Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
I divieti di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 656, commi settimo e nono, cod. proc. pen.rivestono carattere generale e sono, pertanto, applicabili anche nei confronti di condannati tossicodipendenti che abbiano presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dagli articoli 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione sospenda il provvedimento di esecuzione della pena nei confronti di un condannato per un reato ostativo ex art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, il quale abbia chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena e l'affidamento terapeutico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 40919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40919 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3538
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020785/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI BARI;
nei confronti di:
1) RU IT, N. IL 29/06/1970;
avverso ORDINANZA del 22/04/2005 GIP TRIBUNALE DI BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. O. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti al P.M.. OSSERVA
Il P.M. presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il GIP del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva sospeso il provvedimento di esecuzione della pena emesso dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale il 01/03/2005 nei confronti di RU TO, il quale condannato per un reato ostativo di cui all'art. 4 bis legge 354/75 aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena e l'affidamento terapeutico, allegando la documentazione comprovante l'esistenza di un programma di recupero concordato.
Il P.M., tuttavia, aveva rigettato l'istanza di sospensione in forza del disposto di cui all'art. 656, comma 9 lett. a), c.p.p., secondo cui la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis O.P..
Il GIP riteneva, invece, l'inapplicabilità della detta disposizione al condannato tossicodipendente che chieda la sospensione dell'esecuzione della pena o l'affidamento terapeutico. Deduce il P.M: ricorrente violazione di legge stante il carattere generale sia del divieto di sospensione della esecuzione della pena per più di una volta per la stessa condanna previsto dall'art. 656, comma 7^, c.p.p. che in caso di condanna per reati ostativi ai sensi dello stesso art. 656, comma 7^ lett. a), c.p.p.. Il ricorso è infondato.
Il testo dell'art. 656, comma 5^ e 7^, c.p.p., come novellato alla legge 165/98, richiama espressamente anche la normativa di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/90 e, dunque i divieti di sospensione dell'esecuzione della pena previsti dai commi 7^ e 9^ del detto art. 656 c.p.p. devono considerarsi di carattere generale e valgono,
pertanto, anche per i tossicodipendenti che hanno presentato domanda per i benefici di cui agli anzidetti artt. 90 e 94 DPR 309/90. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con restituzione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Bari per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dagli atti al P.M. presso il Tribunale di Bari per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2005