Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che costituisce profitto del reato dichiarativo di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il sequestro e la confisca delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento è, invece, configurabile con riferimento alla fattispecie di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto il profitto dell'attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell'Erario deve essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2017, n. 28047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28047 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
28047-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сен 248 Aldo Cavallo - Presidente - Sent. n. sez. Donatella Galterio U.P. 20/01/2017 - Claudio Cerroni R.G.N. 29687/2016 Gastone Andreazza -Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da : NI AO, n. a Genova il 11/08/1947; NI LE, n. a Genova il 16/12/1979; IS IC, n. a Piacenza il 21/09/1966; avverso la sentenza del 04/04/2016 della Corte d'Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P.Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di IS e per l'annullamento con rinvio degli altri ricorsi limitatamente alla confisca;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia dei NI, Avv. M Scopesi anche in sostituzione dell'Avv. C. Glendi, e del Difensore di fiducia di IS, Avv. A. Mariotti, che hanno chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. NI AO, NI LE e IS IC hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Genova di conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova quanto alla condanna dei primi due, rispettivamente nelle vesti di legale rappresentante e amministratore di fatto della NI LE & C. S.p.a., per i reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestati ai capi a) e b) (commessi rispettivamente il primo in data 30/9/2008 e il secondo nelle date del 30/09/2008 e del 30/9/2009) e di NI LE relativamente al reato di cui all'art. 326 cod. pen. contestato al capo 2) limitatamente al fatto commesso in data 01/10/2008 e al reato di cui agli artt. 321 e 326 cod. pen. contestato al capo 3) e di conferma della sentenza del Tribunale di Genova di condanna di IS IC per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.
2. Con un unico motivo IS IC lamenta violazione dell'art. 378 cod. pen. e carenza della motivazione quanto alla configurabilità del reato contestato in particolare quanto alla idoneità della condotta a sviare le indagini atteso che la Guardia di finanza già sapeva della inesistenza della "operazione OB (inesistenza dello scambio prestazione di lavori edili fornitura di formaggi) e - delle false fatture sicché il parere retrodatato e la produzione documentale non avrebbero potuto escludere il dolo dei NI. Inoltre, riguardando la frode fiscale non lo schema dell'operazione bensì la veridicità delle fatture, il parere retrodatato e la messa in scena attuata attraverso conversazioni intercettate erano inutili al fine di escludere appunto il dolo. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata si riduce ad affermare di condividere l'assunto secondo cui, da un lato non è necessario il buon fine dell'agevolazione essendo sufficiente la creazione di situazioni idonee, e, dall'altro, alla generica affermazione secondo cui ciò sarebbe avvenuto. Al contrario, la disamina dell'intrinseca attitudine a sviare le indagini non risulta essere stata effettuata.
3. Con un primo motivo NI AO e LE lamentano la violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità quanto ai reati di cui all'art. 2 contestati. Premesso che la frode è consistita nell'aver simulato di sottoporre alcuni beni societari della LE NI S.p.a. a lavori di ristrutturazione edilizia con conseguente inesistenza delle fatture relative a detti lavori e di avere compensato dette fatture passive con le false fatture attive per la vendita 2 altrettanto inesistente da parte della società di formaggio grana, e che pertanto ciò avrebbe dato luogo ad una decurtazione della plusvalenza realizzata al momento della vendita di immobili negli anni 2007 e 2008, rilevano la mancanza del dolo di evasione delle imposte dirette quanto a tali anni;
