Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
I divieti di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, commi 7 e 9, cod. proc. pen. hanno carattere generale e pertanto trovano applicazione anche nei confronti dei condannati tossicodipendenti, che hanno presentato istanza, ex artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, per la concessione dei benefici della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e dell'affidamento in prova al servizio sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2006, n. 24581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24581 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 12/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1748
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 003836/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN DA, N. IL 26/11/1981;
avverso ORDINANZA del 22/12/2005 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22 dicembre 2005 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'istanza di annullamento del provvedimento della Procura Generale in sede che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione nei confronti di PR AN.
Secondo la Corte territoriale, tale provvedimento era legittimo, in quanto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di soggetto tossicodipendente può essere avanzata soltanto da condannato in stato di libertà.
Ricorre il difensore del PR, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91. Il ricorso è infondato.
L'istanza del PR era stata dichiarata inammissibile non già perché proposta da soggetto in stato di detenzione (come indicato nell'ordinanza della Corte distrettuale), bensì per mancanza delle condizioni di legge.
Tale causa di inammissibilità risulta "per tabulas", essendo stata pronunciata la condanna in esecuzione nei confronti del PR anche per un reato (art. 628 c.p., commi l e 3) ostativo alla concessione di benefici penitenziari.
In proposito, va rilevato che, secondo un principio già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. I 21.10.2005, P.M. in proc. Ruggeri), il testo dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 7, come novellato dalla L. n. 165 del 1998, richiama espressamente anche la normativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 94, e, dunque, i divieti di sospensione dell'esecuzione della pena previsti dall'art. 656 c.p.p., commi 7 e 9, devono considerarsi di carattere generale e valgono, pertanto, anche per i tossicodipendenti che hanno presentato domanda per i benefici di cui all'anzidetto D.P.R. n.309 del 1990, artt. 90 e 94.
Mentre, quindi, va emendato l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte distrettuale affermando la incompatibilità in assoluto tra istanza di sospensione dell'esecuzione e stato di detenzione del richiedente, il ricorso va comunque respinto, sussistendo la causa di inammissibilità - per difetto delle condizioni di legge - dell'istanza proposta dal ricorrente nella sede di merito. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006