Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2026, n. 17541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17541 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
EUGENIA SERRAO
IE AL
IN RE
IO TE AR SA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17541/2026 Roma, li, 14/06/2026
Sent. n. sez. 356/2026
UP - 17/03/2026 R.G.N. 34442/2025
sui ricorsi proposti da
1. ZI ED, nato in [...] il [...], 2. SI AN, nato a [...] l'[...], 3. TA ID, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 31/03/2025 della Corte di appello di Genova;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore dell'imputato SI, avv.to Cristina Bigneti, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
uditi i difensori dell'imputato TA, avv.ti Elisabetta Busuito e Piergiovanni Junca, che, in accoglimento del ricorso, hanno chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata
sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 31/03/2025, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui, il precedente 18/03/2021, il Tribunale di Genova aveva affermato la penale responsabilità di ED ZI, di AN SI e di ID TA in ordine al delitto di omicidio colposo e, per l'effetto, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
Nello specifico, i predetti, nelle rispettive qualità di titolare dell'impresa artigiana affidataria dei lavori, di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di committente delle opere, sono stati giudicati penalmente responsabili del decesso del dipendente della menzionata impresa AD MU, avvenuto per effetto delle gravissime lesioni infertegli dalla caduta di un albero esistente sul cantiere, la cui rimozione, necessaria in funzione del completamento delle opere da realizzare, non era stata prevista, né regolamentata, in condizioni di sicurezza, in alcuno dei documenti previsti dalla normativa antinfortunistica.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dell'ZI, del SI e del TA, avv.ti Riccardo Passeggi, Cristina Bigneti, Elisabetta Busuito e Piergiovanni Junca, che hanno rispettivamente articolato i motivi di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'ZI il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, comma secondo, e 589 cod. pen. Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestatogli, in quanto non avrebbe avuto rilevanza, nel determinismo dell'evento, la ritenuta inadeguatezza del POS da quest'ultimo adottato, non rappresentando la presenza sul fronte di scavo dell'albero, dal cui cedimento derivò l'infortunio mortale, un pericolo preesistente consistito nel rischio di una sua caduta accidentale, atteso che essa fu causata da un'azione volontaria, del tutto abnorme, del lavoratore, valsa ad innescare una serie causale autonoma.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 313aee6dfc3349cf
2.2. Con il secondo motivo del ricorso de quo il predetto patrocinatore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, in punto di affermata colpevolezza dell'imputato. Assume, al riguardo, che, con la decisione della Corte territoriale, per confutare una deduzione formulata dalla difesa nell'atto di appello, si sarebbe sostenuto che la direttiva di non abbattere l'albero, quand'anche effettivamente impartita ad un collega di lavoro del deceduto, non avrebbe mai potuto colmare le gravi lacune riscontrate nei piani di sicurezza, ritenute causative dell'evento, senza, tuttavia, indicare, per un verso, le ragioni per cui le stesse risulterebbero, "ex se", sufficienti a concretizzare l'antecedente necessario della condotta imprudente e, per altro verso, il motivo per cui la prova dell'avvenuta comunicazione ai lavoratori della menzionata direttiva non potesse dirsi idonea a neutralizzare la portata delle lacune.
2.3. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SI il suo difensore
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lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo, 41, comma secondo e 589 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'imputato e l'evento. Sostiene in proposito che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto in contestazione, ascrivendogli il mancato apprezzamento delle peculiarità del cantiere in sede di elaborazione del PSC e l'omessa verifica dell'idoneità del POS nella parte relativa alla valutazione dei rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di scavo, a dispetto del fatto che al punto 4.7 del PSC fosse prescritto ai lavoratori di non compiere operazioni o manovre non di rispettiva competenza o che potessero compromettere la sicurezza propria o altrui e che nell'aggiornamento all'anzidetto documento fosse inserito il diagramma di Gantt, contenente il cronoprogramma delle diverse lavorazioni, da cui era dato desumere che tra la prima fase di scavo, conclusasi con il getto del calcestruzzo, e la seconda fase sarebbe dovuto intercorrere un lasso temporale finalizzato alla maturazione del calcestruzzo stesso;
assume, inoltre, che, con la menzionata decisione, si sarebbe erroneamente collegato l'infortunio verificatosi al tipo di lavori in corso di svolgimento sul cantiere, evidenziando che la loro ultimazione richiedeva, di necessità, la rimozione dell'albero, senza tener conto del fatto che tale ultima attività, generativa di un rischio del tutto eccentrico rispetto al processo lavorativo, era ascrivibile, per esplicita ammissione dell'operaio KU EZ, ad un'autonoma iniziativa dei lavoratori, assunta in violazione di quanto convenuto e verbalizzato nella riunione del 29/06/2017, oltre che delle direttive impartite, la mattina dei fatti, dal coimputato ID TA all'operaio dianzi indicato.
