Sentenza 20 febbraio 2002
Massime • 1
Il diniego di sostituire una pena pecuniaria ad una pena detentiva breve, inflitta per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è illegittimo qualora sia giustificato con l'argomento che l'aggravio economico potrebbe pregiudicare l'adempimento dell'obbligo di sostentamento del congiunto, senza tenere conto, ai fini di una concreta valutazione delle condizioni economiche dell'imputato, oltre che dell'entità dell'assegno di mantenimento, anche dell'effetto della rateizzazione della pena pecuniaria, prevista dall'art.133 ter cod. pen. ed applicabile alla multa o all'ammenda stabilita dal giudice ex art.53 legge 24 novembre 1981,n.689.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2002, n. 22112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22112 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAFFAELE LEONASI - Presidente - del 20/02/2002
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 257
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 38871/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI GI, nato il [...] ad [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 9 luglio 2001 n. 2477, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella 5 novembre 1999, è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 570 c.p., in Vigliano nei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre 1994, e condannato alla pena di un mese di reclusione e L. 400.000 di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio relativamente alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
il rigetto nel resto:
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 9 luglio 2001 n. 2477 - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella 5 novembre 1999, è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli per aver fatto mancare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, i mezzi di sussistenza al figlio minore RE, omettendo di versare nei mesi sopra indicati la somma di L. 300.000 fissata dal Tribunale di Biella nell'omologare la separazione consensuale sua e della moglie - ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 603 c.p.p.(art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p.) per mancata assunzione di una prova decisiva, cioè
la prova testimoniale volta ad accertare il rapporto sottostante al credito azionato nei confronti della moglie al fine di dimostrare sia che l'esistenza di esso era stata da lui conosciuta solo successivamente alla celebrazione del processo di primo grado, sia quale la situazione patrimoniale del LI e della moglie a causa dei debiti contratti all'atto del matrimonio;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 570 c.p.(art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché il Giudice d'appello ha ritenuto che il figlio minore versasse per ciò stesso in stato di bisogno, mentre risultava che la moglie aveva rifiutato due vaglia postali di L. 150.000 ciascuno per versamenti parziali, da lui eseguiti in concomitanza con un ricovero ospedaliero;
tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata anche ai fini di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
3. inosservanza e falsa applicazione dell'art. 62 bis c.p.p. (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche e per mancanza di motivazione in ordine a tale omissione;
4. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 53 e sgg. L. n.689/81 (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L'error in procedendo previsto dall'art. 606 e. 1 lett. d) c.p.p. si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova decisiva, cioè una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa (Cass., Sez. 6^, 10 novembre 1967 n. 10109, ric. Abatini;
Sez. 5^, 5 settembre 1997 n. 8189, ric. Pinotti e altro;
Sez. 2^, 2 luglio 1997 n. 6403, ric. Papini;
Cass., Sez. 3^, 17 febbraio 1999 n. 4140, ric. Sabato). Questo avviene quando la prova abbia per oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, porti a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o all'identificazione di un diverso autore, quali risultavano sulla base delle prove in precedenza raccolte, ma non già quando l'elemento nuovo che si chiede di provare sia costituito da una circostanza che non è in grado di influire ne' sulla ricostruzione del fatto, modificandone la portata rispetto alla norma incriminatrice contestata, ne' sull'identità dell'imputato, in quanto idonea soltanto a identificare un concorrente nello stesso reato (v., da ult., Cass., Sez. 3^, 13 luglio 1999 n. 1 1853, ric. Verde;
Sez. 3^, 21 settembre 2000 n. 11112, ric. Mormina). Nella specie, la Corte d'appello ha dimostrato l'ininfluenza della prova testimoniale dedotta, tanto perché la dimostrazione dell'insussistenza dello stato di bisogno della moglie era irrilevante, essendo destinatario dell'assegno, posto a carico di entrambi, i coniugi in proporzione del rispettivo reddito, il figlio minore della coppia;
quanto perché la prova testimoniale era inammissibile, in quanto non era stata articolata secondo capitoli specifici e, nel merito, perché non risultava chiarito in che termini il credito azionato in fase esecutiva sarebbe stato di favore, pur se il creditore fosse legato sentimentalmente alla donna. La prova testimoniale non era, dunque, per nulla decisiva e, anzi, assolutamente superflua ai fini dell'accertamento del reato e della colpevolezza dell'autore, per cui la decisione del Giudice d'appello di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento risulta ineccepibile e la relativa censura di mancata assunzione della presunta prova decisiva priva di qualsiasi influenza sul contesto delle prove raccolte, che offrivano un quadro generale di assoluta univocità e di certezza in ordine allo svolgimento complessivo degli avvenimenti ed alla colpevolezza del ricorrente.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il giudizio di legittimità si svolge con riferimento ai motivi dedotti, in rapporto al complesso dei fatti accertati dai giudici di merito, senza possibilità di ulteriori accertamenti che ne modifichino le valutazioni.
