Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2006, n. 19924
CASS
Sentenza 16 maggio 2006

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Massime1

Ai sensi dell'art. 656, comma nono, lett. a) cod. proc. pen. la sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena non opera nei confronti di un soggetto condannato per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., in relazione al quale ricorre una ipotesi di presunzione di pericolosità sociale, che può essere superata mediante la richiesta di ammissione ai benefici penitenziari fondata sulla dimostrazione della sussistenza di elementi che escludono la suddetta pericolosità, la cui valutazione, peraltro, é rimessa esclusivamente al Tribunale di sorveglianza e non al pubblico ministero.

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  • 1Esecuzione delle pene detentive: brevi cenni sui profili applicativi
    https://www.filodiritto.com/ · 9 maggio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2006, n. 19924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19924
Data del deposito : 16 maggio 2006

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