2.4. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 69 e 133 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante. Assume, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negato un più favorevole bilanciamento delle circostanze sul rilievo che non sarebbe stato effettuato, in favore degli aventi causa dalla vittima, il risarcimento del danno a questa cagionato e che non vi sarebbe stata alcuna ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, non tenendo conto, per un verso, della dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, rilasciata nel corso dell'udienza preliminare dai familiari dell'operaio deceduto, indicativa dell'intervenuto soddisfacimento delle pretese risarcitorie dai medesimi vantate e, per altro verso, della vigenza, nell'ordinamento processuale italiano, del principio del "nemo tenetur se detegere".
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Firmato Da: GIANFRANCO
CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
2.5. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del TA i suoi difensori lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 589 cod. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'imputato e l'evento. Rilevano, in particolare, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta all'imputato e l'evento, atteso che questo si sarebbe verificato in conseguenza dello svolgimento, d'iniziativa della persona offesa, di un'attività - l'abbattimento di un albero - abnorme ed esorbitante dalle sue mansioni, cui, peraltro, la stessa non avrebbe dovuto attendere anche per il divieto impostole dall'imputato, sicché risulterebbe irrilevante la violazione della normativa antinfortunistica in concreto riscontrata, neppure specificamente funzionale alla prevenzione di incidenti del tipo di quello occorso e inconferente l'evocazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui va esente da responsabilità solo il datore di lavoro che abbia adottato misure idonee a prevenire anche eventi ascrivibili a negligenza del lavoratore, esulando l'attività dal cui espletamento derivò l'infortunio mortale dal novero di quelle oggetto dell'affidamento.
2.6. Con il secondo motivo del ricorso di cui trattasi i difensori si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo e 589 cod. pen. e di vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori e l'infortunio mortale occorso. Sostengono, in particolare, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'individuazione, da parte dell'imputato, di un'impresa esecutrice dei lavori priva dei requisiti di idoneità e l'evento occorso, posto che, ai sensi dell'art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81 del 2008, graverebbe sul committente, nella sua qualità di garante, la mera verifica ex ante dell'idoneità tecnico- professionale dell'impresa appaltatrice, che, nel caso di specie, risulterebbe, in tesi, attestata dalla riscontrata regolarità formale, contributiva e organizzativa della stessa, senza che assuma rilievo alcuno l'avvenuta verificazione dell'infortunio in quanto, ove la verifica dell'idoneità fosse effettuata con valutazione ex post, si darebbe spazio a forme di responsabilità oggettiva.
2.7. Con il terzo motivo del ricorso gli anzidetti patrocinatori lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 93 d.lgs. n. 81 del 2008 e vizio di motivazione per carenza, in punto di affermata omessa vigilanza, da parte dell'imputato, sull'operato del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
Osservano al riguardo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuto che il TA, nella propria qualità di committente delle opere, avrebbe dovuto verificare, in uno all'idoneità tecnico-professionale dell'impresa designata, anche la puntuale osservanza, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle indicazioni contenute nel POS e nel PSC, senza indicare, tuttavia, la condotta esigibile dal predetto, sì da delineare a suo carico una responsabilità di tipo oggettivo.
2.8. Con il quarto motivo del ricorso de quo i difensori si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo e 589 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza, a carico dell'imputato, di un obbligo di verifica dello stato dei lavori sul cantiere. Assumono al riguardo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente affermata la sussistenza, nei confronti del committente, dell'obbligo indicato, costituendo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui costui non è tenuto a un controllo assiduo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori di cantiere, sicché appare inconferente anche il riferimento, contenuto nell'apparato argomentativo a corredo della decisione, alla possibilità che il soggetto agente si rendesse conto della situazione di pericolo allorquando ebbe accesso ai luoghi nella tarda serata del giorno precedente a quello dell'infortunio mortale.
2.9. Con il quinto motivo del ricorso i difensori del TA lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo e 589 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, in punto di deliberata applicazione della regola di giudizio secondo cui l'imputato era, di fatto, a conoscenza dell'effettivo stato dei lavori. Rilevano in proposito che, con la decisione impugnata, sarebbe stata applicata l'indicata regola di giudizio in assoluta carenza di ragionevoli argomentazioni.