infatti la notazione di falsi costi e di altrettanti falsi ricavi era del tutto neutra sul versante delle imposte dirette giacché i costi da false fatture passive del 2004 erano addirittura inferiori alla somma dei ricavi da false fatture attive per la vendita di formaggio dello stesso anno, come del resto ritenuto dalla stessa agenzia delle entrate;
a fronte di ciò la sentenza impugnata ha evidenziato che comunque, al momento della vendita degli immobili, nel calcolo della plusvalenza si sarebbe tenuto conto, così incrementando il valore di acquisto, di costi generati mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con ciò ottenendo un beneficio fiscale. Rilevano però da un lato che tale ragionamento, guardando unicamente agli anni 2007 e 2008, trascurerebbe la necessaria visione di una condotta in realtà intervenuta nel 2004, e, dall'altro, che sarebbe del tutto fuorviante ravvisare in capo agli imputati per i fatti del 2007 e 2008 un elemento intenzionale separato e diverso rispetto a quello che li aveva guidati alla commissione dei fatti nel 2004, quando si era voluto ottenere un beneficio immediato sul fronte dell'Iva senza alcun beneficio sul fronte delle imposte dirette, a poco rilevando che nel 2004 si fosse già deciso o meno di vendere gli immobili giacché l'alienazione rappresentava una eventualità e l'effetto dell'annotazione dei costi era necessariamente già previsto in allora restando sempre controbilanciato dall'effetto maturato fin dal 2004 dalle fatture attive. Diversamente opinando si individuerebbero gli atti di vendita del 2007 e 2008 assistiti da un elemento intenzionale nuovo e distinto rispetto a quello originario, così negando continuità fra la progettazione iniziale dell'operazione e la sua conclusione al momento delle vendite.
4. Con un secondo motivo lamentano che la confisca per equivalente è stata commisurata all'importo delle sanzioni dalla sentenza impugnata, in luogo dell'importo, individuato invece dal Tribunale, pari all'imposta ritenuta in accusa evasa. Rilevano che, anche a voler considerare le sanzioni quali parte del profitto, nei casi affrontati dalla giurisprudenza si trattava di sanzioni relative ad un'evasione d'imposta mentre, nel caso in oggetto, si tratterebbe di sanzioni relative ad un comportamento illecito in sede di dichiarazione dei redditi ma non aventi alcuna attinenza con una evasione d'imposta, come del resto ritenuto dalla stessa Agenzia delle entrate. 3 5. Con un terzo motivo si lamenta la immotivata attribuzione a NI LE del ruolo di amministratore di fatto della società. A fronte della qualifica di AO NI di amministratore di diritto della società, il figlio LE svolgeva unicamente funzioni di collaborazione con il primo senza che nemmeno una parola sia stata spesa in motivazione in ordine agli elementi indicativi della qualifica attribuitagli.
6. Con un quarto motivo si lamenta, con riferimento alla condanna per concorso nel reato di rivelazione d'ufficio e corruzione di NI LE, la sottovalutazione delle circostanze indicative della sussistenza del fatto e la manifesta illogicità della motivazione. Si rileva che le domande poste dall'imputato ai due interlocutori hanno avuto un contenuto perfettamente neutro mentre le risposte sono consistite in assolute ovvietà tra l'altro essendo state viziate da errori madornali che hanno condotto i due imputati a confidare su dati di fatto invece insussistenti. Nulla è poi stato accertato con riguardo a chi sapesse, all'interno della Guardia di Finanza, se le intercettazioni erano in corso e a carico di chi. Con riguardo poi all'agente della polizia stradale ET la sentenza ha trascurato di considerare, con riguardo alla corruzione, che si trattava di un amico di vecchia data di NI LE pur senza che vi sia stata alcuna ricerca illecita di informazioni segrete.
7. Con un quinto motivo si lamenta, con riguardo a NI LE, il mancato riconoscimento della unicità del disegno criminoso tra i reati tributari e le condotte poste in essere durante la verifica fiscale. Si lamenta in particolare che la ritenuta indipendenza tra loro di tali fatti non consideri che le iniziative assunte in corso di verifica non sono andate oltre il fisiologico ed ovvio tentativo, secondo l'id quod plerumque accidit, di evitare che esso illecito venisse scoperto, e dunque non si possono le condotte successive non ricomprendere tra quelle previste quanto meno a livello eventuale fin dal primo momento.