In particolare, il vizio d'inosservanza o erronea applicazione di norme penali o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, implica la verifica della correttezza del procedimento interpretativo seguito e del modo in cui la disciplina generale si è concretizzata in relazione alla fattispecie concreta, restando esclusa una ricostruzione dei fatti diversa da quella che è stata posta a base della decisione impugnata, la quale rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito.
Non deduce, perciò, un vizio di violazione di legge, bensì prospetta una diversa ricostruzione dei fatti, incompatibile col giudizio di legittimità, il ricorrente che contesta lo stato di bisogno del congiunto, ritenuto dal giudice d'appello nella decisione sul reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ed eccepisce il rifiuto di versamenti parziali da lui eseguiti al fine di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo. Anche il terzo motivo è infondato.
Non essendo l'imputato incensurato, ma avendo precedenti penali definiti come pesanti, benché remoti, il Giudice d'appello non ha trovato elementi per concedere all'imputato le attenuanti generiche. E non si può sostenere - in difetto di specifica indicazione - che la motivazione data sia perciò solo carente.
In realtà il ricorrente un'indicazione l'ha data, osservando che le attenuanti generiche sono state negate, malgrado la considerazione che delle somme, benché insufficienti a coprire lo stato di bisogno del figlio minore, il ricorrente le aveva comunque pagate. Bisogna dire che le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità
dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa, e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite. Pertanto ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del minimo edittale, le attenuanti generiche divengono solo elemento di calcolo e non incidono sulla determinazione della sanzione, per cui il diniego di esse o della loro prevalenza sulle aggravanti non può dar luogo ne' a violazione di legge, ne' al corrispondente difetto di motivazione (Cass., Sez. 3^, 25 gennaio 2000 n. 369, ric. Rigamonti).. Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui il Giudice d'appello, pur non ravvisando elementi per concedere le attenuanti generiche, ha tuttavia dimezzato praticamente la pena al fine di adeguarla alla gravità del reato, riducendola da complessivi due mesi e L. 500.000 a un mese di reclusione e L. 400.000 di multa. È, invece, fondato il quarto motivo di reclusione.
L'art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689, assegnando al giudice il potere di sostituzione della pena detentiva determinata entro il limite di tre mesi con la pena pecuniaria della specie corrispondente, prevede altresì l'applicabilità dell'art. 133 ter c.p. relativo al pagamento rateale della multa o dell'ammenda in relazione alle condizioni economiche del condannato.
La ratio di questa disciplina è di uniformare anche questo settore del sistema sanzionatorio al principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost., assicurando l'applicazione generale della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria indipendentemente dalla diversità delle condizioni economiche dei possibili destinatari.
A questo risultato è rivolta la previsione della facoltà della rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva con applicazione delle regole stabilite dall'art. 133 ter c.p. per la multa e l'ammenda, che ha lo scopo di personalizzare la sanzione, inserendone il pagamento nel quadro della situazione patrimoniale del condannato, consentendogli di mantenere il suo tenore di vita e di dar fronte a tutte le sue obbligazioni. Di qui l'obbligo del giudice di motivare l'esercizio del potere di sostituire la pena estendendo la valutazione del rapporto fra l'ammontare di essa e le condizioni economiche del condannato alla considerazione dell'influenza che su tale rapporto concretamente svolge la possibilità della rateazione della pena pecuniaria sostitutiva da applicare (cfr. Cass., Sez. 6^, 27 marzo 2000 n. 4184, ric. Dallabrida) Non è, quindi, legittimo in linea di principio il diniego della sostituzione della pena detentiva inferiore a tre mesi, inflitta per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, con la motivazione che l'aggravio economico che ne deriverebbe potrebbe pregiudicare l'adempimento dell'obbligazione di sostentamento nei confronti del congiunto, senza specifico riferimento all'entità delle obbligazioni e, in particolare, di quella aggiuntiva corrispondente alla pena pecuniaria sostitutiva e senza adeguata valutazione dell'effetto della rateizzazione prevista dall'art. 133 bis c.p. sul rapporto con le concrete condizioni economiche dell'imputato.
Su questo punto la norma dell'art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689 risulta erroneamente applicata, per cui la decisione impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
P.Q.R.
La Corte Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sostituzione della pena e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002