivi recepiti nei d.P.R. contemplati dalla legge n. 93 del 1983, secondo l'ambito di applicazione determinato dall'art. 1 della stessa legge. Detti d.P.R., in quanto atti di natura regolamentare, sono suscettibili di disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248 del 1865, all. E.

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    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. 4575 del 17 maggio 2007, accoglieva il ricorso presentato dall'odierna appellante per l'annullamento del provvedimento del 12 marzo 1997 con il quale la stessa era stata esclusa dalla nomina al concorso pubblico per esami a 764 posti di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale del Ministero di Grazia e Giustizia Amministrazione Giudiziaria, indetto con PDG 19 novembre 1993 per difetto di titolo idoneo. A seguito di tale pronuncia ella veniva assunta con decorrenza degli effetti economici del contratto di lavoro a far data dal 28 aprile 2008 e con decorrenza giuridica del medesimo a far data dal 21 luglio 1997. 2. Con …

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  • 2Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 8 novembre 2018

    FATTO E DIRITTO 1. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. 4575 del 17 maggio 2007, accoglieva il ricorso presentato dall'odierna appellante per l'annullamento del provvedimento del 12 marzo 1997 con il quale la stessa era stata esclusa dalla nomina al concorso pubblico per esami a 764 posti di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale del Ministero di Grazia e Giustizia Amministrazione Giudiziaria, indetto con PDG 19 novembre 1993 per difetto di titolo idoneo. A seguito di tale pronuncia ella veniva assunta con decorrenza degli effetti economici del contratto di lavoro a far data dal 28 aprile 2008 e con decorrenza giuridica del medesimo a far data dal 21 luglio 1997. 2. Con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7843
Data del deposito : 19 maggio 2003

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