Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
Integra il delitto di concussione il costruttore il quale, nell'ambito della realizzazione di un intervento di edilizia convenzionata, condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione da parte dell'acquirente avente i requisiti per essere inserito nelle apposite graduatorie di una somma maggiore rispetto a quella dovuta ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie o varianti con quest'ultimo concordate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2012, n. 33155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33155 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
M 33 1 55/ 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1050 NT S. Agrò -Relatore UP - 12/06/2012 Giovanni Conti Anna Petruzzellis R.G.N. 50334/2011 Emanuele Di Salvo Ercole Aprile ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nei confronti di CC VI IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2011 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tindari Baglione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per lo CC l'avv. Raffaele Quarta, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 21 giugno 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, appellata da VI IU CC, assolveva il medesimo, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal delitto di Ir concussione contestatogli per avere il medesimo, quale incaricato di un pubblico servizio essendo titolare di una impresa che aveva stipulato con il Comune di Molfetta una convenzione esecutiva di un programma di edilizia convenzionata, indotto MI De CH e HI UZ, aspiranti acquirenti di uno degli alloggi, a consegnargli una somma in nero, pari a lire 110 milioni, in aggiunta al prezzo calcolato secondo convenzione.
2. Osservava la Corte di appello, applicando i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 15690 del 25/03/2009, su ricorso del medesimo Imputato, e con riferimento ad analoga vicenda riguardante come persona offesa tale NT CC, che ai fini della configurabilità del delitto di concussione occorreva che la condotta del costruttore fosse realizzata nei confronti di un soggetto inserito nelle apposite graduatorie formate dal Comune ai fini dell'accesso alle facilitazioni relative alla edilizia convenzionata, situazione che non ricorreva nel caso di specie, posto che i coniugi De CH-UZ non erano collocati in una simile graduatoria, per il fatto che il Comune di Molfetta non ne aveva mai costituita alcuna.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo la violazione di legge penale ed affermando che la Corte di appello aveva erroneamente interpretato il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza (di annullamento con rinvio della sentenza assolutoria dello CC con riferimento alla vicenda relativa alla posizione della p.o. CC nel parallelo processo); osservando al riguardo che anche in tale precedente risultava pacificamente che il Comune di Molfetta non aveva mai predisposto la formazione di una vera e propria graduatoria, con la conseguenza che se tale dato fosse stato dirimente, la Corte di cassazione non avrebbe annullato con rinvio la sentenza assolutoria della Corte di appello ma avrebbe rigettato il ricorso del pubblico ministero. In realtà, ciò che contava era che le attuali persone offese (come nel precedente processo il CC) erano inserite in un elenco di persone aventi i requisiti richiesti dalla legge per le facilitazioni relative alla edilizia convenzionata, e che l'inserimento in tale elenco, pur in mancanza di una formale graduatoria, imponeva allo CC, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, di trasmettere al Comune il preliminare di vendita recante il nominativo dell'acquirente, in modo da permettere all'amministrazione comunale di esprimere il consenso alla stipula degli atti definitivi una volta accertati tutti i requisiti indicati nella Convenzione. яя Analoga vicenda, sempre riguardante il Comune di Molfetta, era stata del resto definita dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8907 del 2008, imp. De Palma, con la quale era stata riconosciuta la sussistenza del reato di concussione.
