Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B E 4 E 7 N 3 . IO ) N E Z , A 1 C R 9 A T 9 IS P 1 - I 1 G 1 D E - R 1 E 2 A C D I REPUBBLICA ITALIANA E / D 8 C 2 A P A S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 5/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ⚫ggetto 0017 SEZIONE SECONDA CEVIDE PAGAMENTO Composta dagli Ill.ni Sig sti ti PONTORIERI - Presidente Dott. Franco R.G.N. 8024/00 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 11236/00 Consigliere Cron. Dott. Rosario DE JULIO 351 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 08/10/02 Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: UN AR CA, in persona NS ST Presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente del domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI EO;
intimato e sul 2° ricorso n° 11236/00 proposto da: 2002 1293 DI EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE -1- CAROLIS 87, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO STRILLACCI, difeso dall'avvocato MARIO SANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NS ST UN AR CA, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. LUIGI TORRIALLI. elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di CIVITAVECCHIA, emessa il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GIOVANNI BERARDINELLI con delega ROMANELLI, difensore del dell'Avvocato GUIDO ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e respingere il ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso il rigetto ricorso principale e del ricorsoper incidentale. -2- Svolgimento del processo EO VI conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Civita- vecchia il RZ tra i lottisti VO RI KA per sentir: a) di- chiarare che la quota consortile pari a £ 1.643.334 pretesa dal convenuto per l'anno 1997 era inesigibile per la mancata adozione delle procedure e dei provvedimenti prescritti dallo statuto del consorzio in materia di riparto delle spese consortili;
b) dichiarare comunque che la detta quota era superio- re a quella dovuta;
c) accertare l'effettivo importo della quota consortile di spettanza di esso attore per l'anno 1997 in base all'applicazione dei criteri di calcolo prescritti dallo statuto del consorzio. Il convenuto si costituiva eccependo che il giudice di pace non poteva deci- dere nel merito sia perché non poteva essere adita l'A.G., sia perché comun- que incompetente per materia e per valore. In via subordinata il RZ chiedeva il rigetto delle richieste del VI e spiegava domanda riconven- zionale volta all'accertamento ed alla dichiarazione dell'obbligo dell'attore di corrispondere i contributi alle spese consortili come richiestegli. Con sentenza 27/2/1999 il giudice di pace rigettava entrambe le domande osservando: che la clausola compromissoria di cui all'articolo 20 dello sta- tuto non coinvolgeva il procedimento in esame per essere devolute a tale procedimento arbitrale solo le questioni insorgenti tra il consorzio ed i con- sorziati per motivi di applicazione o interpretazione dello statuto;
che nella specie il "thema decidendum" atteneva al pagamento di quote sociali inso- lute e quindi verteva in materia di morosità del consorziato;
che con riferi- mento a tale materia, come previsto dallo stesso statuto, il presidente poteva agire per il recupero adendo l'A.G.; che, come emergeva dall'esame del 3 verbale del c.d.a. del 18/1/1997, il RZ aveva deliberato di chiedere ai consorziati gli stessi contributi corrisposti con le delibere approvate dall'assemblea il 25/8/1996 e non impugnate per cui gli importi dovuti, come emergenti da tale verbale, non potevano essere contestati;
che alla ri- unione del c.d.a. del 18/1/1997 aveva partecipato anche l'attore il quale aveva concorso, approvandola, a formare la decisione che, con il giudizio, intendeva disattendere;
che, però, agli atti non risultava prodotta copia del verbale dell'assemblea del 25/8/1996 per cui non era possibile conoscere i contributi esattamente dovuti dal VI;
che l'onere della prova incombe- va ad entrambe le parti sicché sia la domanda dell'attore ( che aveva la- mentato un'eccedenza nella richiesta di somme dovute per contributi ), sia la domanda riconvenzionale, risultavano sfornite di prova;
che nel verbale del c.d.a. del 18/1/1997 era stata fatta espressa riserva di determinare anche le quote millesimali con la nomina di tecnici;
che, quindi, andava ricono- sciuto agli interessati di adire il competente tribunale al fine di verificare l'avvenuto seguito a tale delibera da parte degli organi consortili;