2.10. Con il sesto motivo del ricorso i difensori si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, oltre che per travisamento della prova, in relazione alle deposizioni afferenti alle indicazioni del TA di non abbattere l'albero. Sostengono, in particolare, che, con la decisione della Corte di appello, sarebbero stati illegittimamente ed immotivatamente obliterati il contenuto del verbale di sopralluogo del 29/06/2017 e le risultanze delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi MA SS e FA LO, indicativi dell'esistenza di direttive dell'imputato di non procedere all'abbattimento dell'albero, ponendo in rilievo che tanto aveva comportato un travisamento
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
della prova per omissione e, nel contempo, una valutazione del compendio probatorio contrastante con la regola di giudizio consacrata nell'art. 192 cod. proc. pen., che aveva condotto, a sua volta, alla conferma della pronunzia di condanna resa in primo grado in violazione del principio secondo cui, ai fini dell'affermazione di colpevolezza, è necessaria l'insussistenza di ragionevoli dubbi. Aggiungono, altresì, che l'argomentato sarebbe viziato da contraddittorietà e illogicità manifesta nella parte in cui, da un canto, si afferma che, a seguito del completamento del getto di calcestruzzo funzionale alla realizzazione del muro sul lato est, non sarebbero state impartite puntuali indicazioni ai lavoratori su come proseguire nella realizzazione delle opere e, per altro verso, si assume che il divieto di rimuovere l'albero costituirebbe oggetto di una direttiva "postuma".
2.11. Con il settimo motivo del ricorso in trattazione i patrocinatori del TA lamentano infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di denegata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta aggravante. Rilevano in proposito che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negato un più favorevole bilanciamento delle circostanze sul rilievo che non sarebbe stato effettuato, in favore degli aventi causa dalla vittima, il risarcimento del danno e che non vi sarebbe stata alcuna ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, non tenendo conto, per un verso, della dichiarazione di non aver null'altro a pretendere rilasciata dai familiari della vittima, indicativa dell'intervenuto soddisfacimento delle loro richieste risarcitorie e, per altro verso, della vigenza, nell'ordinamento processuale italiano, del principio secondo cui all'imputato è consentito contestare gli addebiti.
3. Gli avv.ti Elisabetta Busuito e Piergiovanni Junca hanno depositato inoltre, in data 27/02/2026, una memoria difensiva a supporto e integrazione degli argomenti spesi nel ricorso precedentemente proposto nell'interesse di ID TA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi presentati nell'interesse di ED ZI, di AN SI e di ID TA sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ED ZI, con cui il suo difensore lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, comma secondo, e 589 cod. pen., sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente affermata la penale
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
responsabilità del predetto, atteso che non avrebbe avuto rilevanza, nel determinismo dell'evento, la ritenuta inadeguatezza del POS in concreto adottato, in quanto la presenza sul fronte di scavo dell'albero, dal cui cedimento derivò l'infortunio, non avrebbe costituito un pericolo preesistente, consistito nel rischio di una caduta accidentale dello stesso, essendo stata causata quest'ultima da un'azione volontaria, del tutto abnorme, del lavoratore, valsa ad innescare una serie causale autonoma. Ritiene in proposito il Collegio, diversamente opinando, che, con la decisione impugnata, i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione delle indicate disposizioni normative, di cui hanno offerto una lettura in linea con le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò perché si è ritualmente posto in rilievo, per un verso, che, per la concreta morfologia dei luoghi e per lo stato di avanzamento dei lavori, solo la rimozione dell'albero esistente sul margine dell'invaso avrebbe consentito di proseguire nell'attività di scavo e di ultimare le opere e, per altro verso, che il POS nulla prevedeva al riguardo e che non era stata ordinata la sospensione delle attività sul cantiere in attesa dell'intervento di altra impresa dotata delle competenze necessarie. Orbene, a fronte di una situazione caratterizzata da omissioni organizzative tali da lasciare il lavoratore privo di direttive e, quindi, libero di assumere iniziative imprudenti, non è consentito ascrivere l'occorso alla condotta tenuta dal predetto, ritenendola connotata da un'abnormità valevole a recidere il nesso causale tra il comportamento omissivo del datore di lavoro e l'evento. E invero, la Suprema Corte ha, da tempo, enunciato il principio secondo cui «In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia» (in tal senso: Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2013, [...], Rv. 284237-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, [...], Rv. 281748-01, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, [...], Rv. 280914- 01, Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275017-01 e Sez. 4, n.15124 del 13/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269603-01).
3. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso de quo, con cui il difensore si duole di vizio di motivazione per carenza, in punto di affermata colpevolezza dell'imputato, assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe erroneamente sostenuto che la direttiva di non abbattere l'albero, quand'anche effettivamente impartita ai lavoratori, non avrebbe potuto colmare le gravi lacune riscontrate nel POS, ritenute, in uno a quelle riguardanti il PSC, causative dell'evento, senza che fossero, tuttavia, indicate le ragioni per cui le stesse risulterebbero sufficienti a concretizzare l'antecedente necessario della
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
condotta imprudente e il motivo per cui non potesse dirsi idonea a neutralizzarne la portata la prova dell'avvenuta comunicazione ai prestatori d'opera della menzionata direttiva. Osserva il Collegio che l'impianto argomentativo a corredo della decisione impugnata, contrariamente a quanto dedotto, esplicita, in maniera compiuta, le ragioni per cui le lacune riscontrate nel POS sono state giudicate l'antecedente necessario dell'imprudente condotta omissiva tenuta dal datore di lavoro, essendosi posto in rilievo, con chiarezza, che nel documento in oggetto, della cui predisposizione la normativa antinfortunistica fa carico al datore di lavoro, non erano contenute indicazioni di sorta in ordine al punto di inizio dello scavo, non erano in alcun modo disciplinate le fasi della sua realizzazione e, ciò che più rileva, non era fatta menzione della presenza di un grosso albero nelle immediate adiacenze di uno dei fronti di scavo. Orbene, a fronte di un vuoto contenutistico del POS di così ampia portata non può ragionevolmente contestarsi la mancata correlazione delle ravvisate lacune con il verificarsi dell'infortunio in cui purtroppo trovò la morte il giovane lavoratore, costituendo l'occorso la naturale e prevedibile conseguenza della mancata regolamentazione delle fasi in cui avrebbe dovuto articolarsi l'attività lavorativa sul cantiere. Nel contempo, nell'apparato motivazionale in oggetto si è congruamente evidenziato che l'eventuale successiva comunicazione ai lavoratori della direttiva orale di non abbattere l'albero dal cui cedimento derivò l'infortunio - rimasta, peraltro, indimostrata - non sarebbe valsa a neutralizzare la valenza della riscontrata condotta omissiva nel determinismo dell'evento, rimarcandosi che quest'ultima aveva determinato, di per sè, una censurabile approssimazione nell'individuazione delle attività da compiere sul cantiere e delle concrete modalità del loro espletamento.
4. Privo di pregio è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AN SI, con cui il suo difensore lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo, 41, comma secondo e 589 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'imputato e l'evento, sostenendo, da un canto, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente affermata la penale responsabilità del predetto, in quanto gli si sarebbe ascritta la mancata valutazione delle peculiarità del cantiere al momento della elaborazione del PSC e l'omessa verifica dell'idoneità del POS nella parte relativa alla valutazione dei rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di scavo, a dispetto del fatto che al punto 4.7 del PSC fosse prescritto ai lavoratori di non compiere operazioni o manovre non di propria competenza o che potessero pregiudicare la sicurezza propria o altrui e che nell'aggiornamento a tale documento fosse inserito il diagramma di Gantt, contenente il cronoprogramma delle diverse lavorazioni e aggiungendo, dall'altro, che si sarebbe erroneamente collegato l'infortunio occorso al tipo di lavori in corso di svolgimento, senza tener conto del fatto che la rimozione dell'albero,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
generativa di un rischio del tutto eccentrico rispetto al processo lavorativo, era ascrivibile, per esplicita ammissione dell'operaio KU EZ, ad un'autonoma iniziativa dei lavoratori, dagli stessi assunta in violazione di quanto convenuto e verbalizzato nella riunione del 29/06/2017, oltre che delle direttive impartite dal coimputato ID TA. Ritiene il Collegio che le doglianze fatte valere con il motivo in oggetto non colgano nel segno, in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle evocate disposizioni normative, corredando, peraltro, la decisione assunta di un apparato argomentativo lineare, coerente e tutt'altro che illogico. Si osserva in proposito che l'imputato, in qualità di coordinatore per l'esecuzione delle opere, è stato ritenuto penalmente responsabile per avere elaborato un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che non teneva conto delle specificità del cantiere e per non aver appurato l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa di cui era titolare ED ZI, mercè la verifica della coerenza dello stesso con il piano predisposto in prima persona e l'accertamento dell'adeguamento di quest'ultimo alle modifiche intervenute nel corso dei lavori, posto che non erano state rilevate né la mancanza di valutazione dei rischi connessi all'esecuzione dei lavori di scavo, né l'assenza di considerazioni circa le misure di sicurezza da adottare per rimuovere l'albero di grosse dimensioni presente sul fronte dello
scavo.
Al riguardo, è d'uopo evidenziare che l'Allegato XV, richiamato dall'art.91, comma 1, lett. a), d.lgs. n.81 del 2008, descrive i «Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili» e stabilisce, al punto 2.1.2.3, lett. c), che il piano di sicurezza e coordinamento deve necessariamente contenere una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze». La gestione del rischio inerente all'ambiente di lavoro è, quindi, demandata, nei cantieri in cui è prevista la presenza, ancorché non contemporanea, di più imprese esecutrici, anche al coordinatore per l'esecuzione delle opere. Tale figura di garante è prescritta dall'art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, in adempimento dell'obbligo di nomina previsto, a carico del committente, dalla stessa disposizione. D'altro canto, è a dirsi che il rischio inerente all'ambiente di lavoro è espressamente distinto da quelli specifici, propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Con precipuo riguardo ai rischi rispetto ai quali l'Allegato XV prevede l'opera di coordinamento tra imprese, la normativa evidenzia, in primis, che i rischi inerenti all'area e all'organizzazione del cantiere sono altra cosa rispetto al rischio interferenziale e, inoltre, quest'ultimo viene in rilievo solo se vi sono effettive interferenze tra le lavorazioni.