8. Infine con un ultimo motivo si lamenta che il sequestro e poi la confisca per equivalente siano avvenuti senza previa ricerca della possibilità di apprendere direttamente il profitto del reato presso la società avvantaggiatasi dell'evasione d'imposta. Nessun motivo è stato evidenziato per il quale non sarebbe stato possibile sottoporre a cautela e puoi a confisca il profitto del reato ricercandolo nel patrimonio della società che al tempo era ancora capiente, con conseguente violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen. 4 9. In data 18/01/2017 è poi stata presentata memoria con cui si sono reiterate le ragioni alla base delle censure avverso la quantificazione dell'importo assoggettato a confisca, dovere essere considerata laaggiungendosi rateizzazione concordata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IS IC, con cui si sostiene fondamentalmente la carenza motivazionale della sentenza impugnata quanto alla necessaria sussistenza del requisito di idoneità delle condotte poste in essere a sviare le indagini che erano in corso nei confronti dei NI per reati tributari, è inammissibile. E' principio consolidato di questa Corte quello per cui, essendo il favoreggiamento personale reato di pericolo, lo stesso si consuma nel momento in cui l'autore pone in essere una condotta, attiva od omissiva, favoreggiatrice, idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini e le ricerche dell'autorità, così da richiedere, da parte di quest'ultima, un maggior impegno investigativo;
ora, una tale idoneità, proprio in ragione della natura di pericolo del reato in oggetto, deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in sé e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti, di guisa che il reato si consuma anche quando, per l'abilità di costoro, ovvero per circostanze estrinseche, tale deviazione non si sia in effetti verificata (tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 3575 del 25/01/1995, dep. 04/04/1995, Mendola, Rv. 201100); né è necessaria, per la medesima ragione, la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, dep. 07/03/2016, Sorrentino, Rv. 267276). In tal modo inteso dunque il requisito dell'idoneità, le censure della ricorrente appaiono manifestamente infondate. La sentenza impugnata ha sul punto chiarito, senza che tali dati fattuali, del resto neppure sindacati in ricorso, possano qui essere posti in discussione, che l'imputata ebbe a retrodatare al 2003 un parere in realtà formulato nel 2008 al fine di fornire ai NI un elemento dal quale potesse ricavarsi che le operazioni poste in essere dagli stessi erano reali (ché altrimenti, essi non si sarebbero attivati presso un legale per un parere legale al fine di apprendere come inquadrare correttamente le operazioni sotto il profilo tributario); a ciò ha aggiunto l'ulteriore condotta, ancor più significativa e decisamente dirimente sul 5 piano della idoneità dell'azione ai fini della configurabilità del reato, rappresentata dalle affermazioni fatte al telefono con i NI (sapendo infatti l'imputata, come da lei stessa ammesso, che le utenze erano intercettate) in ordine all'effettuato rinvenimento di documentazione risalente appunto al 2003, ma in realtà a quell'epoca mai esistita, relativa sempre a dette operazioni. Sicché, la affermazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità del reato è del tutto corretta laddove, traendosi conclusioni congrue rispetto ai dati fattuali, si è chiarito che detta complessiva azione era finalizzata a fornire agli investigatori un quadro diverso dal reale senza che fosse appunto necessario, alla luce dei principi sopra ricordati, che l'agevolazione andasse a buon fine, solo essendo sufficiente la creazione, la cui dimostrazione è stata fatta adeguatamente discendere dai fatti riportati, di situazioni idonee a sviare le investigazioni. Al contrario, le doglianze della ricorrente, pur prendendo atto della natura di pericolo del reato e della sufficiente idoneità allo sviamento delle condotte, lungi dall'analizzare criticamente le argomentazioni della sentenza sul punto, sono rimaste vincolate, in definitiva, ad un quadro di mera diversa lettura degli elementi probatori, tanto più inammissibile in quanto incompatibile con il necessario ambito di sindacato di mera legittimità di questa Corte.