che, inve- ce, nella specie il "thema decidendum" verteva solo in ordine al se ed a quanto dovuto dal VI. La cassazione della sentenza del giudice di pace di Civitavecchia è stata chiesta dal RZ con ricorso affidato a quattro motivi. VI EO ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi. Il RZ ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. + Con il primo motivo del ricorso principale il RZ, denunciando violazione di norme sulla competenza e vizi di motivazione, censura la sta- tuizione del giudice di pace nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di difetto di competenza sollevata per la clausola compromissoria contenuta nell'articolo 20 dello statuto consortile e richiamata nell'articolo 23 in tema di contestazione, da parte degli utenti, del piano di riparto dei contributi. Il ricorrente principale deduce che il giudice di pace ha errato nell'escludere dal campo di operatività della clausola compromissoria la presente fattispe- cie in virtù di una qualificazione impropria di tale fattispecie. Il motivo è inammissibile perché con esso non si deduce un "error in pro- cedendo", ma si censura l'interpretazione di una clausola contrattuale. Al riguardo occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, tra giudici ordinari ed arbitri non possono configurarsi questioni di competenza potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo tra i giudici e gli arbitri non possono essere considerati tali. Cosicché il contrasto sulla va- lidità di una clausola compromissoria, ovvero sulla defereribilità agli arbitri di una determinata controversia ad opera di un compromesso o di una clau- sola compromissoria, è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito in quanto direttamente inerente alla validità 0 all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. L'interpretazione del contenuto di detta clausola ( così come di ogni manife- stazione di volontà negoziale) è poi devoluta al giudice del merito presup- ponendo essa la ricerca della comune intenzione delle parti mediante l'accertamento del significato semantico delle espressioni usate, sicché il risultato di tale operazione, se ed in quanto immune da violazioni di regole 5 ermeneutiche ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legitti- mità della corte di cassazione. Con la conseguenza che è da ritenersi inam- missibile il motivo di ricorso per cassazione che come nella specie - cen- - suri, qualificandola come "error in procedendo", l'interpretazione resa dal giudice di pace, in controversia di valore inferiore ai due milioni, di una clausola compromissoria ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 4/6/2001 n. 7533; 24/4/2001 n. 6007; 5/3/2001 n. 3144; 1/2/2001 n. 1403; 14/4/2000 n. 4845; 1/2/1999 n. 833). Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia: violazione di norme sulla competenza;
violazione e falsa applicazione di legge;
omessa pronuncia;
vizi di motivazione. Il RZ deduce che il giudice di pace non ha emesso alcuna pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di impro- cedibilità ed improponibilità della domanda dell'attore. Sostiene altresì il RZ che la ripartizione dei contributi alle spese di amministrazione, dovuti dai partecipanti alla gestione comune di un patrimonio immobiliare, non rientra nella competenza del giudice di pace essendo competente per materia e per valore il tribunale. La relativa eccezione, ritualmente sollevata, è stata rigettata dal giudice di pace con motivazione incomprensibile, con- traddittoria e priva di logica giuridica. Le dette censure sono infondate. Per quanto riguarda l'asserita violazione delle norme sulla competenza per valore e per materia è appena il caso di rilevare che come posto in eviden- za dal giudice di pace - il VI, con l'atto introduttivo del giudizio, non ha impugnato delibere consortili, né ha formulato alcuna domanda volta ad ottenere (con accertamento valido per tutti i consorziati ) la modifica delle tabelle millesimali o dei criteri generali astrattamente stabiliti nello statuto per la ripartizione delle spese tra i consorziati. Il resistente si è limitato ad eccepire l'inesigibilità della quota consortile 1997 pretesa dal RZ - pari a £ 1.673.334 - per poi chiedere l'accertamento dell'effettiva quota di sua spettanza. Del pari il RZ convenuto, con la proposta domanda ri- convenzionale, ha solo chiesto "accertare e dichiarare l'obbligo dell'attore di corrispondere i contributi alle spese consortili come richiestigli". L'oggetto