Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 656, comma nono, lett. a) cod. proc. pen. la sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena non opera nei confronti di un soggetto condannato per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., in relazione al quale ricorre una ipotesi di presunzione di pericolosità sociale, che può essere superata mediante la richiesta di ammissione ai benefici penitenziari fondata sulla dimostrazione della sussistenza di elementi che escludono la suddetta pericolosità, la cui valutazione, peraltro, é rimessa esclusivamente al Tribunale di sorveglianza e non al pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Esecuzione delle pene detentive: brevi cenni sui profili applicativihttps://www.filodiritto.com/ · 9 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2006, n. 19924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19924 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1782
Dott. TURONE Giuliano C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 005107/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
nei confronti di:
1) SI OM (ricorrente) N. IL 02/06/1966;
avverso ORDINANZA del 12/12/2005 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione al ricorso del P.M. e inammissibilità del ricorso del LO.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 12/12/2005 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di LO NI a seguito del provvedimento di cumulo 06/10/2005, relativo a due sentenze di condanna meglio specificate nella suddetta ordinanza.
In particolare il Tribunale - pur escludendo che le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno concesse con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate in relazione al delitto di estorsione potessero avere una qualche rilevanza al fine della sospensione dell'ordine di esecuzione - riteneva la sussistenza di un collegamento funzionale tra la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5 e la possibilità di richiedere una delle misure alternative alla detenzione richiamate dall'art. 4 bis ord. penit., di guisa che - poiché il Pubblico Ministero non aveva fornito alcuna prova in ordine alla esistenza della circostanza ostativa alla concessione dei benefici prevista dall'art. 4 bis ord. penit., costituita dai collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva - nella fattispecie non operava la preclusione prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione deve ritenersi sempre operante in presenza di condanne per reati previsti dall'art. 4 bis ord. penit., essendo preclusa da parte del Pubblico Ministero ogni valutazione in ordine alla eventuale sussistenza dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto altresì ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per carenza e per manifesta illogicità della motivazione limitatamente alla parte in cui il Tribunale aveva escluso che le concesse attenuanti dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate in relazione al reato di estorsione non avessero alcuna rilevanza ai fine della sospensione dell'ordine di esecuzione.
Il ricorso del Pubblico Ministero merita accoglimento, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del LO per la manifesta infondatezza del motivo.
Invero, quanto al ricorso del P.M., va premesso che, in tema di soggetti condannati per reati previsti dall'art. 4 bis ord. Penit., la loro pericolosità viene presunta fino al giudizio espresso in concreto dal Tribunale di Sorveglianza, trattandosi di reati che generano un elevato allarme sociale. Ne consegue che la norma di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, che prevede l'esclusione della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena nei confronti dei suddetti condannati, non presenta alcun aspetto di irragionevolezza, rientrando tale previsione nelle scelte di politica criminale che sono di competenza esclusiva del legislatore.
Ciò premesso va rilevato che nel caso di specie il giudice di merito erroneamente non ha tenuto conto della preclusione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), secondo cui, anche nella previsione di concessione di eventuali benefici penitenziari, non può essere sospeso l'ordine di esecuzione della pena nei confronti di soggetto condannato per reati previsti dall'art. 4 bis ord. penit.. Trattasi di una ipotesi di presunzione di pericolosità sociale, che può essere superata mediante la richiesta di ammissione ai benefici penitenziari con la dimostrazione della sussistenza di elementi che escludono la pericolosità, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza e non al Pubblico Ministero, al quale non compete alcun accertamento in ordine agli eventuali collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (Cass. Sez. 1^ n. 2761 del 24/07/2000, rv. 216.59 8). Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a) deve escludersi l'operatività della sospensione obbligatoria della esecuzione della pena ogniqualvolta questa sia stata inflitta per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis ord. penit., l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per quanto di competenza. Manifestamente infondato deve ritenersi il motivo dedotto dal LO. Infatti alcuna rilevanza può avere la circostanza che al condannato siano state concesse attenuanti dichiarate prevalenti o equivalenti alle aggravanti contestate in relazione a taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis ord. penit., atteso che il giudizio di comparazione non esclude l'aggravante, ma consente solo l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Pertanto, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso del LO deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione alla sospensione dell'ordine di esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per quanto di competenza. Dichiara inammissibile il ricorso del LO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006