Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - convertita in ricorso per cassazione dal Tribunale, ex art. 36, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - con la quale si deducano censure di merito con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, trattandosi di impugnazione non soggetta alla conversione in ricorso per cassazione, in quanto al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello diverso, astrattamente ammissibile in tale ipotesi. Pertanto, in tal caso, non sussiste l'inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità.
Commentario • 1
- 1. Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è confiAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 agosto 2023
Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 31-07-2023, n. 33410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca - Presidente - Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 35442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35442 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 03/07/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1443
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 011921/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) ZO GI N. IL 12/08/1975;
avverso SENTENZA del 15/02/2007 GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15-2-2007 il Giudice di Pace di Caltanissetta assolveva ZO IU dal reato ascrittogli ai sensi dell'art.61 c.p., n. 10 e art. 594 c.p. perché il fatto non sussiste.
Al ZO si era attribuita la condotta inerente alla pronunzia di espressione ingiuriosa nei confronti di un collega,essendo costui magistrato in servizio presso il Tribunale di Palermo,ed essendo la parte lesa il Presidente del collegio.
La sentenza aveva evidenziato che nel termine usato dal ZO (che aveva reagito al rimprovero che il Presidente gli aveva rivolto per essere arrivato in ritardo nel luogo di lavoro) non erano ravvisabili i presupposti per ritenere che le parole fossero offensive dell'altrui reputazione e dunque il Giudice aveva pronunziato l'assoluzione dell'imputato.
Avverso tale sentenza proponeva appello il PG. presso la Corte di Appello di Caltanissetta,deducendo la erroneità della interpretazione resa dal Giudice di Pace e chiedendo al tribunale adito la riforma della sentenza,con affermazione della responsabilità del ZO.
Tale impugnazione veniva convertita in ricorso per cassazione dal Tribunale che con ordinanza disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte, richiamando il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, comma 2, per cui il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Giudice di Pace.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che l'impugnazione del P.G. deve ritenersi inammissibile.
Invero,alla stregua dei motivi articolati a fondamento dell'atto di impugnazione proposto dal PG. presso la Corte di Appello di Caltanissetta, la sentenza impugnata viene censurata nel merito, concludendo con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e la condanna del medesimo per il reato ascrittogli.
Orbene,tale impugnazione non risulta essere soggetta alla conversione in ricorso per cassazione, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che - con sentenza in data 26-1- 1998, n. 16 - NEXI, "Al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile in tale ipotesi, infatti non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope judicis,ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità".
Consegue, pertanto, nel caso di specie-caratterizzato dalla formulazione di impugnazione intesa come atto di appello, che viene formulata con le richieste tipiche della suddetta impugnazione,la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile l'impugnazione del PG..
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009