Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 40919
CASS
Sentenza 21 ottobre 2005

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I divieti di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 656, commi settimo e nono, cod. proc. pen.rivestono carattere generale e sono, pertanto, applicabili anche nei confronti di condannati tossicodipendenti che abbiano presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dagli articoli 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione sospenda il provvedimento di esecuzione della pena nei confronti di un condannato per un reato ostativo ex art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, il quale abbia chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena e l'affidamento terapeutico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 40919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40919
    Data del deposito : 21 ottobre 2005

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