che
Per quanto riguarda, poi, il rapporto con altri garanti, deve porsi in rilievo che le funzioni e i compiti normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per l'esecuzione delle opere
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 313aee6dfc3349cf
sono stati delineati con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE), nell'ambito di una più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità collegate alle prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Si è prevista quindi, accanto a quella del committente, l'anzidetta figura, per consentire al primo di delegare a soggetti qualificati funzioni e responsabilità di progettazione e di coordinamento, implicanti particolari competenze tecniche, altrimenti su di lui ricadenti. Ne consegue che la definizione dei compiti e della correlata sfera di responsabilità discende, per un verso, dalla funzione generale di alta vigilanza che la legge demanda al committente e, per altro verso, dallo specifico elenco di obblighi, in origine contenuto nell'art. 5 d.lgs. n. 464 del 1996 e attualmente trasfuso nell'art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'infortunato era un lavoratore che operava all'interno dell'area di cantiere e, precisamente, su un fronte di scavo ove era in corso di rimozione un grosso albero, sicché era d'uopo verificare se il coordinatore per l'esecuzione delle opere avesse adeguatamente gestito il rischio lavorativo inerente all'ambiente in cui dovevano essere effettuati gli interventi, adempiendo all'obbligo, previsto nell'Allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008, di segnalare gli alberi nel PSC. Orbene, nella pronunzia impugnata si è evidenziato che il piano di sicurezza e coordinamento (alla cui redazione era tenuto il coordinatore per l'esecuzione delle opere) risultava strutturato in conformità a un format prestabilito, che conteneva la valutazione di un rischio da investimento, di fatto insussistente, correlato al transito di mezzi, che non teneva conto dell'effettiva morfologia dei luoghi in cui era allocato il cantiere e che non era stato medio tempore adeguato all'evolversi dei lavori che, nel caso specifico, rendevano necessaria la rimozione di un albero piantumato in adiacenza allo scavo. Nella decisione della Corte territoriale si è, altresì, posto in rilievo che l'anzidetto documento non risultava coordinato con il piano operativo di sicurezza (POS), circostanza di cui l'imputato è, all'evidenza, responsabile. Deve, quindi, concludersi che, a fronte di una situazione caratterizzata da omissioni organizzative di tale rilievo, si sia correttamente ritenuta sussistente la rilevanza causale della condotta del SI rispetto al verificarsi dell'evento. Analogamente, in presenza di vuoti regolamentari di così allarmante impatto, valsi a lasciare il lavoratore libero di assumere iniziative inappropriate e di improvvisare manovre imprudenti, deve escludersi, in radice, l'ascrivibilità dell'occorso alla sua condotta. Tanto detto, deve aggiungersi che non si ravvisano neanche i denunziati vizi motivazionali, essendosi già puntualmente evidenziato, in sede di scrutinio del secondo motivo del ricorso azionato nell'interesse di ED ZI, che la presunta comunicazione ai lavoratori di una successiva direttiva orale di non abbattere l'albero - rimasta, invero, indimostrata - non sarebbe valsa a porre nel nulla la valenza causale della condotta omissiva ascrivibile al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
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5. Destituito di fondamento è, poi, il secondo motivo del ricorso in trattazione, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 69 e 133 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di denegata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta aggravante, rilevando che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negato un più favorevole bilanciamento delle circostanze sul rilievo che non sarebbe stato effettuato il risarcimento del danno in favore degli aventi causa dalla vittima e che non vi sarebbe stata alcuna ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, senza tener conto, da un canto, della dichiarazione di non aver null'altro a pretendere rilasciata dai familiari dell'operaio infortunatosi, indicativa dell'intervenuto soddisfacimento delle loro richieste risarcitorie e, d'altro canto, della vigenza, nell'ordinamento processuale italiano, del principio secondo cui all'imputato è consentito contestare gli addebiti. Ritiene in proposito il Collegio che il bilanciamento delle circostanze operato dalla Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto, sia stato motivato in maniera adeguata e tutt'altro che illogica, oltre che aderente all'ermeneusi della citata disposizione sostanziale, essendosi posto in rilievo che, per la concreta gravità dei fatti e per l'entità della pena in astratto comminata in relazione al delitto per cui v'era stata condanna, appariva giustificato il mero contenimento dell'incremento sanzionatorio collegato al riconoscimento dell'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica, attuato mercè la concessione delle attenuanti generiche e la valutazione degli anzidetti accidentalia delicti in termini di equivalenza. D'altro canto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (in tal senso: Sez. 5, n. 33114 dell'08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02).