4. Ha depositato memoria difensiva l'avv. Raffaele Quarta in data 4 giugno 2012, con la quale si contestano le argomentazioni contenute nel ricorso e comunque si deduce che risultava documentato in atti che l'impresa aveva effettuato lavori extra, concordati con gli acquirenti, il che costituiva circostanza che, sempre secondo la sentenza della Corte di cassazione, impediva la configurabilità del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre innanzi tutto prendere in considerazione la sentenza di questa Corte del 14 aprile 2009, relativa al procedimento in cui è stato implicato lo CC per analoga vicenda, riguardante come persona offesa NT CC, dato che questo precedente è stato invocato dal ricorrente a fondamento dell'assunto di infondatezza del ricorso del pubblico ministero. In questa sentenza si afferma il seguente principio di diritto: nel caso di edilizia convenzionata, la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di somma maggiore di quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate, integra il delitto di concussione». Il riferimento fatto in tale sentenza all'inserimento nelle "apposite graduatorie", quale presupposto del reato, è stato inteso dal ricorrente come dato formale imprescindibile ai fini della configurabilità della condotta concussiva;
sicché, non avendo il Comune di Molfetta mai approvato simili graduatorie, il reato dovrebbe ritenersi non sussistere. Va rilevato che la richiamata sentenza dava per scontata l'approvazione da parte del Comune di Molfetta di una graduatoria degli aspiranti all'accesso delle facilitazioni previste per l'accesso all'edilizia convenzionata, mentre, a quanto risulta, detto Comune in realtà non aveva mai approvato una simile graduatoria, e tale è la situazione che contraddistingue anche la presente vicenda, come risulta dalla nota in data 22 settembre 2009 del dirigente del Settore Territorio del predetto Comune. дя 3. Ci si deve quindi interrogare sulla effettiva imprescindibilità di tale presupposto formale ai fini del rispetto da parte del costruttore delle disposizioni in tema di edilizia convenzionata. Al riguardo va considerato che lo CC aveva sottoscritto una convenzione con il Comune di Molfetta in base alla quale egli era tenuto a praticare agli acquirenti degli alloggi il prezzo convenzionato, e proprio in base a tale previsione egli godeva di benefici in termini di oneri concessori sensibilmente ridotti a quelli ordinari. E' vero che, sempre secondo la convenzione, gli aspiranti all'acquisto degli alloggi avrebbero dovuto essere individuati dal Comune in base ad apposita graduatoria, ma, in mancanza di questa, il costruttore non era abilitato a vendere gli alloggi medesimi al prezzo del libero mercato, perché, ciò facendo, avrebbe indebitamente locupletato i benefici economici derivanti dalla convenzione. Tanto risulta del resto da una specifica previsione della convenzione, in base alla quale «Gli alloggi oggetto del presente contratto non possono essere alienati ad alcun titolo, subito dopo la costruzione, ad altri soggetti se non quelli individuati dal Comune>. In mancanza dell'approvazione della graduatoria, dunque, il costruttore avrebbe dovuto trasmettere al Comune il contratto preliminare stipulato con l'acquirente al prezzo calmierato, salva l'approvazione comunale. Ciò è appunto quanto precisa la riferita nota del dirigente del Settore Territorio del comune di Molfetta, secondo cui, pur in assenza di graduatoria, gli alloggi *dovevano essere venduti a soggetti aventi, comunque, i requisiti soggettivi previsti dalla legge>. Tall requisiti risultano dalla nota in data 29 giugno 1996 inviata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Molfetta, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che, con riferimento alle convenzioni stipulate con varie imprese, elenca i soggetti per i quali sussistevano i presupposti stabiliti dal Comune di Molfetta per l'accesso all'edilizia convenzionata. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: «nel caso di edilizia convenzionata, la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente avente i requisiti per essere inserito nelle apposite graduatorie, di somma maggiore di quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate, integra il delitto di concussione>.
4. Ciò posto, la sentenza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio per nuova decisione da parte di altra sezione della Corte di appello di Bari rr che, in osservanza del principio sopra enunciato, dovrà stabilire: 1) se i coniugi De CH-UZ possedevano entrambi i requisiti previsti dal Comune di Molfetta per l'accesso alla edilizia convenzionata;
2) se, in ipotesi, il maggior prezzo praticato dallo CC trovi intera giustificazione nel valore di opere accessorie, costituenti migliorie dell'immobile, commissionategli dai promissari acquirenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 12/06/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente NT's. Agro Giovanni Conti gruk DEPOSITATO IN CANCELLE JA 2012 AGO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 3 2 Pera Esposito E T R O G