della controversia deve pertanto ritenersi limitato come af- fermato nella decisione impugnata - "al se e a quanto dovuto per il contri- buto consortile da parte del VI": l'ammontare di tale contributo, se- condo quanto sostenuto da entrambe le parti, è comunque di importo non superiore a £ 1.673.334 per cui la controversia in esame rientra tra quelle af- fidate al giudice di pace e da decidere secondo equità. Va peraltro segnalato che dall'entrata in vigore del codice civile la compe- tenza a decidere l'impugnazione di una delibera assembleare non appartiene più, "ratione materiae", al tribunale perché l'art. 1137 c.c. non riproduce il contenuto dell'art. 26 r.d.l. 15/1/1934 n. 56 e pertanto il criterio per indivi- duare il giudice competente é il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un deter- minato giudice ( sentenza di questa Corte 15/12/1999 n. 14078). Per quanto concerne poi la lamentata omessa pronuncia in ordine alla solle- vata eccezione di improcedibilità ed improponibilità della domanda per essere questi decaduto dal diritto di impugnare le deliberedell'attore - consortili in questione per mancato espletamento nei termini delle procedure statutarie di contestazione è sufficiente osservare che il giudice di pace ha - 7 implicitamente e logicamente rigettato la detta eccezione avendo precisato che il "thema decidendum" era limitato esclusivamente "al pagamento di quote sociali insolute”: da ciò l'irrilevanza della questione relativa alla tem- pestiva impugnazione di delibere consortili la cui validità o non aveva for- mato oggetto di specifica richiesta di pronuncia da parte dei litiganti. Con il terzo motivo il RZ denuncia violazione e falsa applicazione di legge sostenendo che la rideterminazione delle quote di partecipazione al bilancio consortile richiede il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti all'ente. La pronuncia impugnata produce l'effetto sostanziale di esonerare un condomino dalla contribuzione al bilancio definitivo del 1997 approvato dall'assemblea del 6/12/1998. Il relativo onere si ripercuote sugli altri parte- cipanti alla comunione per cui la decisione impugnata, assunta senza il con- traddittorio di tutte le parti sulle quali è destinata ad incidere, è nulla. Il motivo non è fondato atteso che, come già rilevato, né il VI né il RZ hanno chiesto ( con accertamento valido per tutti i consorziati ) la modifica delle tabelle millesimali o dei criteri generali indicati nello statuto per la ripartizione delle spese tra i consorziati, o la rideterminazione delle quote, dei singoli consorziati, di partecipazione al bilancio consortile: cor- rettamente il giudice di pace ha ritenuto l'oggetto limitato all'esigibilità della somma richiesta dal RZ al VI per quota consortile 1997 e all'accertamento dell'ammontare di quanto dovuto dal resistente per il detto titolo. In relazione a tale controversia è da riconoscere la legittimazione del RZ (in persona del suo legale rappresentante ) a stare in giudizio spettando ai singoli consorziati solo il diritto ad intervenire nel giudizio e non a parteciparvi come litisconsorti necessari. 8 Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia omessa pronuncia e vizi di motivazione deducendo che non sono state esaminate le domande di esso RZ volte alla dichiarazione della decadenza dell'attore di impu- gnare le delibere consortili in questione per effetto della decorrenza dei ter- mini statutari di reclamo. Sono state anche ignorate le richieste di condanna dell'attore per lite temeraria e di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa conclusionale del VI. Anche questo motivo, come gli altri, non è meritevole di accoglimento. La censura relativa alla asserita omessa pronuncia in ordine all'eccezione circa la decadenza dell'attore dal diritto di impugnare le delibere consortili in questione per mancato espletamento nei termini delle procedure statuta- - -è stata già sopra esaminata e ritenuta infondata nella rie di contestazione trattazione del secondo motivo del ricorso principale. Per quanto concerne il mancato esame delle richieste di condanna dell'attore per lite temeraria e di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive è sufficiente il richiamo ai principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali: a) la sentenza con la quale il giudice (come appunto nel caso in esame ) compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti mo- tivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni cen- sura non solo