Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d. lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. (Fattispecie in tema di cambiali).
Commentari • 2
- 1. Falsifica il testamento olografo: Non sussiste il reato di truffa.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 maggio 2022
Con la sentenza in argomento, la corte di appello di Napoli ha affermato che la falsificazione di un testamento olografo integra il solo reato previsto dall'art. 491 c.p., non anche il reato di truffa. E ciò in quanto dal momento al fine di ritenere sussistente il reato di truffa è necessario un atto dispositivo della persona offesa indotto dagli artifici e dai raggiri posti in essere dall'imputato. Corte appello Napoli sez. III, 04/03/2022, (ud. 07/02/2022, dep. 04/03/2022), n.2066 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza appellata Pu. An. veniva riconosciuta colpevole del delitto di falsità materiale commessa dal privato in testamento olografo e truffa e, …
Leggi di più… - 2. Falso testamento non costituisce truffa (Cass. 15666/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 26812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26812 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
2 6 8 1 2/ 1 6 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Grazia Lapalorcia Presidente U.P. 10.2.2016 19 dott.ssa Maria Vessichelli Sentenza N. Eurico dott. Vittorio Stanislao Scarlini R.G.N. 31900/2015 dott. Alfredo Guardiano - Relatore - dott. Luca Pistorelli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MI NE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Catanzaro il 21.4.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO :
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 24.6.2013, aveva condannato MI NE alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno derivante da reato, in relazione al delitto di cui agli artt. 485, 491 e 81, cpv., c.p., per avere contraffatto sette cambiali apponendovi falsamente la sottoscrizione di RI SC.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Pietro Borello, del Foro di Lamezia Terme, lamentando violazione di legge in ordine all'art. 485, c.p., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, da un lato ha omesso di fornire risposta al rilevo difensivo, prospettato nei motivi di appello, volto a far valere la mancanza di prova in ordine alla riconducibilità della contestata contraffazione al MI (che solo una perizia avrebbe potuto accertare), il quale si è limitato a fare uso delle false cambiali, consegnandole a De ZI NT, dall'altro, che le cambiali false erano improduttive di effetti giuridici nei confronti del RI, in quanto la relativa circolazione era stata bloccata dalla proposizione della querela e dall'intervenuto sequestro.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
4. Preliminarmente vanno svolte alcune brevi osservazioni in ordine all'eventuale incidenza sul caso in esame dell'intervenuta abrogazione dell'art. 485, c.p., da parte dell'art. 1, lett. a), d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
7. L'art. 2, co. 1, lett. d), d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 491, c.p. ("Documenti 2 equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena"), secondo cui "Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso". Secondo la nuova formulazione dell'art. 491, c.p., la cui rubrica è ora intitolata "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito", invece, "Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso". Non costituendo più reato la falsità in scrittura privata, in conseguenza della citata abrogazione dell'art. 485, c.p., che, non a caso, non più richiamato nel disposto dell'art. 491, co. 1, c.p., occorre chiedersi come vada interpretata tale ultima previsione normativa di nuovo conio, nel momento in cui, da un lato, tra "le falsità prevedute dagli articoli precedenti”, non possono essere 3 ricomprese quelle originariamente previste dall'art. 485, c.p. (perché abrogato); dall'altro, appare indiscutibile la natura di scritture private del testamento olografo, della cambiale e di ogni altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. Orbene, l'interpretazione logico-sistematica del nuovo dato testuale, consente di affermare che, limitatamente a quelle previste dall'art. 491, co. 1, c.p., la falsificazione delle scritture private costituisce ancora reato se commessa "al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno". Depone in questo senso innanzitutto il nuovo titolo della rubrica, da cui si evince che il contenuto precettivo della norma è destinato a disciplinare, non tanto l'estensione della pena prevista dagli artt. 476, 482 e 489, c.p., ad alcune categorie di documenti privati equiparati agli atti pubblici (come in passato), quanto, piuttosto, ex novo l'attività di