2. Quanto al ricorso proposto da NI AO e NI LE, sono anzitutto manifestamente infondate le doglianze mosse con il quarto motivo relativamente all'affermato concorso di NI LE nei reati di cui agli artt. 326 e 321 cod. pen. contestatigli ai capi 2), limitatamente al fatto dell'1/10/2008, e 3) dell'imputazione. A fronte delle censure che, a dispetto della formale evocazione di una illogicità motivazionale della sentenza impugnata, si muovono inammissibilmente su un piano di mera rilettura dei dati probatori, ritenuti, quindi, non adeguatamente interpretati dai giudici di merito, la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni fondanti la pronuncia di conferma della responsabilità; ha infatti chiarito, da un lato, che le informazioni richieste da NI e fornite dalla IN, lungi dal risolversi, come preteso dal ricorrente, in mere ovvietà, ebbero, come ben più tangibile risultato, quello di porre l'imputato a conoscenza del fatto (certamente rientrante nell'ambito dei segreti d'ufficio) che le sue utenze erano sottoposte a controllo e, dall'altro, che analogo comportamento di richieste di informazioni con analogo risultato di comunicazione del dato della intervenuta sottoposizione ad intercettazione non solo delle sue utenze ma anche di quelle di NI AO venne tenuto nei confronti dell'agente ET da qui discendendo l'insostenibilità di ogni lettura riduttiva tesa a degradare il contenuto delle 6 informazioni ricevute a compiacenti risposte alla portata di chiunque;
né, come spiegato dalla sentenza, l'eventuale successiva erronea informazione circa il fatto che le intercettazioni sarebbero ad un certo punto cessate può influire sulla ormai avvenuta consumazione del reato di cui all'art. 326 cod. pen. non eliso, evidentemente, neppure dalla amicizia di lunga data intercorrente tra NI e ET.
3. Venendo poi alla statuizione di conferma della responsabilità con riguardo ai reati tributari contestati, è anzitutto inammissibile la censura, logicamente pregiudiziale, e posta con il terzo motivo di ricorso, in ordine alla immotivata attribuzione a NI LE del ruolo di amministratore di fatto della NI LE & C. S.p.a.. Nessuna doglianza sul punto risulta invero essere stata posta a suo tempo con l'atto di appello sì che nessuna specifica motivazione sul punto si imponeva, evidentemente, per la sentenza impugnata. Con riguardo invece al primo motivo, inerente l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art.2 cit., lo stesso è inammissibile non confrontandosi lo stesso, a ben vedere, con l'argomentazione posta dalla sentenza impugnata a fondamento della conferma della sentenza di primo grado. Ove infatti si consideri che la condotta di cui all'art. 2 cit. si incentra nella utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, conseguentemente consumandosi il reato, come più volte affermato da questa Corte, al momento della presentazione della dichiarazione nella quale le stesse fatture sono indicate (cfr. tra le tante, da ultimo, Sez.3, n. 32348 del 18/06/2015 dep. 23/07/2015, Persona, non massimata;
Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, dep., Vidi e altro, Rv. 262358; Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012, dep. 13/06/2012, P.M. in proc. Rigotti, Rv. 252999; Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 18/04/2012, Malagò, non massimata;
Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, dep. 26/11/2010, De Seta, Rv. 248499; Sez. 1, n. 25483 del 05/03/2009, dep. 18/06/2009, Daniotti, Rv. 244155; Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, dep. 12/01/2009, Zipponi, Rv. 242343), del tutto correttamente i giudici dell'appello hanno valutato la sussistenza del dolo necessario proprio con riferimento al momento della loro utilizzazione (quale elemento fattuale non sindacabile nella presente sede di legittimità) nel senso già indicato al fine di abbattere la plusvalenza e, dunque, anche, tra le altre, al momento di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007 e 2008 come del resto riconosciuto, stando alla sentenza impugnata, che, non contestata sul punto, riporta in tal senso, significative dichiarazioni dell'imputato, dallo stesso NI LE. 7 Ne deriva dunque che ogni altra argomentazione, come quella volta a sostenere, a quanto pare di comprendere, che il dolo sarebbe in realtà già sussistito nel 2004, risulta recessiva ed ultronea rispetto al dato oggettivo appena ricordato che neppure il ricorso, del resto, appare disconoscere.
