Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 35442
CASS
Sentenza 3 luglio 2009

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Massime1

È inammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - convertita in ricorso per cassazione dal Tribunale, ex art. 36, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - con la quale si deducano censure di merito con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, trattandosi di impugnazione non soggetta alla conversione in ricorso per cassazione, in quanto al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello diverso, astrattamente ammissibile in tale ipotesi. Pertanto, in tal caso, non sussiste l'inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità.

Commentario1

  • 1Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è confi
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 agosto 2023

    Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 31-07-2023, n. 33410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca - Presidente - Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 35442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35442
Data del deposito : 3 luglio 2009

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