6. Manifestamente infondato è, ancora, il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ID TA, con cui i suoi difensori lamentano violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 589 cod. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, rilevando che, con la decisione della Corte di appello di Genova, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente ritenuto che ricorresse tale elemento, atteso che l'infortunio si sarebbe, in tesi, verificato per effetto dello svolgimento, d'iniziativa dell'operaio, di un'attività - l'abbattimento dell'albero esistente in loco - abnorme ed esorbitante dalle mansioni conferitegli, cui, peraltro, quest'ultimo non avrebbe dovuto attendere anche per il
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divieto impostogli dall'imputato, sicché risulterebbe irrilevante la violazione della normativa antinfortunistica in concreto riscontrata, neppure specificamente funzionale alla prevenzione di incidenti del tipo di quello occorso e inconferente l'evocazione dell'orientamento di giurisprudenza secondo cui va esente da responsabilità solo il datore di lavoro che abbia adottato misure idonee a prevenire anche eventi ascrivibili a negligenza del lavoratore. Ritiene il Collegio che, anche in tal caso, le doglianze fatte valere con il motivo di ricorso in trattazionenon colgano nel segno. Si osserva al riguardo che ID TA ha rivestito, nella vicenda in oggetto, la qualifica di committente delle opere, nonché, per averla formalmente assunta, anche quella di responsabile dei lavori. Orbene, il disposto dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, rubricato "Definizioni", delinea, tra le altre, le figure del committente e del responsabile dei lavori, stabilendo che: «Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione...; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto........... Il disposto dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 sancisce, inoltre, che «La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e)". Da ultimo, il già citato Allegato XV, cui fa richiamo l'art. 91, comma 1, lett. a), d.lgs. n.81 del 2008, stabilisce, al punto 2.1.2.3, lett. c), che il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze". Tale essendo il quadro normativo di riferimento, si rileva che la Corte di appello, in maniera tutt'altro che illegittima e con argomentato nient'affatto illogico, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta del committente/responsabile dei lavori e l'evento in ragione della disposta esecuzione di uno scavo, da realizzare all'interno di un giardino ove era piantato, e, pertanto, avrebbe dovuto essere rimosso, un albero di grosse dimensioni, senza che fosse stato previamente valutato il rischio connesso all'area di lavoro. Al riguardo giova richiamare il principio, da tempo, enunciato da questa Suprema Corte, secondo cui «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente, perché, inerendo all'ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice» (in tal senso: Sez. 4, n. 5802 del 29/01/2021, Parte civile c/Cribari, Rv. 280925- 01).
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 313aee6dfc3349cf
Per altro verso, deve evidenziarsi che la previsione di un dovere di verifica del puntuale adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica investe il responsabile dei lavori della titolarità di una posizione di garanzia, relativa ai prestatori d'opera, coesistente con quella del coordinatore. Tanto rende evidente che, laddove come nel caso di specie - risultino accertate plurime violazioni degli obblighi imposti al coordinatore dalla normativa antinfortunistica ed emerga, altresì, che il committente delle opere/responsabile dei lavori abbia assunto iniziative concrete, impartendo direttive ai lavoratori, diviene ascrivibile anche al predetto quel comportamento omissivo già valutato rilevante ai fini della causazione dell'evento. Né può ritenersi, per quanto posto in rilievo in occasione dello scrutinio del primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del coimputato ED ZI e del primo motivo del ricorso azionato nell'interesse dell'altro coimputato AN SI, che l'incidente mortale si sia verificato per effetto di una condotta anomala del lavoratore, costituendo l'imprudenza di quest'ultimo conseguenza diretta della violazione di norme prevenzionistiche e non essendo il suo operato connotato da abnormità tale da recidere il nesso causale riscontrato tra il comportamento del committente/responsabile dei lavori e l'occorso.
7. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso de quo, con cui i difensori si dolgono di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo e 589 cod. pen. e di vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori e l'infortunio mortale verificatosi, sostenendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente affermata la rilevanza, nel determinismo dell'occorso, di una selezione erronea del soggetto deputato alla realizzazione dell'opera, in quanto, ex art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81 del 2008, graverebbe sul committente la mera verifica ex ante dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa designata, che, nel caso di specie, risulterebbe attestata dalla riscontrata regolarità formale, contributiva e organizzativa della medesima. Ritiene in proposito il Collegio che i giudici del merito abbiano correttamente ancorato la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento anche alla scelta, effettuata dal primo, di un'impresa esecutrice dei lavori inidonea, argomentando l'asserto in maniera puntuale e tutt'altro che illogica. E invero, nell'impianto motivazionale a corredo della decisione si è posto in rilievo che la realizzazione dello scavo, da eseguirsi in uno spazio assai ridotto ed implicante una difficoltosa attività di demolizione, il contestuale stoccaggio dei materiali di risulta e la rimozione di un albero posto lungo un margine dell'invaso a realizzarsi, avrebbe richiesto un'attenta selezione dell'impresa appaltatrice, implicante la doverosa verifica, da effettuarsi ex ante, della disponibilità di maestranze qualificate e di un'adeguata organizzazione di mezzi (così alle pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata). Si è, quindi, logicamente concluso, facendo, peraltro, corretta applicazione, anche sotto
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tale profilo, delle evocate disposizioni sostanziali, che l'omessa effettuazione di una ragionata selezione dell'impresa cui conferire l'incarico, attestata indirettamente dal dichiarato del teste FA LO e da quanto sostenuto dallo stesso imputato, aveva ulteriormente inciso nel determinismo dell'evento. D'altro canto, costituisce principio consolidato nella subiecta materia quello secondo cui <<In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;
b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori» (così: Sez. 3, n. 2329 del 20/01/1992, [...], Rv. 189173-01).
8. Del tutto destituito di fondamento è, poi, il terzo motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 93 d.lgs. n. 81 del 2008 e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta omessa vigilanza sull'operato del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, assumendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente sostenuto che il TA, in qualità di committente delle opere, avrebbe dovuto verificare, in uno all'idoneità tecnico-professionale dell'impresa designata, anche la puntuale osservanza, da parte del coimputato AN SI, delle indicazioni contenute nel POS e nel PSC, senza indicare, tuttavia, la condotta esigibile dal primo, sì da delineare a suo carico una responsabilità di tipo oggettivo. Ritiene il Collegio che la doglianza fatta valere con il presente motivo di ricorso non colga nel segno. Ciò perché la disposizione antinfortunistica che si è ritenuta violata dai giudici di merito prevede che il responsabile dei lavori, ove risulti designato anche il coordinatore per l'esecuzione degli stessi, non è, per ciò solo, esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1 e 92, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e). La previsione "a monte" di un dovere di verifica della puntuale osservanza, da parte del designato, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica investe infatti - come detto - il responsabile dei lavori della titolarità di una posizione di garanzia rispetto ai lavoratori, coesistente con quella propria del coordinatore. D'altro canto, non può sostenersi che, nel caso di specie, non sia stata indicata la condotta esigibile con riguardo all'obbligo di vigilanza sull'operato del designato, sì da delineare, nei confronti dell'imputato, una forma di responsabilità oggettiva. E invero, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato che il predetto, nei giorni che precedettero l'accaduto, si presentò in più occasioni sul cantiere, installato nel giardino della
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR SA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 313aee6dfc3349cf
propria abitazione, di ritorno dalla località balneare in cui stava trascorrendo le vacanze, sicché era da lui direttamente percepibile la situazione di pericolo ingenerata dall'effettuanda rimozione dell'albero esistente sul margine dello scavo, non foss'altro che per l'interessamento al concreto procedere dei lavori costantemente manifestato (così, segnatamente, a pag. 18 della sentenza oggetto d'impugnativa). Deriva da ciò l'insussistenza del dedotto vizio motivazionale e, prim'ancora, della prospettata violazione di legge, avendo i giudici di merito fatto applicazione delle evocate disposizioni normative in conformità all'ermeneusi che di esse offre da tempo questa Suprema Corte.
9. Manifestamente infondati sono, ancora, il quarto e il quinto motivo del ricorso in trattazione, con i quali ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma secondo e 589 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza, a carico dell'imputato, di un obbligo di verifica dello stato dei lavori sul cantiere e di deliberata applicazione della regola di giudizio secondo cui il predetto era, di fatto, a conoscenza dell'effettivo stato dei lavori, sostenendo, da un canto, che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, costui non sarebbe tenuto a un controllo assiduo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori e, d'altro canto, che la regola di giudizio indicata sarebbe stata indebitamente applicata, in assenza di elementi probatori in tal senso. Ritiene in proposito il Collegio che neppure le doglianze fatte valere con i motivi di ricorso in oggetto siano meritevoli di positivo apprezzamento. Si osserva, infatti, che la Corte di appello di Genova, contrariamente a quanto dedotto, non ha fondato la decisione di condanna sulla ritenuta sussistenza, a carico dell'imputato, nella sua veste di committente delle opere, di un obbligo di verifica dello stato dei luoghi, ma l'ha, invece, ancorata, in linea con le argomentazioni del giudice di primo grado (vedansi, in proposito, le pagg. 44 e 47 della sentenza del Tribunale di Genova), alla circostanza che costui avesse assunto anche l'ulteriore qualifica di responsabile dei lavori, ingerendosi sistematicamente nella loro concreta esecuzione. D'altro canto, va rimarcato che non assume rilievo, ai fini di specifico interesse, la regola di giudizio alla stregua della quale si sarebbe, in tesi, affermata la conoscenza, da parte dell'imputato, dello stato dei lavori sul cantiere, atteso che - come già chiarito in sede di disamina del terzo motivo del presente ricorso- la Corte territoriale, nel proprio ordito motivazionale, non ha fatto riferimento all'effettiva conoscenza dello stato dei lavori da parte del TA, ma ha evidenziato, piuttosto, la percepibilità, da parte sua, dei rischi correlati, desumendola da una pluralità di elementi che ha avuto, poi, cura di indicare puntualmente. Così decidendo, i giudici del merito si sono conformati, all'evidenza, all'autorevole insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «In tema di prevenzione
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degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini» (in tal senso: Sez. 4, n. 10608 del 04/12/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255282-01).
