Sentenza 2 ottobre 2012
Massime • 1
La richiesta rivolta all'indiziato, nella fase delle indagini preliminari, di pronunciare delle espressioni verbali, al fine di consentire il riconoscimento della voce da parte della persona offesa costituisce atto atipico di indagine della polizia giudiziaria pienamente legittimo a norma degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., che non influisce sulla libertà di autodeterminazione della persona interessata, se non è effettuato con metodi coercitivi, e che non impone la partecipazione obbligatoria del difensore.
Commentario • 1
- 1. Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2012, n. 41456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41456 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 02/10/2012
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 1648
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 18013/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Roma;
nei confronti di:
GN UC, nato il [...];
avverso l'ordinanza 16/4/2012 del Tribunale per il riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Spuntarelli Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13/4/2012, il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di GN UC, indagato per il reato di rapina aggravata e porto e detenzione di pistola, annullava l'ordinanza del Gip di Roma, emessa in data 25/3/12, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale riteneva non sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulla individuazione di persona effettuato dalle persone offese. Nel caso specifico era stato chiesto all'indagato di pronunziare alcune frasi per cui l'individuazione dell'agente era avvenuta anche mediante il riconoscimento della voce. Il Tribunale riteneva tali dichiarazioni inutilizzabili in quanto la richiesta formulata all'imputato di collaborare al riconoscimento mediante la pronunzia ad alta voce delle frasi attribuite al rapinatore, senza alcuna garanzia difensiva, influiva sull'autodeterminazione del soggetto, infrangendo il divieto di cui all'art. 188 cod. proc. pen.. 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. deducendo violazione di legge ed eccependo che il "riconoscimento della voce" costituisce una prova atipica che può essere effettuata lecitamente in quanto non influisce sulla capacità di autodeterminazione del soggetto e non richiede il ricorso alle regole generali per l'interrogatorio di cui all'art. 64 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso di specie la Polizia giudiziaria ha eseguito una individuazione di persona ai sensi degli artt. 361 e 348 cod. proc. pen. modellata sulla falsariga della ricognizione di persona di cui agli artt. 213 e ss. cod. proc. pen.. In questo contesto è stato chiesto al prevenuto di ripetere le espressioni usate dal rapinatore e l'individuazione da parte delle persone offese è avvenuta non solo attraverso l'aspetto fisico ma anche attraverso il "riconoscimento della voce".
3. A giudizio di questo Collegio, la richiesta rivolta, nella fase delle indagini preliminari, all'indiziato di pronunziare delle espressioni verbali, finalizzata all'individuazione di persona mediante il riconoscimento della voce da parte della persona offesa, costituisce un atto atipico di indagine della polizia giudiziaria pienamente legittimo. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, la disciplina processuale (artt. 55 e 348 cod. proc. pen.) è orientata al principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere- dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16818 del 27/03/2008 Ud. (dep. 23/04/2008 ) Rv. 239774).
Nel caso di specie, l'atto in questione non ha nulla a che vedere con le sommarie informazioni di cui all'art. 350 c.p.p. e non necessità delle garanzie di cui all'art. 64 poiché non si risolve nel rilascio di dichiarazioni da parte dell'indiziato, che non è stato sottoposto ad interrogatorio. Tale atto, quindi, deve essere qualificato come un atto atipico per il quale non è prevista alcuna assistenza difensiva anche se l'imputato, una volta convocato in Caserma, ben avrebbe potuto recarvisi assistito dal suo legale di fiducia. Tanto può desumersi dagli artt. 356 e 361 c.p.p., art. 364 c.p.p., comma 1 che, appunto, prevedono l'assistenza del difensore solo per alcuni atti ben definiti (art. 364 c.p.p., comma 1), laddove per altri atti di indagine (artt. 356 e 361 c.p.p.) anche ben più invasivi di quelli di cui si discute, la legge non richiede l'assistenza obbligatoria del difensore che, quindi, può essere solo eventuale, ove l'indagato ritenga opportuno farsi assistere per l'atto che dev'essere svolto. Nè può ritenersi che la richiesta rivolta all'indagato di pronunziare alcune frasi ad alta voce, possa influire sulla libertà di autodeterminazione della persona interessata, ove non sia stata effettuata con metodi coercitivi.
In una fattispecie analoga alla presente, questa Corte ha statuito che è legittimo l'atto di acquisizione da parte della polizia giudiziaria di una scheda telefonica spontaneamente consegnata dall'imputato anche se effettuata in assenza del suo legale, trattandosi di atto d'indagine atipico posto in essere nell'esercizio dei poteri alla stessa riconosciuti dagli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. e per il cui compimento non è richiesta l'assistenza del difensore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4176 del 15/12/2010 Ud. (dep. 04/02/2011) Rv. 249206). Ad uguali conclusioni deve giungersi nel caso in esame. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2012