Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE ee 65692 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 Aula A MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg ri Nagistrati: Dott. Saccucci Bruno R.G.N. 15797/99 Presidente Consigliere Cron.16248Dott. Oddo Massimo Dott. Amari Eugenio Consigliere Rep. Dott. Genovese Francesco Antonio Consigliere Ud. 11/11/02 Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZANE CAMPIONE CIVIE SEN TENZA sul ricorso proposto da: 65692 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
LU VI;
- intimato avverso la sentenza n. 45/31/98 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. 31, pronunciata il 30 marzo 1998 e depositata il 15 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4063 1 udienza dell'11/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Caserta, a seguito di definitività, per mancata opposizione, dell'avviso di accertamento 600390, notificato al sig. LU il 20.12.89, iscriveva a ruolo le somme dovute, come da cartella esattoriale n. 3601435, notificata il 18.9.93. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale presentando ricorso e chiedendone l'annullamento per aver definito la vertenza mediante presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 8 DL 83/1991 convertito in L. 154/1991. La Commissione di Primo Grado di S. Maria C.V., con decisione 309 del 24 maggio 1995, accoglieva il ricorso del contribuente. Avverso detta sentenza l'Ufficio proponeva appello sostenendo la definitività della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento in quanto non impugnato, e l'inapplicabilità al caso di specie del condono ex art. 21 della legge 154/89. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza 45/31/98 depositata il 15 giugno 1998, 2 respingeva l'appello. Avverso detta sentenza proponeva appello per cassazione il Ministero delle Finanze con un unico motivo. Non svolgeva attività difensiva l'intimato.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Con l'unico motivo di censura, il Ministero ha denunciato la "violazione e falsa applicazione degli art. 37 D. P. R. 633/72 21 Legge 154/1998; 16 D.P.R. 636/72; 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". L'Ufficio ha sottolineato come all'omessa sottoscrizione della dichiarazione IVA non si possa porre rimedio presentando successivamente una dichiarazione integrativa di condono regolarmente firmata. L'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio in data 20.12.99 sarebbe pertanto stato corretto, e tale atto sarebbe divenuto definitivo per mancata opposizione attivando la conseguente procedura esecutiva. La definitività dell'accertamento conseguente alla mancata impugnazione dell'avviso avrebbe comportato l'impossibilità per il contribuente di avvalersi del condono ex art. 21 Legge 154/89, atteso che non ricorreva la pendenza della controversia in ordine alla pretesa tributaria, condizione alla cui sussistenza subordinata la possibilità di avvalersi della disciplina ivi contemplata. 3 Il motivo è fondato e merita accoglimento. E' insegnamento di questa Corte che "la cartella esattoriale, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso stesso, - al pari del ruolo>> un nuovo ed e non integra autonomo atto impositivo, tanto è che resta sindacabile in giudizio solo per vizi ad essa propri e non per (Cass. 2 aprile questioni attinenti all'accertamento" 2001 n. 5105). consegue che non può ritenersi Da ciò necessariamente lite fiscale pendente la controversia introdotta con 1'impugnazione di tale cartella esattoriale. Da ciò discende che indipendentemente dalla valutazione degli effetti giuridici conseguenti alla mancata sottoscrizione della dichiarazione IVA, l'esame deve preventivamente coinvolgere il dato procedimentale. Nella fattispecie in esame il contribuente non ha impugnato l'avviso di accertamento susseguente la propria dichiarazione IVA, sia pure non sottoscritta, ma ha finalizzato la sua impugnazione sulla cartella esattoriale emessa in seguito ad iscrizione a ruolo delle somme dovute per definitività dell'avviso di accertamento per mancata opposizione. La definitività dell'accertamento conseguente alla mancata impugnazione in termini dell'avviso comporta 4 pertanto, alla luce della sopra precisata giurisprudenza di questa Corte, l'inapplicabilità del condono a favore del contribuente ex lege 154/89 art. 21. Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio. Conseguentemente si deve respingere il ricorso introduttivo del contribuente. Si appalesa equo compensare le spese dell'intero giudizio, alla luce della natura delle questioni trattate e dell'esito dei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, 1'11 novembre 2002 Il Presidente Il Relatore ed estensore Giuseppe Marinucci Bruno Saccucci ستن امسة معسكك Шаши SUPREM CORTE IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna NOIZ DEPOSITATO IN CANCELLERIA L D 12 MAG. 2003 13 MAG. 2003 Rama IL CANCELLIERE CI 5