Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO AGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE GI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato DECIO RAGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 545/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.8.87 presso il Tribunale di Rimini NI TA chiedeva decreto ingiuntivo per L.
6.936.040. oltre interessi e spese, a carico di LE De UI, a titolo di svariate prestazioni professionali di cui ad una nota allegata, opinata in data 2.7.87 dal locale Collegio Geometri. In data 15.9.87 veniva concesso l'invocato provvedimento, avverso cui interponeva opposizione il De UI, assumendo che alcune delle prestazioni indicate ex adverso non erano mai state eseguite e che altre erano già state pagate con il versamento, in più riprese, di complessive L. 8.972.693 (di cui L.
3.872.693 per gli oneri della legge Bucalossi); conseguentemente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza. Con provvedimento in data 2.1.88 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Con sentenza n. 88/98 il Tribunale accoglieva l'opposizione e la domanda riconvenzionale del De UI, condannando l'ingiungente alle spese di lite.
Avverso tale decisione interponeva appello lo TA. L'appellato si costituiva chiedendo la conferma della decisione impugnata e, in via riconvenzionale, che lo TA venisse espressamente condannato alla restituzione della somma pagata per affitto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, oltre gli interessi dalla data del pagamento del saldo.
Con sentenza in data 14.4/3.5.2000, l'adita Corte di appello di Bologna respingeva l'appello principale, accoglieva l'incidentale e regolava le spese.
Osservava la Corte petroniana che quanto all'importo di L. 718.500 per la variante in corso d'opera, esso risultava composto da L. 479.000 per "aggiornamento progetto", da L. 119.750 per "incarico parziale aumento 25%" ed infine da ulteriori L. 119.750 per "spese, compensi art. 4 DM 25.3.66": da tale calcolo erano quindi escluse le molteplici attività collaterali indicate dall'appellante. Priva di fondamento appariva poi l'argomentazione basata sulla distinzione tra progetto in cemento armato e progettazione architettonica, essendo quest'ultima già stata eventualmente effettuata con il progetto originario, così da non poter essere duplicata nella variante, eseguita esclusivamente dallo studio degli ingegneri Fantini.
Nella compravendita del terreno di via del Tesoro il De UI figura acquirente, mentre lo TA era uno degli alienanti;
appariva quindi inconseguente voler addebitare alla controparte quelle attività di contatti e trattative propedeutiche al negozio, gestite evidentemente nell'interesse proprio e, eventualmente, dei coalienanti, ma certamente configgenti con gli interessi dell'acquirente.
La quantificazione in L. 767.000 anziché L. 823.000 contrastava poi con quella contenuta nella nota opinata, ove l'importo di L. 56.000 per vacazioni era riportato due volte.
Andava poi rilevato che il Tribunale, nel porre a raffronto il complesso dei versamenti del De UI con il credito complessivo dello TA aveva computato, in questo, anche l'acconto riconosciuto di L. 4.000.000; non si comprendeva a che titolo il medesimo dovrebbe essere detratto dal novero dei versamenti. Correttamente ancora il Tribunale aveva basato i propri calcoli sulla somma di L.
5.717.450 corrispondente al complesso delle prestazioni indicate nella nota opinata, con esclusione della spesa di L. 74.500 per l'opinamento e dell'importo di IVA al 18% e Cassa Prev. Geom. al 2%: la prima sarebbe infatti dovuta solo se la pretesa dello TA fosse risultata, almeno in parte, fondata;
per la seconda sarebbe stata necessaria quanto meno la prova, che non è stata fornita, dei versamenti delle imposte sulle retribuzioni già percepite.
L'appellante non aveva mai contestato di aver prelevato, senza pagarli, dolciumi dalla pasticceria del De UI, limitandosi ad obiettare che si trattava di donazioni d'uso, che il relativo credito era prescritto e che la quantificazione del credito in L. 800.000.era comunque eccessiva.
La prima eccezione era palesemente infondata perché non si comprendeva a quale uso lo TA intenda riferirsi. L'eccezione di prescrizione non meritava neppure accoglimento, trattandosi di credito opposto in compensazione.
L'importo di L. 800.000, confermato dalle deposizioni in atti, poteva trovare giustificazione nella durata del rapporto e nella entità degli ordinativi, a volte effettuati per l'Istituto scolastico ove studiavano i figli dello TA.
Quanto alle due ricevute per complessive L. 3.500.000, che la CTU aveva attribuito allo TA, il fatto stesso che questi le avesse disconosciute pur dopo aver ammesso di avere già ricevuto acconti per complessive L. 4.000.000, comportava la esclusione di esse da tale novero.
