Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2002, n. 22112
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Sentenza 20 febbraio 2002

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Il diniego di sostituire una pena pecuniaria ad una pena detentiva breve, inflitta per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è illegittimo qualora sia giustificato con l'argomento che l'aggravio economico potrebbe pregiudicare l'adempimento dell'obbligo di sostentamento del congiunto, senza tenere conto, ai fini di una concreta valutazione delle condizioni economiche dell'imputato, oltre che dell'entità dell'assegno di mantenimento, anche dell'effetto della rateizzazione della pena pecuniaria, prevista dall'art.133 ter cod. pen. ed applicabile alla multa o all'ammenda stabilita dal giudice ex art.53 legge 24 novembre 1981,n.689.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2002, n. 22112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22112
    Data del deposito : 20 febbraio 2002

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