l'omessa motivazione ma, addirittura, l'omessa pronuncia sull'istanza di risarcimento di tali danni ( sentenze 30/3/2000 n. 3876; 24/4/1993 n. 4804; 7/8/1990 n. 7953 ); 9 b) il carattere discrezionale del potere di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive, di cui all'art. 89 c.p.c., impedisce che il suo man- cato esercizio da parte del giudice di merito possa essere censurato in sede di legittimità ( sentenze 143/2001; 12035//2000; 5710/1998; 9040/1994 ). Dal rigetto del primo motivo del ricorso principale deriva l'assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale che il VI ha espressamente prospettato in via condizionata all'eventuale accoglimento della censura di cui al punto 1) del ricorso del RZ. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto in via autonoma, il VI denuncia vizi di motivazione deducendo che il giudice di pace ha proceduto ad una ricostruzione del contenuto del verbale della riunione del C.d.A. del RZ tenutasi il 18/1/1997 del tutto distorta, per nulla moti- vata ed estranea al significato letterale complessivo di detto verbale. E' evi- dente, ad avviso del VI, la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice del merito. Completamente assente è poi la motivazione in ordi- ne all'asserita influenza del verbale di assemblea del 1996. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure relative ad una pronun- cia di equità del giudice di pace. L'art. 113 c.p.c. è stato modificato dall'art. 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato sop- presso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo rispettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme regolatrici del processo. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giudice salva, ovviamente, l'applicabilità degli 10 articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione: l'equità, infatti, non significa mera discre- zionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Il vizio di motivazione rileva solo quando sia configu- rabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o per- plessa dalla quale non sia possibile identificare la "ratio decidendi" o sta- bilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quin- di deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è perciò limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali. Nel caso in esame non è censurabile (in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto della domanda proposta dal Da- viddi volta ad ottenere sia la dichiarazione di inesigibilità della quota con- sortile chiesta dal consorzio sia l'accertamento dell'ammontare di tale quota effettivamente dovuta. In particolare il giudice di pace, come esposto nella parte narrativa che precede, ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dall'attore in ordine alla esigibilità delle somme richieste dal RZ in virtù di quanto deliberato dal C.d.A. nella riunione del 18/1/1997. In proposito il giudice del merito ha 11 motivato il suo convincimento segnalando che alla detta riunione aveva partecipato lo stesso VI il quale aveva approvato la decisione di chie- dere provvisoriamente ai consorziati - in attesa della approvazione del bi- lancio consuntivo 1997 e preventivo 1998 e salvo successivi conguagli - gli stessi contributi emergenti dalla delibera approvata dall'assemblea il 25/8/1996 e non impugnata dai consorziati. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa con puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali – e consente agevolmente di identificare con chiarezza la "ratio decidendi": nella specie non sono pertanto ravvisabili i sopra specificati vizi motivazio- nali denunciabili in cassazione con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, essendo logico e coerente il ragionamento del giudice del merito che ha deciso nell'ambito del suo potere di valutare equitativamente la questione sottoposta al suo giudizio e le relative prove, fornendo adeguata motivazione: le censure al riguardo mosse dal ricorrente, che si sostanziano nella contestazione delle argomentazioni svolte dal giudi- ce di pace e non condivise dal VI, non sono ammissibili. Devono quindi essere rigettati il ricorso principale e quello incidentale. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della reciproca soccom- benza, per compensare tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 8 ottobre 2002 Il Il consigliere estensore IL CANCEL WERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma n GEN 2003. IL CANCELLIERE C1 Frances Catania