Destituita di fondamento era anche l'eccezione che non sarebbe risultata provata l'imputazione di detti pagamenti ai rapporti dedotti in causa, spettando evidentemente al medesimo TA l'onere di provare una imputazione diversa.
Essendo infine risultato provato, sulla base della CTU grafica, che gli importi rispettivamente di L.
3.500.000 e L.
1.100.000 sulle due matrici di assegni in contestazione furono apposti dallo TA, sarebbe spettata a quest'ultimo la prova di una causale diversa da quella di una ricevuta di pagamento.
Qualora invece l'appellante avesse inteso ammettere il ricevimento delle somme, attribuendole però ad una diversa imputazione di pagamento, sarebbe stato suo onere fornirne la relativa prova. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, basato su cinque motivi, NI TA;
resiste con controricorso LE De UI.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lo TA lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto della controversia relativo all'importo degli acconti versati al De UI, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1195 c.c. L'argomentazione svolta al riguardo è evidente frutto di un equivoco;
l'odierno ricorrente, secondo la sentenza impugnata, aveva ammesso di aver ricevuto acconti per L. 4.000.000; aveva poi disconosciuto la somma portata dalle ricevute. Ciò dimostra che, una volta stabilito che invece le due ricevute per L.
1.500.000 e L. 2.000,000 erano riferibili al rapporto in esame, l'importo complessivo delle stesse doveva essere sommato a quello direttamente ammesso, in quanto, in caso contrario non avrebbe avuto senso "disconoscere" le ricevute de quibus. Il motivo è, pertanto, infondato.
Il secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento dell'importo di L. 768.500 nonché alle prestazioni finalizzate alla stipula del rogito, esclusa la dedotta ma non sviluppata violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c., denuncia motivazione insufficiente.
Non è fondato: la Corte petroniana ha fornito spiegazione ampia ed esauriente sia della non debenza di alcunché per il progetto, predisposto da altro professionista, sia per l'espletamento di compiti attuativi per la stessa stesura del rogito, argomentando nel senso che tali attività potevano essere compensate se lo TA:
non fosse stato parte del negozio, come invece era, ma un ausiliario. Con ragionamento immune da vizi, la Corte bolognese ha ritenuto che tali attività fossero anche nell'interesse dell'odierno -ricorrente che, e in tal senso va corretta la dizione contenuta nella sentenza impugnato, era venditore, con altri del terreno;
la Corte territoriale motiva anche nel senso che non vi sarebbe stato conferimento di incarico in tal senso e tale profilo non risulta impugnato in questa sede.
Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1242 c.c.) risulta difficilmente comprensibile. La Corte di merito ha accertato che lo TA ricevette¯ senza pagare, L. 800.000 di dolciumi. Che il fatto sia contestato è superato dalla conclusione motivatamente raggiunta dalla sentenza impugnata. Non si riesce pertanto a cogliere perché risulterebbe violata la norma suindicata.
Il quarto motivo (violazione dell'art. 770, 2^ c., c.c.) si basa sul fatto che la norma citata non riconosce carattere di donazione alle liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. La Corte petroniana non ha ritenuto (atteso il rilevante importo delle merci prelevate e non pagate dallo TA ) che una siffatta prestazione di merci a titolo gratuito rientrasse nell'ambito di usi praticati tra persone che esercitano professioni diverse, l'una a favore dell'altra e, nella specie, a favore del marito della titolare del negozio di dolciumi, e tale convinzione, più che convincente, non viola affatto la norma citata, stante che non si è mai sostenuto che si trattasse di donazioni. Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2708, 2^c., 1199 e 2697 c.c. nonché omessa e insufficiente motivazione) si sostiene che l'aver lo TA annotato gli importi di L.
3.500.000 e di L.
1.100.000 su due matrici di assegni del De UI non costituirebbe quietanza, sicché era onere del debitore dimostrare l'avvenuto pagamento. La Corte petroniana ha detto e scritto una cosa diversa;
basandosi sulle risultanze di una CTU grafica che dimostrò che detti importi furono apposti dallo TA su matrici di assegni del De UI, quel collegio valutò che unica spiegazione poteva essere quella della percezione di dette somme sa parte dello scrivente e quindi di un indizio concreto di pagamento. Se poi, come pare, lo TA avesse voluto sostenere di aver ricevuto le somme de quibus dal De UI, ma ad altro titolo, era suo onere dimostrare la diversa imputazione. Il motivo va pertanto respinto;
è appena il caso di aggiungere che in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non si indica come e dove il CTU avrebbe affermato che la sigla in calce alla matrice dell'assegno era apocrifa o comunque non redatta da TA. In definitiva il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 70,00 euro oltre a 1.000,00 euro per onorari, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004