4. Inammissibile poi, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'ultimo motivo in quanto non risultante come posto a suo tempo con l'atto d'appello, è invece fondato il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha invero confermato il sequestro e la confisca in relazione ai reati contestati sino all'importo di euro 1.191.426,82 (pari ad un quarto dei costi fittizi relativi ai reati in materia di Ires, somma corrispondente alla sanzione oggetto di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate, oltre 1.800 euro di Iva evasa)» e con conferma della «confisca di euro 4.000 nei confronti del solo NI LE». Pare dunque di comprendere, pur nella estrema ellitticità della formulazione impiegata, che la Corte territoriale abbia ritenuto che anche le sanzioni irrogate a seguito di intervenuta conciliazione (e di cui peraltro non è del tutto chiara la riferibilità proprio alle specifiche condotte in oggetto) siano da includere nella nozione di profitto del reato di cui all'art. 2 cit. sì da potere essere oggetto (in forza, evidentemente, della previsione di cui all'art. 1, comma 143, della I. 24/12/2007, n.244 vigente all'epoca dei fatti e alla quale, in linea di continuità normativa, è successivamente subentrata quella di cui all'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000) di sequestro nonché di confisca. Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile. Va anzitutto ricordato che è incontroverso che il profitto dei reati tributari, in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, è peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d'imposta (tra le tante, Sez.3, n. 9578 del 17/01/2013, dep. 28/02/2013, Tanghetti, Rv. 254748; Sez.3, n. 1199 del 02/12/2011, dep. 16/01/2012, Galiffo, Rv. 251893), non risolvendosi in un accrescimento del patrimonio del soggetto attivo. Ciò posto, va ulteriormente chiarito che, sebbene questa Corte abbia, in effetti, affermato che all'interno del profitto del reato tributario, confiscabile anche nella forma per equivalente, vadano ricondotte anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, ciò ha fatto, a ben vedere (né poteva essere diversamente, atteso quanto oltre si dirà), solo con riguardo, segnatamente, al reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000. La prima affermazione in ordine alla confiscabilità anche dell'importo corrispondente alle sanzioni è stata infatti operata, in fattispecie riconducibile appunto al reato di sottrazione fraudolenta, da Sez.5, n. 1843 del 10/11/2011, dep. 17/01/2012, Mazzieri, Rv. 253480. In tale occasione la Corte ebbe, in motivazione, a chiarire che, una volta maturati interessi e sanzioni, «l'attività distrattiva dei beni, finalizzata a rendere infruttuosa la procedura di riscossione, comportava un "risparmio di spesa" che atteneva non più alla sola voce principale del debito erariale, ma concerneva tutti gli accessori a quel tempo esigibili dal fisco» ed aggiungeva, significativamente : «il profitto...quale risparmio del contribuente, non può che essere calcolato con riferimento alla totalità del credito vantato dall'erario, essendo del tutto indifferente la natura delle voci che lo compongono, dato che la condotta illecita è finalizzata ad evitarne complessivamente il pagamento». In altri termini, dunque, proprio perché la condotta illecita addebitata non era, nella specie, quella di evasione dell'imposta a seguito di dichiarazione o di omesso versamento, ma di specifica sottrazione fraudolenta dei beni quale possibile oggetto di apprensione da parte dell'Erario a fronte, per di più, di intervenuto accertamento di un debito fiscale con computo anche delle sanzioni collegate, il profitto, corrispondente al valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria per l'Erario (vedi Sez. 3, て n. 40534 del 06/05/2015, dep. 09/10/2015, Trust e altro, Rv. 265036; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri, Rv. 262754), doveva essere parametrato, in tal caso, anche alle già calcolate sanzioni volendo il contribuente sottrarsi appunto anche ad esse. E negli stessi esatti termini va intesa anche la affermazione resa, successivamente alla pronuncia appena ricordata, da Sez. Un. n. 18374 del 31/01/2013, dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255036, posto