falsificazione ovvero di utilizzazione dei suddetti documenti, frutto di falsificazione (testamento olografo, cambiale, titoli di credito). Ciò appare evidente alla luce del nuovo contenuto della norma, che sottopone alle pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476, c.p., e nell'art. 482, c.p., ovvero alla pena prevista dall'art. 489, c.p., per l'uso di un atto pubblico falso, nel caso di mera utilizzazione della scrittura privata da altri falsificata, l'attività di falsificazione (da intendersi nel duplice, tradizionale significato, alternativo, di contraffazione o di alterazione) ovvero di utilizzazione degli atti innanzi indicati, ove commessa in una delle forme previste dagli articoli collocati, nell'ordine del codice, prima dell'art. 491, c.p., ad eccezione di quelle un tempo contemplate dall'art. 485, c.p., ormai espunto dall'ordinamento giuridico, purché il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. L'effetto abrogativo dell'art. 485, c.p., va pertanto precisato nel senso che esso opera nei confronti di tutte le scritture private diverse da quelle contemplate nell'art. 491, co. 1, c.p., nella sua nuova formulazione, nonché nei confronti di queste ultime in tutti i casi in cui l'attività di falsificazione non sia sorretta dal dolo specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: alla luce della intervenuta sostituzione dell'art. 491, c.p., da parte dell'art. 2, co. 1, lett. d), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l'avvenuta abrogazione dell'art. 485, c.p., disposta dall'art. 1, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non ha determinato il venir meno della rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero di utilizzazione dell'atto falso), avente ad oggetto le particolari scritture private di cui all'art. 491, co. 1, c.p. (testamento olografo;
cambiale; titoli di credito), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, ad eccezione dell'art. 485, c.p., perché abrogato, purché il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Tale è appunto la condotta per la quale il MI ha riportato condanna, avendo egli contraffatto sette cambiali, dell'importo complessivo di 24.000,00 euro, apparentemente ottenute in suo favore da RI SC(il quale, invece, ha negato di averle rilasciate, presentando querela), che lo stesso MI ha utilizzato in suo vantaggio, consegnandole a De ZI NT, come 5 rilevato dalla corte territoriale, "quale corrispettivo per l'esecuzione di alcuni lavori presso un fabbricato di Falena". Non potendosi, dunque, ritenere abrogato il delitto per cui il MI ha riportato condanna, non resta che affrontare le questioni poste dal ricorrente. Orbene ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Con esso, infatti, il ricorrente espone censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). 6 A D'altro canto le censure formulate appaiono anche manifestamente infondate e meramente reiterative delle doglianze formulate in appello. Da un lato, infatti, la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha sciolto ogni dubbio sulla possibilità di attribuire con assoluta certezza la contraffazione delle cambiali all'imputato, richiamandosi non solo ai risultati della consulenza grafologica, ma anche al dato inoppugnabile della apposizione sulle cambiali in qualità di beneficiario "del nome dell'imputato (e, in un caso di un suo creditore)", il citato De ZI, al quale l'imputato le aveva consegnate a pagamento di un suo debito, circostanza che "dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione del MI alla contraffazione", in quanto rispondente ad un suo specifico interesse patrimoniale: la (fraudolenta) estinzione del suo debito (cfr. in tema di responsabilità per reato di falso nel caso di apposizione sul documento di dati falsi ovvero della fotografia dell'imputato non corrispondente al formale intestatario del documento, Cass., sez. V, 26.3.1987, n. 8101, rv. 176364; Cass., sez. V, 26/11/2010, n. 1923). D'altro lato, appare evidente che il blocco della circolazione delle cambiali cui fa riferimento l'imputato, costituisce un mero post factum, non incidente sulla consumazione del reato, già perfetto nel momento in cui si è svolta l'attività di falsificazione finalizzata ad arrecare un vantaggio al soggetto agente (nel caso in esame l'estinzione del debito del MI nei confronti del creditore De ZI), non essendo necessario, per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 491, c.p., che il vantaggio per l'autore del reato o il danno per i terzi si siano effettivamente verificati. 7 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10.2.2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Wh DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 28 GIU 2016 IL FUNZIONAR GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise arjun