10. Inammissibile è, poi, il sesto motivo del ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, oltre che per travisamento della prova, in relazione alle deposizioni afferenti alle indicazioni del TA di non abbattere l'albero, sostenendo che, con la decisione impugnata, sarebbero state illegittimamente ed immotivatamente obliterati il contenuto del verbale di sopralluogo del 29/06/2017 e le risultanze delle dichiarazioni dei testi MA SS e FA LO, indicativi dell'esistenza di direttive dell'imputato in tal senso, aggiungendo che ciò aveva comportato un travisamento della prova per omissione e, nel contempo, una valutazione del compendio probatorio contrastante con la regola di giudizio consacrata nell'art. 192 cod. proc. pen., che aveva condotto alla conferma della pronunzia di condanna di primo grado in violazione del principio secondo cui, per l'affermazione di colpevolezza, è necessaria l'insussistenza di ragionevoli dubbi e assumendo, infine, che l'argomentato a corredo della decisione risulterebbe viziato anche da contraddittorietà e illogicità manifesta nella parte in cui, da un canto, si è affermato che, a seguito del completamento del getto di calcestruzzo funzionale alla realizzazione del muro sul lato est, non sarebbero state impartite puntuali indicazioni ai lavoratori su come proseguire nella realizzazione delle opere e, per altro verso, si è sostenuto che il divieto di rimuovere l'albero costituirebbe oggetto di una direttiva "postuma". Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso in disamina sia inammissibile nella parte in cui, con le deduzioni articolate, si lamenta un supposto travisamento della prova per omissione e la presunta violazione del principio secondo cui, per l'affermazione di colpevolezza, è necessaria l'insussistenza di ragionevoli dubbi. Ciò perché tali doglianze non furono prospettate, illo tempore, al giudice di appello, circostanza che ne preclude la deduzione in questa sede, costituendo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, [...], Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [...], Rv. 255577-01).
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D'altro canto, con precipuo riguardo al vizio motivazionale del travisamento della prova, la Suprema Corte ha altresi affermato che «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269217-01). Residua la lamentazione fondata sulla supposta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo alla quale è sufficiente rilevare che non è dato riscontrare i vizi dedotti a fronte di un apparato argomentativo in cui, per un verso, si è posto in rilievo che le maestranze operavano in una situazione caratterizzata da gravissime omissioni organizzative e, per altro verso, si è sostenuto che non risultava idonea a sanare le criticità riscontrate la "direttiva postuma che si assumeva fosse stata impartita ai lavoratori dal responsabile dei lavori.
11. Privo di pregio è, infine, il settimo motivo del ricorso in trattazione, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 133 cod. pen. e di vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di denegata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta aggravante, assumendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negato un diverso e più favorevole bilanciamento delle circostanze sul rilievo che non sarebbe stato risarcito il danno agli eredi dell'operaio deceduto e non vi sarebbe stata ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, senza, però, tener conto della dichiarazione di non aver null'altro a pretendere rilasciata dai familiari della vittima e della vigenza, nell'ordinamento processuale italiano, del principio del "ne tenetur se detegere". Ritiene il Collegio che valgano al riguardo le considerazioni già effettuate in sede di disamina del secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AN SI, atteso che l'operato bilanciamento delle circostanze risulta motivato dalla Corte di appello logicamente e in conformità all'interpretazione che dell'evocata disposizione offre la giurisprudenza di legittimità, essendosi evidenziato che giustificavano il mero contenimento dell'aumento di pena, realizzato mediante la concessione delle attenuanti generiche e la valutazione delle stesse in termini di equivalenza alla riconosciuta aggravante, la concreta gravità dei fatti e la non lieve entità della sanzione in astratto comminata dal legislatore in relazione al delitto per cui v'era stata condanna.
12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti di
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sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore AR SA
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II Presidente
EUGENIA SERRAO
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