che la stessa ha, in motivazione, espressamente richiamato, con riferimento al reato di cui all'art. 11 cit., proprio la sentenza della Sez.5 suddetta (di cui, quindi, ha implicitamente inteso ricalcare il contenuto); ed anche la pronuncia di Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258646, ha chiaramente ed esplicitamente reiterato in parte motiva il principio sempre con riferimento al reato di cui all'art. 11 cit.. E del resto, che in tali circoscritti termini (ovvero appunto alla sola sottrazione fraudolenta di beni ad azione dell'Erario già concretizzatasi in un avviso di accertamento comprensivo di sanzioni) vadano intese le affermazioni sino ad ora rammentate, appare pianamente discendere dalla considerazione che, con riferimento invece ai reati dichiarativi (come quelli nella specie contestati di cui 9 all'art.2) caratterizzati dalla evasione di imposta, la sanzione, lungi dal potere rientrare nel concetto di profitto del reato è, esattamente al contrario, il costo del reato stesso, originato infatti dalla sua commissione e, per tale ragione, necessariamente successivo ad essa;
sicché, in proposito, si è efficacemente affermato in dottrina, essere, anzi, la sanzione, alla pari, del resto, degli interessi, la "antitesi obliteratrice, in funzione deterrente, della convenienza del delitto". Ne consegue che, esclusa l'ammissibilità delle ulteriori prospettazioni effettuate con la memoria, presentata oltre il termine di giorni quindici e dunque tardivamente (cfr. Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, dep. 14/05/2014, Cutrì e altro, Rv. 259618), la sentenza impugnata pare avere erroneamente commisurato, quanto all'imposta Ires, la confisca operata all'importo delle sanzioni, in luogo, invece, di considerare il risparmio di imposta;
né rientra nei poteri di questa Corte, trattandosi di valutazione di merito, procedere ad accertare, ovviamente nei limiti del quantum di cui alla sentenza impugnata, non più superabile quantunque per effetto di un'erronea parametrazione, l'effettivo valore di tale risparmio di imposta. Di qui la necessità di annullare sul punto la sentenza e di demandare tale valutazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
5. La fondatezza di tale motivo, evidentemente comune ad entrambi i capi d'imputazione sub a) e b), consente peraltro di prendere atto della intervenuta prescrizione, in data 01/08/2016 (ovvero, non venendo comunque in rilievo gli eventuali più lunghi termini di cui alla sentenza della Corte di Giustizia, "Taricco", stante l'assoluta esiguità degli importi a titolo di Iva, alla scadenza del termini di anni sette e mesi sei dalla data del 30/09/2008 oltre alla sospensione per mesi quattro e giorni quattro), dei reati di cui all'art. 2 cit. contestati con riferimento all'anno di imposta 2007. Sicché, esclusi gli aumenti di pena operati dalla sentenza per i reati prescritti appena considerati, ed assorbito pertanto il quinto motivo di ricorso, la pena per il residuo reato contestato al solo capo b) di cui all'anno di imposta 2008, e già considerato come più grave dalla sentenza impugnata deve conseguentemente essere rideterminata in quella di anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione (anni due e mesi dieci attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.) per NI AO e in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione (anni due - attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.) per NI LE. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui all'art.2 del d.lgs. n. 74 del 2000 ascritti a NI AO e NI LE commessi in data 30/09/2008 perché estinti per prescrizione e ridetermina la pena per il reato di cui all'art.2 cit. commesso il 30/09/2009 in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione per NI AO e in anni uno e mesi quattro di reclusione per NI LE. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova relativamente alla confisca. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NI AO e NI LE. Dichiara inammissibile il ricorso di IS IC che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2017 Il Consigliere estensoreonsigligte Il Presidente Aldo Cavallo Gastone Andreazza to ou DEPOSITATA IN CANCELLERIA 是 - 7 GIU 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 11